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DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n. 107

Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 173 (in G.U. 07/08/2002, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2004)
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Testo in vigore dal: 12-6-2002
al: 7-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare ai
possessori    dei    titoli   universitari   conseguiti   nell'ambito
dell'ordinamento    previgente    alla   riforma   universitaria   la
possibilita'  di  sostenere  esami  di Stato coerenti con il percorso
formativo  svolto,  nonche'  di  assicurare  uno sbocco professionale
immediato  ai  possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie
economiche;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
assicurare   il   regolare  svolgimento  delle  prove  selettive  per
l'accesso  alle  scuole di specializzazione per le professioni legali
nell'anno accademico 2002-2003, nonche' di prorogare gli organi degli
ordini  professionali  interessati fino all'emanazione delle relative
disposizioni  regolamentari,  al fine di garantire che nelle prossime
elezioni  sia assicurata una adeguata rappresentativita' di tutti gli
iscritti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.   I  possessori  dei  titoli  conseguiti  secondo  l'ordinamento
previgente   alla   riforma   di   cui   al   decreto   del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  e  ai  relativi decreti attuativi, svolgono le prove
degli   esami   di   Stato,   indetti   con  ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca in data 12 marzo
2002,  per  le  professioni  di dottore agronomo e dottore forestale,
architetto,  assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,
ingegnere  e  psicologo,  per la sessione del 25 giugno 2002, secondo
l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328.
  2.  Coloro  i  quali  provengono  dalla  sezione  B dell'albo degli
assistenti   sociali  sono  esonerati  dalla  seconda  prova  scritta
prevista  dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  per  gli  esami  di Stato per
l'accesso  alla  sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami
di Stato indetti per l'anno 2002.