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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2002, n. 69

Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 19-6-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  18  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60,  concernente  il  regime  dell'imposta sul valore aggiunto per le
attivita'  spettacolistiche,  come  modificato dall'articolo 32 della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  che  prevede  l'emanazione di un
regolamento  per  dettare, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
legge   23 dicembre   1996,   n.   662,   modalita'  semplificate  di
certificazione   dei   corrispettivi   per   le   societa'   sportive
dilettantistiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ed  in  particolare  l'articolo
74-quater, recante disposizioni per le attivita' spettacolistiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999,
n.  544, concernente regolamento recante norme per la semplificazione
degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  materia  di  imposta sugli
intrattenimenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.  696, concernente regolamento recante norme per la semplificazione
degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                         Ambito applicativo
  1.  Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano
alle societa' e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se
non  riconosciute  dal  Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle  federazioni sportive nazionali purche' riconosciute dagli enti
di  promozione  sportiva,  comprese  le  associazioni sportive che si
avvalgono  delle  disposizioni  della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
relativamente  alle attivita' sportive di cui alla tabella C allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
svolte  nel  territorio  dello  Stato,  nell'ambito di manifestazioni
sportive dilettantistiche.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 2, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400   recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari generali.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo  26 febbraio  1999, n. 60, recante "Istituzione
          dell'imposta  sugli  intrattenimenti,  in  attuazione della
          legge   3 agosto  1998,  n.  288,  nonche'  modifiche  alla
          disciplina  dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti
          del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e
          n.  633,  relativamente  al settore dello spettacolo, degli
          intrattenimenti e dei giochi", come modificato dall'art. 32
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "Art.    18    (Regime    I.V.A.   per   le   attivita'
          spettacolistiche).  1.  Dopo  l'art. 74-ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e'
          inserito  il seguente: "Art. 74-quater (Disposizioni per le
          attivita' spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi
          indicate  nella  tabella  C  allegata  al presente decreto,
          incluse  le  operazioni  ad  esse  accessorie, salvo quanto
          stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento
          in  cui  ha  inizio  l'esecuzione  delle manifestazioni, ad
          eccezione  delle  operazioni eseguite in abbonamento per le
          quali  l'imposta  e'  dovuta  all'atto  del  pagamento  del
          corrispettivo.
              2.  Per  le  operazioni  di  cui  al comma 1 le imprese
          assolvono  gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
          con  il  rilascio  di  un titolo di accesso emesso mediante
          apparecchi  misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
          automatizzate  nel  rispetto  della  disciplina di cui alla
          legge  26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
          per  tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
          svolge  la  manifestazione  spettacolistica.  Dal titolo di
          accesso    deve    risultare   la   natura   dell'attivita'
          spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
          il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento  identificativo delle
          attivita'  di  spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
          titoli  di  accesso  possono essere emessi mediante sistemi
          elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
          Ministero  delle  finanze con proprio decreto stabilisce le
          caratteristiche  tecniche,  i  criteri  e  le modalita' per
          l'emissione dei titoli di accesso.
              4.  Per  le attivita' di cui alla tabella C organizzate
          in   modo   saltuario  od  occasionale,  deve  essere  data
          preventiva  comunicazione  delle manifestazioni programmate
          al  concessionario  di  cui  all'art.  17  del  decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,
          competente  in  relazione  al  luogo  in  cui  si svolge la
          manifestazione.
              5.  I  soggetti  che  effettuano spettacoli viaggianti,
          nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
          tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
          precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
          superiore  a cinquanta milioni di lire, determinano la base
          imponibile  nella  misura  del  50 per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   riscossi,   con  totale
          indetraibilita'  dell'imposta  assolta  sugli acquisti, con
          esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
          associazioni  pro-loco  e  le  associazioni  senza scopo di
          lucro  che  optano per l'applicazione delle disposizioni di
          cui  alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
          contabili   previsti   per   i   suddetti   soggetti   sono
          disciplinati  con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
          3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
          facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
          ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 novembre  1997,  n. 442; l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio.
              6.  Per  le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
          per  le  attivita'  svolte  dai  soggetti  che  optano  per
          l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  alla  legge
          16 dicembre  1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  640,  il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
          decreto  coopera,  ai  sensi  dell'art.  52, con gli uffici
          delle  entrate  anche  attraverso  il controllo contestuale
          delle  modalita'  di  svolgimento delle manifestazioni, ivi
          compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
          d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
          al   fine   di   acquisire   e   reperire   elementi  utili
          all'accertamento  dell'imposta  ed  alla  repressione delle
          violazioni  procedendo di propria iniziativa o su richiesta
          dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria alle
          operazioni  di  accesso,  ispezione  e  verifica secondo le
          norme  e  con  le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
          agli   uffici   stessi   i  relativi  processi  verbali  di
          constatazione.   Si   rendono   applicabili   le  norme  di
          coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
          facolta'  di  cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
          del  concessionario  di  cui  all'art.  17  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, con
          rapporto  professionale  esclusivo, previamente individuato
          in  base  al  possesso  di  una  adeguata  qualificazione e
          inserito  in  apposito elenco comunicato al Ministero delle
          finanze.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministero delle
          finanze  sono  stabilite  le modalita' per la fornitura dei
          dati  tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
          il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali il
          concessionario  di  cui  al predetto art. 17 del decreto n.
          640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 18, 22 e 37 dello
          stesso decreto n. 640 del 1972 .
              2.   Al   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 633, e' aggiunta, in fine, la tabella
          C, allegata al presente decreto.
              2-bis.  Con  regolamento  da  emanare entro centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge
          23 dicembre   1996,   n.   662,   sono   dettate  modalita'
          semplificate  di  certificazione  dei  corrispettivi per le
          societa' sportive dilettantistiche.".
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 3, comma 136, della
          legge   23 dicembre   1996,  n.  662,  recante  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica":
              "136.   Al   fine   della   razionalizzazione  e  della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
          dei  contribuenti  sono  disciplinati  con  regolamenti  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
          tecnologie  per  il  trattamento  e  la conservazione delle
          informazioni  e  del  progressivo  sviluppo  degli studi di
          settore.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre  1999,  n.  544  "Regolamento recante norme per la
          semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in
          materia   di   imposta  sugli  intrattenimenti",  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
          2000.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          21 dicembre  1996, n. 696 "Regolamento recante norme per la
          semplificazione   degli   obblighi  di  certificazione  dei
          corrispettivi" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 30 del 6 febbraio 1997.
          Note all'art. 1:
              - La   legge   16 dicembre   1991,   n.   398,  recante
          "Disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni
          sportive   dilettantistiche",  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
              - Si  riporta  il  testo  della  tabella  C allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  recante  "Istituzione  e  disciplina dell'imposta sul
          valore aggiunto":
          "Tabella C (Spettacoli ed altre attivita)
                1)  spettacoli  cinematografici  e  misti di cinema e
          avanspettacolo,  comunque ed ovunque dati al pubblico anche
          se in circoli e sale private;
                2)  spettacoli  sportivi,  di ogni genere, ovunque si
          svolgono;
                3)  esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i
          concerti  vocali  e  strumentali,  anche  se  effettuate in
          discoteche  e  sale da ballo qualora l'esecuzione di musica
          dal  vivo  sia  di  durata pari o superiore al 50 per cento
          dell'orario    complessivo    di   apertura   al   pubblico
          dell'esercizio,   escluse   quelle   effettuate   a   mezzo
          elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiatura
          similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive;
          corsi  mascherati  e  in  costume,  rievocazioni  storiche,
          giostre e manifestazioni similari;
                4)  spettacoli  teatrali  di qualsiasi tipo, compresi
          balletto,   opere   liriche,   prosa,   operetta,  commedia
          musicale,  rivista;  concerti vocali strumentali, attivita'
          circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
          burattini e marionette ovunque tenuti;
                5)    mostre   e   fiere   campionarie;   esposizioni
          scientifiche,    artistiche    e    industriali,   rassegne
          cinematografiche  riconosciute  con  decreto  del Ministero
          delle finanze ed altre manifestazioni similari;
                6)  prestazioni  di servizio fornite in locali aperti
          al  pubblico  mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse
          in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a
          domicilio,  con  accesso  condizionato  effettuata in forma
          digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.".