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DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2002, n. 77

Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/06/2004, ad eccezione degli artt. 2 e 4 che entrano in vigore il 14/05/2002. La data di entrata in vigore è stata prorogata prima al 1-1-2005 e poi al 1 gennaio 2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2017)
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Testo in vigore dal: 1-6-2004
al: 17-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo  2
che conferisce al Governo delega ad emanare  disposizioni  aventi  ad
oggetto  la  individuazione   dei   soggetti   ammessi   a   prestare
volontariamente servizio civile; la definizione  delle  modalita'  di
accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione
alle  differenti  tipologie  di  progetti  di  impiego;  i  correlati
trattamenti giuridici ed economici; 
  Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  recante
disposizioni per disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2002; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto  2001,
con il quale il Ministro per i rapporti con il  Parlamento  e'  stato
delegato  ad  esercitare  i  poteri  attribuiti  al  Presidente   del
Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e  6  marzo
2001, n. 64; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e,  ad
interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per  i  rapporti
con il  Parlamento,  di  concerto  con  i  Ministri  per  gli  affari
regionali, per la funzione pubblica, della  salute  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei
principi e delle finalita' e nell'ambito delle attivita' stabiliti ed
individuati dall'articolo 1 della legge  6  marzo  2001,  n.  64,  le
vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del
servizio civile nazionale quale modalita'  operativa  concorrente  ed
alternativa di  difesa  dello  Stato,  con  mezzi  ed  attivita'  non
militari. 
  2.  Nel  presente  decreto  per  "Ufficio  nazionale"  si   intende
l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo  8
della legge 8 luglio 1998,  n.  230,  e  dall'articolo  2,  comma  3,
lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si
intende  il  Fondo  nazionale  per  il  servizio   civile   istituito
dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64,
          e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo
          2001, n. 64:
              "Art.  2.  (Delega  al Governo). - 1. A decorrere dalla
          data  della  sospensione del servizio obbligatorio militare
          di   leva,   il   servizio   civile  e'  prestato  su  base
          esclusivamente volontaria.
              2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'    decreti   legislativi   aventi   ad   oggetto:   la
          individuazione    dei    soggetti    ammessi   a   prestare
          volontariamente   servizio  civile;  la  definizione  delle
          modalita'  di  accesso  a  detto  servizio;  la  durata del
          servizio  stesso, in relazione alle differenti tipologie di
          progetti  di  impiego; i correlati trattamenti giuridici ed
          economici.
              3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          nel  rispetto  dei  principi  di cui all'art. 1 e secondo i
          seguenti criteri:
                a) ammissione al servizio civile volontario di uomini
          e   donne   sulla   base   di  requisiti  oggettivi  e  non
          discriminatori, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
          previste annualmente;
                b) determinazione   del   trattamento   giuridico  ed
          economico  dei  volontari in servizio civile, tenendo conto
          del  trattamento riservato al personale militare volontario
          in   ferma   annuale  e  nei  limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie  di  cui  al  Fondo  nazionale  per il servizio
          civile;
                c) funzionalita'   dei   benefici   riconosciuti   ai
          volontari    nel   favorire   lo   sviluppo   formativo   e
          professionale  e  l'ingresso  nel mondo del lavoro, tenendo
          conto  di  quanto  previsto  per i volontari in ferma delle
          Forze armate;
                d) utilita'  sociale  del servizio civile nei diversi
          settori  di  impiego,  anche  in  enti  ed  amministrazioni
          operanti all'estero;
                e) funzionalita'   e  adeguatezza  della  durata  del
          servizio  civile,  nei  diversi  settori  di  impiego,  nel
          rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
                f) previsione  che  i  decreti  legislativi di cui al
          presente  articolo  acquistino  efficacia  da  data utile a
          consentirne   il   raccordo   con  la  chiamata  alle  armi
          dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
                g) conferma  delle  disposizioni della legge 8 luglio
          1998,  n.  230,  e  del decreto-legge 16 settembre 1999, n.
          324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
          1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
                h) previsione  della  disciplina da applicare in caso
          di  reintroduzione  del servizio militare obbligatorio, con
          particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
                i) garanzia  di  analoghe  condizioni tra il servizio
          civile   e  quello  militare  in  riferimento  alla  scelta
          vocazionale,  alla  scelta  dell'area  nella quale prestare
          servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
                l) previsione  del  diritto per gli appartenenti alle
          minoranze   linguistiche   di   svolgere  il  servizio  nel
          territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2
          sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei
          deputati  perche'  su  di  essi  sia espresso, entro trenta
          giorni   dalla   ricezione,  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  emanato con le modalita' di cui all'art. 6, sono
          stabiliti  i  requisiti di ammissione al servizio civile in
          relazione alle differenti tipologie di impiego.".
              -  La legge 8 luglio 1998, n. 230, reca "Nuove norme in
          materia di obiezione di coscienza".
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo
          2001, n. 64:
              "Art.  1  (Principi  e  finalita). - 1. E' istituito il
          Servizio civile nazionale finalizzato a:
                a) concorrere,  in  alternativa  al servizio militare
          obbligatorio,   alla  difesa  della  Patria  con  mezzi  ed
          attivita' non militari;
                b) favorire    la    realizzazione    dei    principi
          costituzionali di solidarieta' sociale;
                c) promuovere  la  solidarieta'  e la cooperazione, a
          livello   nazionale   ed  internazionale,  con  particolare
          riguardo  alla  tutela dei diritti sociali, ai servizi alla
          persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
                d) partecipare   alla   salvaguardia   e  tutela  del
          patrimonio  della  Nazione,  con  particolare  riguardo  ai
          settori  ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura
          in   zona   di   montagna,   forestale,  storico-artistico,
          culturale e della protezione civile;
                e) contribuire   alla   formazione  civica,  sociale,
          culturale  e  professionale  dei giovani mediante attivita'
          svolte   anche   in   enti   ed   amministrazioni  operanti
          all'estero.".
              -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n.
          230, e' il seguente:
              "Art.  8.  -  1.  In  attesa dell'entrata in vigore dei
          decreti  legislativi attuativi della delega di cui all'art.
          11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni, e' istituito,
          presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
          nazionale  per  il  servizio  civile. La dotazione organica
          dell'Ufficio,  fissata  per  il  primo  triennio nel limite
          massimo  di  cento  unita',  e'  assicurata  utilizzando le
          vigenti  procedure  in  materia  di mobilita' del personale
          dipendente   da   pubbliche   amministrazioni,  nonche'  di
          consulenti  secondo  quanto  previsto dalla legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni. L'Ufficio e'
          organizzato  in una sede centrale e in sedi regionali ed e'
          diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  nominato dal Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
          rinnovabile una sola volta.
              2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
                a) organizzare  e  gestire,  secondo  una valutazione
          equilibrata,  anche  territorialmente,  dei  bisogni ed una
          programmazione   annuale  del  rendimento  complessivo  del
          servizio,  da  compiere  sentite  le  regioni e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
          degli    obiettori    di   coscienza,   assegnandoli   alle
          Amministrazioni    dello    Stato,   agli   enti   e   alle
          organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
                b) stipulare  convenzioni  con  Amministrazioni dello
          Stato,  enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in
          appositi   albi  annualmente  aggiornati  presso  l'Ufficio
          stesso  e  le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori
          esclusivamente  in  attivita'  di  assistenza, prevenzione,
          cura  e  riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
          promozione  culturale, protezione civile, cooperazione allo
          sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
          ecologica,   salvaguardia   e   fruizione   del  patrimonio
          artistico  e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
          forestale,       con       esclusione      di      impieghi
          burocratico-amministrativi;
                c) promuovere    e    curare    la    formazione    e
          l'addestramento  degli obiettori sia organizzando, d'intesa
          con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per
          territorio,  appositi  corsi  generali  di  preparazione al
          servizio   civile,   ai   quali  debbono  obbligatoriamente
          partecipare  tutti  gli  obiettori ammessi al servizio, sia
          verificando  l'effettivita'  e  l'efficacia  del periodo di
          addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e
          le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
                d) verificare,  direttamente tramite le regioni o, in
          via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
          modalita'  della  prestazione  del  servizio da parte degli
          obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
          le   Amministrazioni   dello   Stato,   gli   enti   e   le
          organizzazioni  di  cui alle lettere a) e b) e dei progetti
          di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
          annualmente  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che  dovra'  comunque  prevedere  verifiche  a
          campione  sull'insieme  degli  enti  e delle organizzazioni
          convenzionati,  nonche' verifiche periodiche per gli enti e
          le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
          servizio;
                e) predisporre,  d'intesa  con  il Dipartimento della
          protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
          difesa civile non armata e non violenta;
                f) predisporre  iniziative  di  aggiornamento  per  i
          responsabili  degli enti e delle organizzazioni di cui alle
          lettere a) e b);
                g) predisporre  e  gestire  un  servizio  informativo
          permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
          il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e con i competenti
          uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
          piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
          legge;
                h) predisporre,  d'intesa  con  il Dipartimento della
          protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
          caso   di  pubblica  calamita'  e  per  lo  svolgimento  di
          periodiche attivita' addestrative;
                i) predisporre  il regolamento generale di disciplina
          per gli obiettori di coscienza;
                l) predisporre    il    regolamento    di    gestione
          amministrativa del servizio civile.
              3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio
          di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  la  definizione delle
          modalita'  di  collaborazione  fra  l'Ufficio  stesso  e le
          regioni  con  specifico  riferimento a quanto previsto alle
          lettere  c),  d),  f)  e  g)  del  comma 2, con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  e'  emanato,  entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   sentita  la  Conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni  delle  province  autonome, apposito regolamento ai
          sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della legge 23 agosto
          1988,   n.   400,  e  successive  modificazioni.  Con  tale
          regolamento  sono  altresi'  definite  le  norme  dirette a
          disciplinare  la  gestione  delle spese, poste a carico del
          Fondo  di  cui  all'art.  19.  La  gestione  finanziaria e'
          sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica, da emanare entro e non oltre tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
          al  comma  3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2,
          lettere i)  e  l).  Sugli  schemi  di  tali  regolamenti e'
          preventivamente   acquisito   il  parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari.
              5.  Per  un  periodo  massimo di due anni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al
          comma  1 si avvale della collaborazione del Ministero della
          difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
              6.  Al  fine  di  assicurare  la  necessaria  immediata
          operativita'  dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza
          del   Consiglio   dei   Ministri   puo'  avvalersi  in  via
          transitoria   di   personale   militare   in  posizione  di
          ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa,
          ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al
          comma   1   nonche'   di  appositi  nuclei  operativi  resi
          disponibili dai distretti militari.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  valutato  in  lire 850 milioni annue a decorrere
          dall'anno   1998,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1998, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma 3, lettera g), della
          legge  6 marzo  2001,  n.  64, e' riportato nelle note alle
          premesse.
              -  Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo
          2001, n. 64:
              "Art. 11 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1.
          Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito:
                a) dalla  specifica assegnazione annuale iscritta nel
          bilancio dello Stato;
                b) dagli   stanziamenti   per   il   Servizio  civile
          nazionale  di regioni, province, enti locali, enti pubblici
          e fondazioni bancarie;
                c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
              2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con
          le modalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma
          possono  essere  vincolate, a richiesta del conferente, per
          lo  sviluppo  del  servizio  civile  in  aree  e settori di
          impiego specifici.
              3.  A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il
          primo  dei  decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 2,
          le  risorse  del  Fondo  di cui al comma 1 confluiscono nel
          Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'art.
          59,  comma  44,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, e
          successive modificazioni.
              4.  All'onere  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 1
          determinato  in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240
          miliardi  per  l'anno  2002 e lire 250 miliardi a decorrere
          dall'anno   2003,   si  provvede  mediante  utilizzo  delle
          disponibilita'  iscritte  per gli anni medesimi nell'unita'
          previsionale  di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del
          centro  di responsabilita' 16 dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente
          ridotta   l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla  legge
          8 luglio 1998, n. 230.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".