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DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92

Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2002, n. 140 (in G.U. 12/07/2002, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2002)
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Testo in vigore dal: 13-7-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470,   concernente   l'attuazione   della  direttiva  76/160/CEE  del
Consiglio,  dell'8  dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque
di balneazione;
  Considerato  che  con  numerosi  provvedimenti  normativi  e' stato
consentito  alle  regioni  di  derogare, a determinate condizioni, ai
valori  limite  del  parametro  ossigeno disciolto di cui al punto 11
dell'allegato  1  al citato decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneita' delle acque di
balneazione;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  2001, n. 159, convertito dalla
legge  2  luglio  2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001,
tale disciplina derogatoria;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  differire
ulteriormente  il  predetto  termine,  considerato  il  perdurare del
fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
               Differimento termini ossigeno disciolto

  1.  ((Il termine per l'applicazione della disciplina)) prevista dal
decreto-legge  13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  12  giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, e'
((differito)) al 31 dicembre 2003.
  ((1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati
dal  piano  finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo
141,  comma  4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione
della disciplina di cui al comma 1)).