stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92

Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2002, n. 140 (in G.U. 12/07/2002, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2002)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 14-5-2002
al: 12-7-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470,   concernente   l'attuazione   della  direttiva  76/160/CEE  del
Consiglio,  dell'8  dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque
di balneazione;
  Considerato  che  con  numerosi  provvedimenti  normativi  e' stato
consentito  alle  regioni  di  derogare, a determinate condizioni, ai
valori  limite  del  parametro  ossigeno disciolto di cui al punto 11
dell'allegato  1  al citato decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneita' delle acque di
balneazione;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  2001, n. 159, convertito dalla
legge  2  luglio  2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001,
tale disciplina derogatoria;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  differire
ulteriormente  il  predetto  termine,  considerato  il  perdurare del
fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
               Differimento termini ossigeno disciolto

  1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e
successive modificazioni, e' differita al 31 dicembre 2003.