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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2002, n. 69

Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

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Testo in vigore dal: 19-6-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  18  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60,  concernente  il  regime  dell'imposta sul valore aggiunto per le
attivita'  spettacolistiche,  come  modificato dall'articolo 32 della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  che  prevede  l'emanazione di un
regolamento  per  dettare, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
legge   23 dicembre   1996,   n.   662,   modalita'  semplificate  di
certificazione   dei   corrispettivi   per   le   societa'   sportive
dilettantistiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ed  in  particolare  l'articolo
74-quater, recante disposizioni per le attivita' spettacolistiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999,
n.  544, concernente regolamento recante norme per la semplificazione
degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  materia  di  imposta sugli
intrattenimenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.  696, concernente regolamento recante norme per la semplificazione
degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                         Ambito applicativo
  1.  Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano
alle societa' e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se
non  riconosciute  dal  Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle  federazioni sportive nazionali purche' riconosciute dagli enti
di  promozione  sportiva,  comprese  le  associazioni sportive che si
avvalgono  delle  disposizioni  della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
relativamente  alle attivita' sportive di cui alla tabella C allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
svolte  nel  territorio  dello  Stato,  nell'ambito di manifestazioni
sportive dilettantistiche.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  18  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60,  concernente  il  regime  dell'imposta sul valore aggiunto per le
attivita'  spettacolistiche,  come  modificato dall'articolo 32 della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  che  prevede  l'emanazione di un
regolamento  per  dettare, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
legge   23 dicembre   1996,   n.   662,   modalita'  semplificate  di
certificazione   dei   corrispettivi   per   le   societa'   sportive
dilettantistiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ed  in  particolare  l'articolo
74-quater, recante disposizioni per le attivita' spettacolistiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999,
n.  544, concernente regolamento recante norme per la semplificazione
degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  materia  di  imposta sugli
intrattenimenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.  696, concernente regolamento recante norme per la semplificazione
degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                         Ambito applicativo
  1.  Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano
alle societa' e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se
non  riconosciute  dal  Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle  federazioni sportive nazionali purche' riconosciute dagli enti
di  promozione  sportiva,  comprese  le  associazioni sportive che si
avvalgono  delle  disposizioni  della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
relativamente  alle attivita' sportive di cui alla tabella C allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
svolte  nel  territorio  dello  Stato,  nell'ambito di manifestazioni
sportive dilettantistiche.