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DECRETO-LEGGE 7 maggio 2002, n. 85

Disposizioni urgenti per il settore della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 9/5/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2002, n. 134 (in G.U. 06/07/2002, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2002)
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Testo in vigore dal: 9-5-2002
al: 6-7-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
specifiche    misure   per   il   settore   della   pesca,   relative
all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca
con  reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 maggio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro per le
politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
              Misure urgenti per la flotta peschereccia
  1.  Al  fine  di  consentire l'applicazione del regolamento (CE) n.
2792/1999  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1999, relativamente al
rinnovo  della  flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come
modificato  dal  regolamento  (CE)  n. 179/2002 del Consiglio, del 28
gennaio  2002,  i  termini  di  cui  al  comma  1,  secondo  periodo,
dell'articolo  5  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono
ridotti a quindici giorni.