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LEGGE 16 aprile 2002, n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.

note: Entrata in vigore della legge: 17-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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vigente al 08/05/2024
Testo in vigore dal: 17-4-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

                               ART. 1.
              (Prolungamento dell'orario di votazione).
1.  All'articolo  45 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione  della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  il  nono  comma,  come
modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto
1993, n. 277, e' sostituito dal seguente:
"Successivamente,  il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle
ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della
scatola  contenente  le  schede  firmate  e  dei documenti alla Forza
pubblica".
2.  All'articolo  46  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  sostituito
dall'articolo  3,  comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n.
277, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Alle  ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio
della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali".
3.  L'articolo  64  del  citato  testo  unico  di  cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  sostituito
dall'articolo  3,  comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n.
277, e' sostituito dal seguente:
"ART. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22
in  tutte  le  sezioni  elettorali;  gli  elettori  che a tale ora si
trovano  ancora  nei  locali  del  seggio sono ammessi a votare anche
oltre il termine predetto.
2.  Il  presidente  rinvia  quindi la votazione alle ore 7 del giorno
successivo  e,  dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole
recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i
verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3.  Successivamente,  fatti  uscire  dalla  sala  tutti  gli estranei
all'Ufficio,  il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di
essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli
scrutatori,  si  assicura  che  tutte le finestre e gli accessi della
sala,   esclusa   la  porta  o  le  porte  d'ingresso,  siano  chiusi
dall'interno,  vi  applica  opportuni  mezzi  di segnalazione di ogni
apertura  e  provvede,  quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la
porta   o   le   porte  d'ingresso,  applicandovi  gli  stessi  mezzi
precauzionali.
4.  Il  presidente,  infine,  affida  alla Forza pubblica la custodia
esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
5.  E'  tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi
all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".
4.  Dopo  l'articolo  64 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' inserito il seguente:
"ART.  64-bis.  - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente,
ricostituito   l'Ufficio   e   constatata   l'integrita'   dei  mezzi
precauzionali  apposti  agli  accessi  della sala e dei sigilli delle
urne  e  dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino
alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali
del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto".
5.  All'articolo  67,  primo comma, alinea, del citato testo unico di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
modificato   dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo   20   dicembre  1993,  n.  534,  le  parole:  "ai  sensi
dell'articolo 64, il presidente," sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,".
6.  All'articolo  73  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  modificato
dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  g), del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22" sono sostituite dalle
seguenti: "entro le ore 14";
b)  al  secondo  comma,  le  parole:  "alle  ore 22 del lunedi'" sono
sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del martedi'".
7.  L'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, e' abrogato.
8.  All'articolo  22  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo   n.   533   del   1993,   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  al  comma  4,  le  parole:  "fino alle ore 22 in tutte le sezioni
elettorali;"  sono  sostituite  dalle seguenti: "fino alle ore 15 del
lunedi',  fermo  restando  quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis
del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per la elezione della
Camera   dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;";
b)  al  comma  6,  le  parole:  "entro le ore ventiquattro del giorno
successivo a quello della votazione;" sono sostituite dalle seguenti:
"entro le ore 14 del martedi' successivo alla votazione;".
9.  All'articolo  2,  primo  comma,  lettera  c), del decreto-legge 3
maggio  1976,  n.  161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio   1976,   n.   240,   come   modificato  dall'articolo  1  del
decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio
2001, n. 271, le parole: "lunedi' successivo al giorno di votazione,"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "martedi'   successivo   alla
votazione,".
10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960,  n.  570, e successive modificazioni, le parole: "alle ore sei"
sono sostituite dalle seguenti: "alle ore otto".
11.  All'articolo  48,  primo comma, del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole:
"Alle  ore  sei del giorno fissato per la votazione," sono sostituite
dalle  seguenti:  "Alle  ore otto della domenica fissata per l'inizio
della votazione,".
12.  All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole:
"fino  alle  ore  14;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore
15;".
13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal
seguente:
"ART. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le
operazioni  di  voto  per  le  elezioni  del  sindaco,  del consiglio
comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale,
ai  sensi  degli  articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960,  n.  570,  si  svolgono,  sia  in  occasione del primo turno di
votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della
domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi' successivo.
2.  Dichiarata  chiusa  la  votazione, il presidente del seggio, dopo
aver  proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53
del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 570 del 1960, da' inizio alle operazioni per lo spoglio
delle schede".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

                               ART. 1.
              (Prolungamento dell'orario di votazione).
1.  All'articolo  45 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione  della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  il  nono  comma,  come
modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto
1993, n. 277, e' sostituito dal seguente:
"Successivamente,  il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle
ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della
scatola  contenente  le  schede  firmate  e  dei documenti alla Forza
pubblica".
2.  All'articolo  46  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  sostituito
dall'articolo  3,  comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n.
277, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Alle  ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio
della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali".
3.  L'articolo  64  del  citato  testo  unico  di  cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  sostituito
dall'articolo  3,  comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n.
277, e' sostituito dal seguente:
"ART. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22
in  tutte  le  sezioni  elettorali;  gli  elettori  che a tale ora si
trovano  ancora  nei  locali  del  seggio sono ammessi a votare anche
oltre il termine predetto.
2.  Il  presidente  rinvia  quindi la votazione alle ore 7 del giorno
successivo  e,  dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole
recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i
verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3.  Successivamente,  fatti  uscire  dalla  sala  tutti  gli estranei
all'Ufficio,  il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di
essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli
scrutatori,  si  assicura  che  tutte le finestre e gli accessi della
sala,   esclusa   la  porta  o  le  porte  d'ingresso,  siano  chiusi
dall'interno,  vi  applica  opportuni  mezzi  di segnalazione di ogni
apertura  e  provvede,  quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la
porta   o   le   porte  d'ingresso,  applicandovi  gli  stessi  mezzi
precauzionali.
4.  Il  presidente,  infine,  affida  alla Forza pubblica la custodia
esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
5.  E'  tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi
all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".
4.  Dopo  l'articolo  64 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' inserito il seguente:
"ART.  64-bis.  - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente,
ricostituito   l'Ufficio   e   constatata   l'integrita'   dei  mezzi
precauzionali  apposti  agli  accessi  della sala e dei sigilli delle
urne  e  dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino
alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali
del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto".
5.  All'articolo  67,  primo comma, alinea, del citato testo unico di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
modificato   dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo   20   dicembre  1993,  n.  534,  le  parole:  "ai  sensi
dell'articolo 64, il presidente," sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,".
6.  All'articolo  73  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  modificato
dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  g), del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22" sono sostituite dalle
seguenti: "entro le ore 14";
b)  al  secondo  comma,  le  parole:  "alle  ore 22 del lunedi'" sono
sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del martedi'".
7.  L'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, e' abrogato.
8.  All'articolo  22  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo   n.   533   del   1993,   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  al  comma  4,  le  parole:  "fino alle ore 22 in tutte le sezioni
elettorali;"  sono  sostituite  dalle seguenti: "fino alle ore 15 del
lunedi',  fermo  restando  quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis
del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per la elezione della
Camera   dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;";
b)  al  comma  6,  le  parole:  "entro le ore ventiquattro del giorno
successivo a quello della votazione;" sono sostituite dalle seguenti:
"entro le ore 14 del martedi' successivo alla votazione;".
9.  All'articolo  2,  primo  comma,  lettera  c), del decreto-legge 3
maggio  1976,  n.  161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio   1976,   n.   240,   come   modificato  dall'articolo  1  del
decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio
2001, n. 271, le parole: "lunedi' successivo al giorno di votazione,"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "martedi'   successivo   alla
votazione,".
10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960,  n.  570, e successive modificazioni, le parole: "alle ore sei"
sono sostituite dalle seguenti: "alle ore otto".
11.  All'articolo  48,  primo comma, del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole:
"Alle  ore  sei del giorno fissato per la votazione," sono sostituite
dalle  seguenti:  "Alle  ore otto della domenica fissata per l'inizio
della votazione,".
12.  All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole:
"fino  alle  ore  14;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore
15;".
13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal
seguente:
"ART. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le
operazioni  di  voto  per  le  elezioni  del  sindaco,  del consiglio
comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale,
ai  sensi  degli  articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960,  n.  570,  si  svolgono,  sia  in  occasione del primo turno di
votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della
domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi' successivo.
2.  Dichiarata  chiusa  la  votazione, il presidente del seggio, dopo
aver  proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53
del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 570 del 1960, da' inizio alle operazioni per lo spoglio
delle schede".