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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2002, n. 123

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/7/2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2002)
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Testo in vigore dal: 10-7-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1985,
n. 428; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986,  n.
429, ed in particolare l'articolo 45; 
  Visto l'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto del Presidente  della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 
  Udito il parere della Corte dei conti, espresso a  sezioni  riunite
il 20 settembre 2001; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 aprile 2002; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'erogazione delle pensioni e degli assegni  congeneri,  nonche'
degli assegni vitalizi, a carico del bilancio dello Stato e' disposta
dal  Centro  nazionale  di  elaborazione  e   servizi   del   sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle  finanze  con  ordini
collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di  spesa,  da
estinguersi mediante: 
    a) commutazione in "bonifici domiciliati"  per  il  pagamento  in
contanti presso gli istituti di credito e gli uffici postali; 
    b) accreditamento ai conti correnti bancario o postale ovvero nel
libretto di risparmio  postale  intestati  ai  beneficiari,  mediante
bonifici. Con la modalita' di cui alla lettera  b)  viene  effettuato
anche il  versamento  delle  ritenute  extraerariali  gravanti  sugli
emolumenti anzidetti. 
  2. Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla
Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti  i  seguenti
elementi: le generalita', codice fiscale  dei  titolari  di  rate  di
pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite
di spesa, le somme spettanti e il mese  di  esigibilita',  il  codice
del-l'ufficio  pagatore,  ovvero  i  dati  identificativi  dei  conti
correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale.  Per
il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora  al  beneficiario
sia stato nominato un rappresentante legale ovvero  lo  stesso  abbia
nominato un procuratore, oltre  al  nominativo  dell'intestatario  e'
indicato anche quello del rappresentante legale  o  del  procuratore,
preceduto  rispettivamente  dalla  locuzione  "rappresentato  da"   o
"procuratore". 
  3. Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono  essere  anche
emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia  per
via telematica. 
  4.  La  Banca  d'Italia,  verificata  la  congruita'  degli  ordini
collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo,  da'
corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi  e  di  invio
dei bonifici ai sistemi bancario e postale. 
  5.Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
le modalita' di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma  1,
lettere a) e b), possono  essere  estese  anche  al  pagamento  degli
stipendi e altri assegni fissi e continuativi. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in  G.U.  4/7/2002,  n.
155 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Il testo del comma 1  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) (lettera soppressa)". 
              - Il testo della lettera c) del  comma  2  dell'art.  1
          della legge  7  agosto  1985,  n.  428  (Semplificazione  e
          snellimento  delle  procedure  in  materia   di   stipendi,
          pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni
          provinciali  del  tesoro  e  istituzione  della   Direzione
          generale dei servizi  periferici  del  tesoro;  adeguamento
          degli organici del personale dell'amministrazione  centrale
          e del Ministero del tesoro e del  personale  amministrativo
          della Corte dei conti), e' il seguente: 
              "2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro del tesoro,  norme
          aventi  valore  di  legge  ordinaria  per  provvedere  alla
          revisione, integrazione e coordinamento delle  disposizioni
          e  degli  ordinamenti  contabili  attualmente  vigenti   in
          materia  di  procedure  di  ordinazione  e   pagamento   di
          stipendi, pensioni ed altri assegni. 
              Tali norme devono  ispirarsi  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) (omissis); 
                b) (omissis); 
                c) adeguare la normativa vigente  sulla  contabilita'
          pubblica all'evoluzione  della  tecnologia,  tenendo  conto
          delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione
          automatica dei dati;". 
              - Il testo dell'art.  45  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429  (Adeguamento  della
          normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del
          Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse
          all'evoluzione  della  tecnologia  e   alle   esigenze   di
          utilizzazione dei sistemi di  elaborazione  automatica  dei
          dati; semplificazione delle relative procedure; definizione
          delle   specifiche   responsabilita'   amministrative   dei
          dirigenti e del personale delle direzioni  provinciali  del
          tesoro e degli  organi  del  sistema  informativo),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 45. -  1.  A  norma  del  comma  2,  lettera  e),
          dell'art.  1  della  legge  7  agosto  1985,  n.  428,   le
          disposizioni contenute negli articoli che precedono possono
          essere modificate o integrate con norme regolamentari,  nel
          rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1.". 
              - Il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 14 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994,   n.   367
          (Regolamento recante semplificazione e accelerazione  delle
          procedure di spesa e  contabili)  e',  rispettivamente,  il
          seguente: 
              "1. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli
          altri assegni fissi e continuativi a  carico  del  bilancio
          dello Stato,  avviene  mediante  accreditamento  sul  conto
          corrente bancario o postale indicato dal creditore,  ovvero
          mediante gli  altri  mezzi  di  pagamento  disponibili  nei
          circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata  dal
          creditore medesimo. 
              2.-4. (Omissis). 
              5. Ai fini del pagamento delle spese previste dai commi
          1  e  4,  possono  essere  adottate  procedure  telematiche
          disciplinate dalle disposizioni  del  presente  regolamento
          relative al mandato informatico.".