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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 2002, n. 87

Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal: 24-5-2002
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visti  gli  articoli 3, 4, 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e,
in  particolare  l'articolo  3  il  quale  dispone  che devono essere
concessi  sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di
tempo  non  inferiore  a  trenta  giorni,  lavoratori  detenuti o che
svolgono   effettivamente   attivita'  formative  nei  confronti  dei
detenuti, e in particolare dei giovani detenuti;
  Visti  gli  articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354 e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Considerata   la   necessita'   di   favorire  l'organizzazione  di
lavorazioni  all'interno  dei  penitenziari  anche  alla  luce  della
finalita' del reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 367/U.U.L.- 6/1-14 del 18 febbraio 2002;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Alle  imprese  che,  a  decorrere  dal 28 luglio 2000, assumono
lavoratori  dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati
presso   istituti   penitenziari   ovvero   sono  ammessi  al  lavoro
all'esterno  ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354  e  successive  modificazioni,  e' concesso un credito mensile di
imposta  pari  a  516,46  euro per ogni lavoratore assunto, in misura
proporzionale alle giornate di lavoro prestate.
  2.  Per  i  lavoratori  dipendenti  di  cui al comma 1, assunti con
contratto  di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in
misura proporzionale alle ore prestate.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 4 e 6 della
          legge   22   giugno   2000,  n.  193  (Norme  per  favorire
          l'attivita' lavorativa dei detenuti);
              "Art.  3.  -  1.  Sgravi fiscali devono essere concessi
          alle  imprese  che  assumono  lavoratori  detenuti  per  un
          periodo  di  tempo  non  inferiore  ai  trenta giorni o che
          svolgono  effettivamente  attivita' formative nei confronti
          dei  detenuti,  e  in  particolare dei giovani detenuti. Le
          agevolazioni  di  cui  al presente comma si applicano anche
          nei  sei  mesi  successivi  alla  cessazione dello stato di
          detenzione.".
              "Art.   4.   -   1.   Le  modalita'  ed  entita'  delle
          agevolazioni   e  degli  sgravi  di  cui  all'art.  3  sono
          determinate   annualmente,   sulla   base   delle   risorse
          finanziarie  di  cui  all'art.  6, con apposito decreto del
          Ministro  della  giustizia  da  emanare, di concerto con il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e  con  il  Ministro  delle  finanze,  entro  il
          31 maggio  di  ogni anno. Lo schema di decreto e' trasmesso
          alle  Camere  per  l'espressione  del parere da parte delle
          competenti Commissioni parlamentari".
              "Art.  6.  -  1.  All'onere  derivante dalla attuazione
          della  presente  legge,  determinato  nel limite massimo di
          lire  9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   finanziario  2000,  parzialmente
          utilizzando,   per  lire  4.000  milioni,  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia, e per lire 5.000
          milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 20, 20-bis e 21
          della  legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
          penitenziario  e  sull'esecuzione  delle misure privative e
          limitative della liberta):
              "Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono
          essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
          degli  internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi
          di  formazione  professionale.  A  tal fine, possono essere
          istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da
          imprese  pubbliche  o  private  e  possono essere istituiti
          corsi  di  formazione professionale organizzati e svolti da
          aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate
          con la regione.
              Il  lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
          e' remunerato.
              Il  lavoro  e'  obbligatorio  per  i condannati e per i
          sottoposti  alle misure di sicurezza della colonia agricola
          e della casa di lavoro.
              I  sottoposti  alle  misure  di sicurezza della casa di
          cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario
          possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
          finalita' terapeutiche.
              L'organizzazione  e  i  metodi del lavoro penitenziario
          devono  riflettere  quelli del lavoro nella societa' libera
          al  fine  di  far  acquisire  ai  soggetti una preparazione
          professionale  adeguata  alle normali condizioni lavorative
          per agevolarne il reinserimento sociale.
              Nell'assegnazione  dei soggetti al lavoro si deve tener
          conto   esclusivamente  dell'anzianita'  di  disoccupazione
          durante  lo  stato  di  detenzione  o  di internamento, dei
          carichi  familiari,  della  professionalita', nonche' delle
          precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui
          essi   potranno   dedicarsi   dopo   la   dimissione,   con
          l'esclusione  dei detenuti e internati sottoposti al regime
          di  sorveglianza  particolare  di cui all'art. 14-bis della
          presente legge.
              Il  collocamento  al  lavoro  da  svolgersi all'interno
          dell'istituto  avviene  nel rispetto di graduatorie fissate
          in  due  apposite liste, delle quali una generica e l'altra
          per qualifica o mestiere.
              Per  la  formazione delle graduatorie all'interno delle
          liste  e per il nulla-osta agli organismi competenti per il
          collocamento,  e'  istituita,  presso  ogni  istituto,  una
          commissione  composta  dal direttore, da un appartenente al
          ruolo  degli  ispettori  o  dei sovrintendenti del Corpo di
          polizia  penitenziaria e da un rappresentante del personale
          educativo,    eletti   all'interno   della   categoria   di
          appartenenza,  da un rappresentante unitariamente designato
          dalle  organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative sul
          piano  nazionale,  da  un  rappresentante  designato  dalla
          commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente
          competente  e  da  un  rappresentante  delle organizzazioni
          sindacali territoriali.
              Alle  riunioni della commissione partecipa senza potere
          deliberativo   un   rappresentante  dei  detenuti  e  degli
          internati,  designato  per  sorteggio  secondo le modalita'
          indicate nel regolamento interno dell'istituto.
              Per  ogni componente viene indicato un supplente eletto
          o designato secondo i criteri in precedenza indicati.
              Al  lavoro  all'esterno,  si  applicano  la  disciplina
          generale  sul  collocamento  ordinario ed agricolo, nonche'
          l'art. 19, legge 28 febbraio 1987, n. 56.
              Per  tutto quanto non previsto dal presente articolo si
          applica la disciplina generale sul collocamento.
              Le    amministrazioni    penitenziarie,    centrali   e
          periferiche,  stipulano  apposite  convenzioni con soggetti
          pubblici  o  privati  o  cooperative  sociali interessati a
          fornire  a  detenuti o internati opportunita' di lavoro. Le
          convenzioni  disciplinano  l'oggetto  e  le  condizioni  di
          svolgimento  dell'attivita'  lavorativa, la formazione e il
          trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza
          pubblica.
              Le  direzioni  degli  istituti  penitenziari, in deroga
          alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle
          di  contabilita'  speciale,  possono, previa autorizzazione
          del  Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle
          lavorazioni  penitenziarie  a prezzo pari o anche inferiore
          al  loro  costo,  tenuto  conto,  per quanto possibile, dei
          prezzi  praticati  per  prodotti corrispondenti nel mercato
          all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto.
              I  detenuti  e  gli  internati  che mostrino attitudini
          artigianali,   culturali   o   artistiche   possono  essere
          esonerati   dal  lavoro  ordinario  ed  essere  ammessi  ad
          esercitare   per   proprio  conto,  attivita'  artigianali,
          intellettuali o artistiche.
              I  soggetti  che  non  abbiano  sufficienti  cognizioni
          tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
              La   durata   delle  prestazioni  lavorative  non  puo'
          superare  i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia
          di  lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il
          riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai
          detenuti  e  agli  internati  che  frequentano  i  corsi di
          formazione   professionale   di   cui  al  comma  primo  e'
          garantita,  nei  limiti  degli  stanziamenti  regionali, la
          tutela  assicurativa  e  ogni  altra  tutela prevista dalle
          disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
              Agli  effetti della presente legge, per la costituzione
          e   lo  svolgimento  di  rapporti  di  lavoro  nonche'  per
          l'assunzione  della  qualita'  di  socio  nelle cooperative
          sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si
          applicano  le  incapacita'  derivanti  da condanne penali o
          civili.
              Entro  il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e
          giustizia  trasmette  al Parlamento una analitica relazione
          circa  lo  stato  di attuazione delle disposizioni di legge
          relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.".
              "Art.  20-bis (Modalita' di organizzazione del lavoro).
          -   1.   Il   provveditore  regionale  dell'Amministrazione
          penitenziaria  puo'  affidare,  con  contratto  d'opera, la
          direzione  tecnica  delle  lavorazioni  a  persone estranee
          all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la
          specifica  formazione  dei responsabili delle lavorazioni e
          concorrono  alla qualificazione professionale dei detenuti,
          d'intesa  con la regione. Possono essere inoltre istituite,
          a  titolo  sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se
          necessario,  dei  servizi  prestati  da imprese pubbliche o
          private ed acquistando le relative progettazioni.
              2.     L'Amministrazione     penitenziaria,    inoltre,
          applicando,  in  quanto compatibili, le disposizioni di cui
          all'undicesimo  comma dell'art. 20, promuove la vendita dei
          prodotti  delle  lavorazioni  penitenziarie  anche mediante
          apposite  convenzioni  da stipulare con imprese pubbliche o
          private,  che  abbiano  una  propria  rete di distribuzione
          commerciale.
              3.  Previo  assenso  della  direzione  dell'istituto, i
          privati  che  commissionano  forniture  all'Amministrazione
          penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilita'
          generale  dello  Stato e a quelle di contabilita' speciale,
          effettuare  pagamenti  differiti,  secondo  gli  usi  e  le
          consuetudini vigenti.
              4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n.
          971,  e  l'art.  611 delle disposizioni approvate con regio
          decreto 16 maggio 1920, n. 1908.".
              "Art.  21  (Lavoro  all'esterno). - 1. I detenuti e gli
          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
          condizioni  idonee  a garantire l'attuazione positiva degli
          scopi  previsti  dall'art.  15.  Tuttavia,  se si tratta di
          persona  condannata  alla pena della reclusione per uno dei
          delitti    indicati    nel   comma   1   dell'art.   4-bis,
          l'assegnazione  al lavoro esterno puo' essere disposta dopo
          l'espiazione  di almeno un terzo della pena e, comunque, di
          non   oltre  cinque  anni.  Nei  confronti  dei  condannati
          all'ergastolo    l'assegnazione    puo'    avvenire    dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni.
              2.  I  detenuti  e  gli  internati  assegnati al lavoro
          all'esterno  sono  avviati  a  prestare la loro opera senza
          scorta,  salvo  che essa sia ritenuta necessaria per motivi
          di   sicurezza.   Gli   imputati  sono  ammessi  al  lavoro
          all'esterno    previa   autorizzazione   della   competente
          autorita' giudiziaria.
              3.  Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
          svolgersi   sotto  il  diretto  controllo  della  direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale.
              4.  Per ciascun condannato o internato il provvedimento
          di  ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
              4-bis.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
          dell'art.  20  si  applicano  anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati   ammessi   a  frequentare  corsi  di  formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari.".
              -  Si  riporta  il  testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17
          della   legge   23   agosto   1988,   n.   400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  21  della citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, vedi note alle premesse.