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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2002, n. 113

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2003)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
   VISTI gli articoli 14 e 16, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   VISTO  l'articolo  7,  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6,
   lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
   VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   VISTI  i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo
1999, n. 50;
   UDITO  il  parere  della  Corte  dei  conti espresso dalle Sezioni
riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
   UDITO  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella Sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002,
le  cui  osservazioni  sono state in generale accolte. Solo in alcuni
casi  marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni
nella relazione ai relativi articoli:
- articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in
  liberta'"  perche'  estranea  alla materia del testo unico, e si e'
  preferito  non  effettuare  un  rinvio espresso ad una normativa di
  attuazione secondaria;
- articolo  30,  dove  non  si  e'  estesa  la previsione al processo
  amministrativo  perche' la norma originaria e' limitata al processo
  civile   e   non   e'   estensibile,   trattandosi  di  prestazione
  patrimoniale imposta;
- articolo  33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare
  l'assorbimento  si  sarebbe  introdotta un'innovazione di carattere
  sostanziale  - incompatibile con la delega - nella disciplina degli
  ufficiali giudiziari;
- articolo  48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del teste
  e'  stata  coordinata con quella generale di missione, per il teste
  dipendente pubblico;
- articoli  55  e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema
  di  missione  dei  dipendenti  pubblici  e' stato raccordato con la
  riforma della dirigenza;
- articolo  65,  dove  l'indennita'  speciale  di  cui  alla legge 19
  febbraio  1981,  n.  27,  e'  compresa perche' gia' contenuta nella
  normativa originaria;
- articolo  83,  dove  il  limite  dei valori medi per gli onorari di
  avvocato  (articolo  82)  non  e'  stato  esteso agli ausiliari del
  giudice   e   ai  consulenti  di  parte,  perche'  nella  normativa
  originaria e' riferito solo ai primi.
   Con  riferimento,  infine,  alla mancanza di una norma di chiusura
contenente  disposizioni  non inserite nel testo unico che restano in
vigore,  si  precisa  che  nel testo unico sono state inserite o sono
state  espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di
giustizia e, pertanto, non e' necessaria;
   VISTA  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
   ACQUISITO  il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2002;
   SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'economia e delle finanze;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                             ART. 1 (L)
                              (Oggetto)

   1.  Le  norme  del  presente testo unico disciplinano le voci e le
procedure  di  spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario,
il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione.
   Disciplinano,  inoltre,  il  patrocinio  a  spese  dello Stato, la
riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle
sanzioni   amministrative  pecuniarie  e  delle  sanzioni  pecuniarie
processuali.