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LEGGE 27 maggio 2002, n. 104

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

note: Entrata in vigore della legge: 16-6-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/2002)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal:  16-6-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero).
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituita dalla seguente:
"d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;".
2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.
3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.
4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:
"2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200".
6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:
"ART. 14. - 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.
2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni".
7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), così come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. - 1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero):
"Art. 6. - Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 6 dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
"4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore".
"6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento".
Nota all'art. 1, comma 4:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della citata legge 27 dicembre 2001, n. 459:
"1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1".
Note all'art. 1, comma 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1988, n. 470, così come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. - 1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.
2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'art. 10 dagli schedari consolari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
"Art. 67 (Schedario dei cittadini). - Presso ogni ufficio consolare è istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.
La iscrizione nello schedario, di cui l'autorità consolare può rilasciare certificazione, non costituisce prova dello stato di cittadinanza.
Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale".
Nota all'art. 1, comma 7:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 470 del 1988, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. - 1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato)".