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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI

    Titolo I
    Oggetto e definizioni
  • 1
  • 2
  • 3
  • Disposizioni generali relative al processo penale
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo,
    contabile e tributario
  • 8
  • VOCI DI SPESA

    Titolo I
    Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli
    ufficiali giudiziari

    Capo I
    Disposizioni generali
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Notificazioni nel processo penale

    Sezione I
    Norme generali
  • 23
  • 24
  • Notificazioni a richiesta dell'ufficio
  • 25
  • 26
  • Notificazioni a richiesta delle parti
  • 27
  • Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e
    tributario

    Sezione I
    Norme generali
  • 28
  • 29
  • Notificazioni a richiesta dell'ufficio
  • 30
  • 31
  • Notificazioni a richiesta delle parti
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • Atti di esecuzione nel processo civile
  • 37
  • 38
  • Spese di spedizione
  • 39
  • Diritto di copia e diritto di certificato
  • 40
  • Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge
    il processo penale e civile
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo,
    contabile e tributario
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo,
    contabile e tributario
  • 58
  • 59
  • Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e
    civile
  • 60
  • Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel
    processo penale e amministrativo
  • 61
  • 62
  • 63
  • Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli
    esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
  • 69
  • 70
  • Domanda di liquidazione e decadenza
  • 71
  • 72
  • Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e
    amministrativo
  • 73
  • PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

    Titolo I
    Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
    penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

    Capo I
    Istituzione del patrocinio
  • 74
  • 75
  • Condizioni per l'ammissione al patrocinio
  • 76
  • 77
  • Istanza per l'ammissione al patrocinio
  • 78
  • 79
  • Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • Recupero delle somme da parte dello Stato
  • 86
  • Norme finali
  • 87
  • 88
  • 89
  • Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel
    processo penale

    Capo I
    Istituzione del patrocinio
  • 90
  • Condizioni per l'ammissione al patrocinio
  • 91
  • 92
  • Istanza di ammissione al patrocinio
  • 93
  • 94
  • 95
  • Decisione sull'istanza di ammissione
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • Effetti dell'ammissione al patrocinio
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
  • 112
  • 113
  • 114
  • Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a
    spese dello Stato prevista per il processo penale
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel
    processo civile, amministrativo, contabile e tributario

    Capo I
    Istituzione del patrocinio
  • 119
  • 120
  • Condizioni per l'ammissione al patrocinio
  • 121
  • Istanza di ammissione al patrocinio
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
  • 126
  • 127
  • Difensori e consulenti tecnici di parte
  • 128
  • 129
  • 130
  • Effetti dell'ammissione al patrocinio
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
  • 136
  • Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel
    processo tributario
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a
    spese dello Stato prevista nel titolo IV
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • PROCESSI PARTICOLARI

    Titolo I
    Procedura fallimentare
  • 146
  • 147
  • Eredità giacente attivata d'ufficio
  • 148
  • Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di
    vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

    Capo I
    Restituzione e vendita di beni sequestrati
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni
    confiscati
  • 155
  • 156
  • Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal
    concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
  • 157
  • Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
  • 158
  • 159
  • REGISTRI
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • PAGAMENTO

    Titolo I
    Titoli di pagamento delle spese

    Capo I
    Ordine di pagamento emesso dal funzionario
  • 165
  • 166
  • 167
  • Decreto di pagamento emesso dal magistrato
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • Responsabilità
  • 172
  • Pagamento delle spese per conto dell'erario

    Capo I
    Soggetti abilitati e modalità di pagamento
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
  • 177
  • 178
  • Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
  • 188
  • 189
  • Pagamenti con modalità telematica
  • 190
  • Pagamento delle spese a carico dei privati

    Capo I
    Pagamento del contributo unificato nel processo civile e
    amministrativo
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè
    delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
    civile
  • 196
  • Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari ./tteso;
  • 197
  • 198
  • Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e
    consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
  • 199
  • RISCOSSIONE

    Titolo I
    Disposizioni generali

    Capo I
    Ambito di applicabilità
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • Principi per il processo penale
  • 204
  • 205
  • 206
  • Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e
    tributario
  • 207
  • Definizioni
  • 208
  • 209
  • 210
  • Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento,
    pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni
    pecuniarie processuali

    Capo I
    Adempimento spontaneo
  • 211
  • 212
  • Riscossione mediante ruolo
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • Disposizioni comuni a più fasi della riscossione
  • 217
  • 218
  • Annullamento del credito
  • 219
  • 220
  • Comunicazioni per reati finanziari
  • 221
  • Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento
    e sanzioni pecuniarie processuali

    Capo I
    Estinzione legale
  • 228
  • 229
  • Discarico e reiscrizione a ruolo
  • 230
  • 231
  • Dilazione e rateizzazione
  • 232
  • 233
  • Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario
    per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
  • 234
  • Disposizioni particolari per pene pecuniarie
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
  • 240
  • 241
  • 242
  • Riversamento del riscosso
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • Riscossione del contributo unificato
  • 247
  • 248
  • 249
  • DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E
    TRIBUTARIO

    Titolo I
    Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e
    tributario
  • 250
  • Disposizioni relative al processo amministrativo

    Capo I
    Disposizioni generali
  • 251
  • Diritto di copia
  • 252
  • 253
  • Disposizioni relative al processo contabile

    Capo I
    Disposizioni generali
  • 254
  • 255
  • 256
  • Tassa fissa
  • 257
  • 258
  • Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
  • 259
  • Disposizioni relative al processo tributario

    Capo I
    Disposizioni generali
  • 260
  • 261
  • Diritto di copia
  • 262
  • 263
  • 264
  • NORME TRANSITORIE

    Titolo I
    Voci di spesa

    Capo I
    Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
  • 265
  • Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e
    contabile
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • Diritto di certificato nel processo civile e penale
  • 273
  • Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
  • 274
  • Ausiliari del magistrato
  • 275
  • Indennità di custodia
  • 276
  • Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
  • 277
  • Registrazione degli atti giudiziari
  • 278
  • Patrocinio a spese dello Stato
  • 279
  • Registri
  • 280
  • 281
  • 282
  • Pagamento

    Capo I
    Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
  • 283
  • Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè
    delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
    civile
  • 284
  • 285
  • 286
  • Riscossione

    Capo I
    Disposizioni su crediti di importo determinato
  • 287
  • 288
  • Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2002
al: 29-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
   VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
   VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
   VISTO  l'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340; 
  VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
   VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8  marzo
1999, n. 50; 
   VISTO  il  decreto  legislativo  recante  il  testo  unico   delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia; 
   VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il  testo
unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia; 
   UDITO il parere della  Corte  dei  conti  espresso  dalle  Sezioni
riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001; 
   UDITO il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio  2002,
le cui osservazioni sono state in generale accolte.  Solo  in  alcuni
casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le  ragioni
nella relazione ai relativi articoli: 
 
 
- articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata  eliminata  ma
si e' chiarita la finalita'; 
- articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in
  liberta'" perche' estranea alla materia del testo unico,  e  si  e'
  preferito non effettuare un rinvio espresso  ad  una  normativa  di
  attuazione secondaria; 
- articolo 30, dove non  si  e'  estesa  la  previsione  al  processo
  amministrativo perche' la norma originaria e' limitata al  processo
  civile  e  non   e'   estensibile,   trattandosi   di   prestazione
  patrimoniale imposta; 
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di  eliminare
  l'assorbimento si sarebbe introdotta  un'innovazione  di  carattere
  sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina  degli
  ufficiali giudiziari; 
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle  convenzioni  e'  stata
  rimessa ai  ministeri  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
  finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano
  impegni di spesa; 
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del  teste
  e' stata coordinata con quella generale di missione, per  il  teste
  dipendente pubblico; 
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale  in  tema
  di missione dei dipendenti pubblici  e'  stato  raccordato  con  la
  riforma della dirigenza; 
- articolo 65, dove  l'indennita'  speciale  di  cui  alla  legge  19
  febbraio 1981, n. 27, e'  compresa  perche'  gia'  contenuta  nella
  normativa originaria; 
- articolo 83, dove il limite dei valori  medi  per  gli  onorari  di
  avvocato (articolo 82) non  e'  stato  esteso  agli  ausiliari  del
  giudice  e  ai  consulenti  di  parte,  perche'   nella   normativa
  originaria e' riferito solo ai primi. 
 
 
   Con riferimento, infine, alla mancanza di una  norma  di  chiusura
contenente disposizioni non inserite nel testo unico che  restano  in
vigore, si precisa che nel testo unico sono  state  inserite  o  sono
state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese  di
giustizia e, pertanto, non e' necessaria; 
   VISTA la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2002; 
   ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
   VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata  nella
riunione del 24 maggio 2002; 
   SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i  Ministri  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
 
 
                             ART. 1 (L) 
                              (Oggetto) 
 
 
   1. Le norme del presente testo unico disciplinano  le  voci  e  le
procedure di spesa dei processi: il pagamento da  parte  dell'erario,
il pagamento da parte dei privati, l'annotazione  e  la  riscossione.
Disciplinano,  inoltre,  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,   la
riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  e  delle  sanzioni   pecuniarie
processuali. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
   VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
   VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
   VISTO  l'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340; 
  VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
   VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8  marzo
1999, n. 50; 
   VISTO  il  decreto  legislativo  recante  il  testo  unico   delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia; 
   VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il  testo
unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia; 
   UDITO il parere della  Corte  dei  conti  espresso  dalle  Sezioni
riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001; 
   UDITO il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio  2002,
le cui osservazioni sono state in generale accolte.  Solo  in  alcuni
casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le  ragioni
nella relazione ai relativi articoli: 
 
 
- articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata  eliminata  ma
si e' chiarita la finalita'; 
- articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in
  liberta'" perche' estranea alla materia del testo unico,  e  si  e'
  preferito non effettuare un rinvio espresso  ad  una  normativa  di
  attuazione secondaria; 
- articolo 30, dove non  si  e'  estesa  la  previsione  al  processo
  amministrativo perche' la norma originaria e' limitata al  processo
  civile  e  non   e'   estensibile,   trattandosi   di   prestazione
  patrimoniale imposta; 
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di  eliminare
  l'assorbimento si sarebbe introdotta  un'innovazione  di  carattere
  sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina  degli
  ufficiali giudiziari; 
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle  convenzioni  e'  stata
  rimessa ai  ministeri  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
  finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano
  impegni di spesa; 
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del  teste
  e' stata coordinata con quella generale di missione, per  il  teste
  dipendente pubblico; 
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale  in  tema
  di missione dei dipendenti pubblici  e'  stato  raccordato  con  la
  riforma della dirigenza; 
- articolo 65, dove  l'indennita'  speciale  di  cui  alla  legge  19
  febbraio 1981, n. 27, e'  compresa  perche'  gia'  contenuta  nella
  normativa originaria; 
- articolo 83, dove il limite dei valori  medi  per  gli  onorari  di
  avvocato (articolo 82) non  e'  stato  esteso  agli  ausiliari  del
  giudice  e  ai  consulenti  di  parte,  perche'   nella   normativa
  originaria e' riferito solo ai primi. 
 
 
   Con riferimento, infine, alla mancanza di una  norma  di  chiusura
contenente disposizioni non inserite nel testo unico che  restano  in
vigore, si precisa che nel testo unico sono  state  inserite  o  sono
state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese  di
giustizia e, pertanto, non e' necessaria; 
   VISTA la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2002; 
   ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
   VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata  nella
riunione del 24 maggio 2002; 
   SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i  Ministri  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
 
 
                             ART. 1 (L) 
                              (Oggetto) 
 
 
   1. Le norme del presente testo unico disciplinano  le  voci  e  le
procedure di spesa dei processi: il pagamento da  parte  dell'erario,
il pagamento da parte dei privati, l'annotazione  e  la  riscossione.
Disciplinano,  inoltre,  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,   la
riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  e  delle  sanzioni   pecuniarie
processuali.