stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 luglio 2002, n. 137

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici.

note: Entarta in vigore della legge: 23-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2006)
nascondi
vigente al 09/05/2024
Testo in vigore dal: 23-7-2002
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 (Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze  costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  uno o piu' decreti legislativi, correttivi o
modificativi   di   decreti   legislativi   gia'  emanati,  ai  sensi
dell'articolo  11,  comma  1, lettere a), b), c) e d), della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  e successive modificazioni. Resta fermo quanto
previsto  dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge.
  2.  Nell'attuazione  della  delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene  ai  principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12,
14,  17  e  18  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e successive
modificazioni.
  3.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono adottati previo
parere  della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n.
59   del   1997,  da  rendere  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  dei  relativi  schemi.  Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
  4.  Al  comma  6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio
dei  ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto,  differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti
od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 (Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze  costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  uno o piu' decreti legislativi, correttivi o
modificativi   di   decreti   legislativi   gia'  emanati,  ai  sensi
dell'articolo  11,  comma  1, lettere a), b), c) e d), della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  e successive modificazioni. Resta fermo quanto
previsto  dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge.
  2.  Nell'attuazione  della  delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene  ai  principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12,
14,  17  e  18  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e successive
modificazioni.
  3.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono adottati previo
parere  della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n.
59   del   1997,  da  rendere  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  dei  relativi  schemi.  Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
  4.  Al  comma  6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio
dei  ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto,  differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti
od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".