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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61

Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

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Testo in vigore dal: 16-4-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3  ottobre  2001,  n.  366, concernente delega al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la
riforma  organica  della  disciplina  delle  societa'  di  capitali e
cooperative,  la  disciplina  degli  illeciti penali e amministrativi
riguardanti  le  societa'  commerciali,  nonche'  nuove  norme  sulla
procedura  per  la  definizione dei procedimenti nelle materie di cui
all'articolo 12 della legge di delega;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 11 della citata legge 3 ottobre
2001,  n. 366, concernente la riforma della disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
  Acquisito  il  parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma
4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
  Ritenuto  di  accogliere  la  condizione  posta  dalla  Camera  dei
deputati  e le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione
di  quelle  aventi  ad  oggetto  questioni  meramente  formali  o non
conformi con i principi espressi dalla legge di delega;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia
                      di societa' e di consorzi

  1.  Il  Titolo  XI  del libro V del codice civile e' sostituito dal
seguente:

                             "Titolo XI
      DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI
                               Capo I
                           Delle falsita'

  Articolo   2621  (False  comunicazioni  sociali).  -  Salvo  quanto
previsto   dall'articolo   2622,   gli  amministratori,  i  direttori
generali,  i  sindaci  e  i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare  i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per
altri  un  ingiusto  profitto,  nei  bilanci, nelle relazioni o nelle
altre  comunicazioni  sociali previste dalla legge, dirette ai soci o
al  pubblico,  espongono  fatti  materiali  non  rispondenti  al vero
ancorche'  oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione  e'  imposta  dalla  legge  sulla situazione economica,
patrimoniale, o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa
appartiene,  in  modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta  situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei
mesi.
  La  punibilita'  e'  estesa  anche  al  caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti od amministrati dalla societa' per conto di
terzi.
  La  punibilita'  e'  esclusa  se  le  falsita'  o  le omissioni non
alterano  in  modo  sensibile  la  rappresentazione  della situazione
economica,  patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al
quale  essa  appartiene.  La  punibilita'  e'  comunque esclusa se le
falsita'  o  le  omissioni  determinano  una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o
una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
  In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.
  Articolo  2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori,  i  quali,  con  l'intenzione  di  ingannare i soci o il
pubblico  e  al  fine  di  conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto,  nei  bilanci,  nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali  previste  dalla  legge,  dirette  ai  soci  o  al  pubblico,
esponendo  fatti  materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto
di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e'
imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in
modo  idoneo  ad  indurre  in  errore  i  destinatari  sulla predetta
situazione,  cagionano  un  danno patrimoniale ai soci o ai creditori
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
  Si  procede  a  querela  anche  se  il fatto integra altro delitto,
ancorche'  aggravato  a  danno del patrimonio di soggetti diversi dai
soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di
altri enti pubblici o delle Comunita' europee.
  Nel  caso  di  societa'  soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
la  pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni
e il delitto e' procedibile d'ufficio.
  La  punibilita'  per  i  fatti  previsti dal primo e terzo comma e'
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti
o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
  La  punibilita'  per  i  fatti  previsti dal primo e terzo comma e'
esclusa  se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile
la   rappresentazione  della  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilita'  e'  comunque  esclusa  se  le  falsita'  o  le omissioni
determinano  una  variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo  delle  imposte,  non superiore al 5 per cento o una variazione
del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
  In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.
  Articolo  2623  (Falso  in  prospetto).  -  Chiunque, allo scopo di
conseguire  per  se'  o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti   ai   fini   della   sollecitazione   all'investimento   o
dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei
documenti  da  pubblicare  in  occasione  delle  offerte pubbliche di
acquisto  o  di  scambio,  con  la  consapevolezza  della  falsita' e
l'intenzione  di  ingannare i destinatari del prospetto, espone false
informazioni  od  occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in
errore  i  suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro
cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
  Se  la  condotta  di  cui  al  primo  comma  ha  cagionato un danno
patrimoniale   ai   destinatari  del  prospetto,  la  pena  e'  dalla
reclusione da uno a tre anni.
  Articolo 2624 (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
societa'  di revisione). - I responsabili della revisione i quali, al
fine  di  conseguire  per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle
relazioni  o  in  altre  comunicazioni,  con  la consapevolezza della
falsita'   e   l'intenzione   di   ingannare   i   destinatari  delle
comunicazioni,   attestano   il   falso   od  occultano  informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
societa',  ente  o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad
indurre  in  errore  i destinatari delle comunicazioni sulla predetta
situazione,  sono  puniti,  se  la  condotta non ha loro cagionato un
danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
  Se  la  condotta  di  cui  al  primo  comma  ha  cagionato un danno
patrimoniale  ai  destinatari  delle  comunicazioni, la pena e' della
reclusione da uno a quattro anni.
  Articolo  2625  (Impedito  controllo).  -  Gli  amministratori che,
occultando  documenti  o  con  altri  idonei  artifici, impediscono o
comunque  ostacolano lo svolgimento delle attivita' di controllo o di
revisione  legalmente  attribuite  ai soci, ad altri organi sociali o
alle   societa'   di   revisione,   sono   puniti   con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
  Se  la  condotta  ha  cagionato  un  danno  ai  soci, si applica la
reclusione  fino  ad  un  anno  e  si procede a querela della persona
offesa.

                               Capo II
            Degli illeciti commessi dagli amministratori

  Articolo  2626  (Indebita  restituzione  dei  conferimenti).  - Gli
amministratori  che,  fuori  dei  casi  di  legittima  riduzione  del
capitale  sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti
ai  soci  o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
  Articolo  2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).
-   Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  gli
amministratori   che  ripartiscono  utili  o  acconti  su  utili  non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono
per  legge  essere  distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un
anno.
  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima
del  termine  previsto  per  l'approvazione  del bilancio estingue il
reato.
  Articolo  2628  (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della  societa'  controllante).  -  Gli amministratori che, fuori dei
casi  consentiti  dalla  legge,  acquistano  o sottoscrivono azioni o
quote  sociali,  cagionando  una  lesione all'integrita' del capitale
sociale  o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno.
  La  stessa  pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi
consentiti  dalla  legge,  acquistano  o sottoscrivono azioni o quote
emesse  dalla  societa'  controllante,  cagionando  una  lesione  del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
  Se  il  capitale  sociale  o le riserve sono ricostituiti prima del
termine   previsto   per   l'approvazione   del   bilancio   relativo
all'esercizio  in  relazione  al  quale  e'  stata posta in essere la
condotta, il reato e' estinto.
  Articolo  2629  (Operazioni  in  pregiudizio  dei creditori). - Gli
amministratori  che,  in  violazione  delle  disposizioni  di legge a
tutela  dei  creditori,  effettuano  riduzioni del capitale sociale o
fusioni   con   altra  societa'  o  scissioni,  cagionando  danno  ai
creditori,  sono  puniti,  a  querela  della  persona  offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
  Il  risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue
il reato.

                              Capo III
             Degli illeciti commessi mediante omissione

  Articolo  2630  (Omessa  esecuzione  di  denunce,  comunicazioni  o
depositi).  -  Chiunque,  essendovi  tenuto  per  legge a causa delle
funzioni  rivestite  in  una  societa'  o  in un consorzio, omette di
eseguire,  nei  termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso   il   registro  delle  imprese  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
  Se   si   tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.
  Articolo   2631   (Omessa   convocazione   dell'assemblea).  -  Gli
amministratori  e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei
soci  nei  casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi
previsti,  sono  puniti  con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.032  a  6.197  euro.  Ove  la  legge  o  lo  statuto  non prevedano
espressamente  un termine, entro il quale effettuare la convocazione,
questa  si  considera  omessa allorche' siano trascorsi trenta giorni
dal  momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza
del  presupposto  che  obbliga  alla  convocazione dell'assemblea dei
soci.
    La sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo in
caso  di  convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa
legittima richiesta da parte dei soci.

                               Capo IV
         Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti
              e delle misure di sicurezza patrimoniali

  Articolo   2632   (Formazione   fittizia   del   capitale).  -  Gli
amministratori  e  i  soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano   fittiziamente   il   capitale   della  societa'  mediante
attribuzione  di  azioni  o quote sociali per somma inferiore al loro
valore   nominale,   sottoscrizione  reciproca  di  azioni  o  quote,
sopravvalutazione  rilevante  dei conferimenti di beni in natura o di
crediti   ovvero   del   patrimonio   della   societa'  nel  caso  di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
  Articolo  2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori).  -  I  liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i
soci  prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento
delle  somme  necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
  Il  risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue
il reato.
  Articolo  2634  (Infedelta'  patrimoniale). - Gli amministratori, i
direttori  generali  e  i  liquidatori,  che,  avendo un interesse in
conflitto  con quello della societa', al fine di procurare a se' o ad
altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a
deliberare   atti   di  disposizione  dei  beni  sociali,  cagionando
intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La  stessa  pena  si applica se il fatto e' commesso in relazione a
beni  posseduti  o  amministrati  dalla  societa' per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
  In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o
del  gruppo,  se  compensato  da  vantaggi, conseguiti o fondatamente
prevedibili,   derivanti  dal  collegamento  o  dall'appartenenza  al
gruppo.
  Per  i  delitti  previsti  dal  primo  e secondo comma si procede a
querela della persona offesa.
  Articolo  2635  (Infedelta'  a  seguito  di  dazione  o promessa di
utilita).  -  Gli  amministratori, i direttori generali, i sindaci, i
liquidatori  e  i  responsabili  della  revisione, i quali, a seguito
della  dazione  o  della  promessa  di utilita', compiono od omettono
atti,   in  violazione  degli  obblighi  inerenti  al  loro  ufficio,
cagionando  nocumento  alla  societa',  sono puniti con la reclusione
sino a tre anni.
  La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.
  Si procede a querela della persona offesa.
  Articolo  2636 (Illecita influenza sull'assemblea). - Chiunque, con
atti  simulati  o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea,
allo  scopo  di  procurare  a se' o ad altri un ingiusto profitto, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  Articolo  2637  (Aggiotaggio).  -  Chiunque diffonde notizie false,
ovvero   pone   in   essere  operazioni  simulate  o  altri  artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in
modo  significativo  sull'affidamento  che  il  pubblico ripone nella
stabilita'  patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
  Articolo   2638   (Ostacolo   all'esercizio  delle  funzioni  delle
autorita'  pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i direttori
generali,  i  sindaci  e i liquidatori di societa' o enti e gli altri
soggetti  sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
o  tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni
alle  predette  autorita'  previste  in  base  alla legge, al fine di
ostacolare  l'esercizio  delle funzioni di vigilanza, espongono fatti
materiali  non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti
alla  vigilanza  ovvero,  allo stesso fine, occultano con altri mezzi
fraudolenti,   in  tutto  o  in  parte  fatti  che  avrebbero  dovuto
comunicare,  concernenti  la  situazione medesima, sono puniti con la
reclusione  da  uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al
caso  in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla societa' per conto di terzi.
  Sono  puniti  con  la  stessa  pena gli amministratori, i direttori
generali,  i  sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o
tenuti  ad  obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma,
anche  omettendo  le  comunicazioni  dovute  alle predette autorita',
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
  Articolo  2639  (Estensione  delle  qualifiche soggettive). - Per i
reati  previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito
della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile
e'  equiparato  sia  chi  e'  tenuto  a  svolgere la stessa funzione,
diversamente  qualificata,  sia  chi  esercita in modo continuativo e
significativo   i  poteri  tipici  inerenti  alla  qualifica  o  alla
funzione.
  Fuori  dei  casi  di applicazione delle norme riguardanti i delitti
dei   pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica  amministrazione,  le
disposizioni  sanzionatorie relative agli amministratori si applicano
anche   a   coloro  che  sono  legalmente  incaricati  dall'autorita'
giudiziaria o dall'autorita' pubblica di vigilanza di amministrare la
societa'  o  i  beni  dalla  stessa  posseduti o gestiti per conto di
terzi.
  Articolo  2640 (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti come
reato   agli   articoli   precedenti  hanno  cagionato  un'offesa  di
particolare tenuita' la pena e' diminuita.
  Articolo  2641  (Confisca). - In caso di condanna o di applicazione
della  pena  su  richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal
presente  titolo  e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto
del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
  Quando  non  e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni
indicati  nel  comma  primo,  la  confisca ha ad oggetto una somma di
denaro o beni di valore equivalente.
  Per  quanto  non  stabilito  nei  commi  precedenti si applicano le
disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
          Nota al titolo:
              -  Il testo dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n.
          366, e' riportato nelle note alle premesse.
          Nota alle premesse:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  della  legge
          3 ottobre  2001,  n.  366 (Delega al Governo per la riforma
          del diritto societario):
              "Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo e'
          inoltre  delegato  ad  emanare  norme  che, senza modifiche
          della  competenza  per  territorio  e  per  materia,  siano
          dirette   ad   assicurare   una  piu'  rapida  ed  efficace
          definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
                a) diritto   societario,   comprese  le  controversie
          relative  al  trasferimento delle partecipazioni sociali ed
          ai patti parasociali;
                b) materie   disciplinate   dal   testo  unico  delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
          cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, e
          successive  modificazioni, e dal testo unico delle leggi in
          materia   bancaria   e   creditizia,   di  cui  al  decreto
          legislativo   1   settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni.
              2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie
          di  cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole
          processuali, che in particolare possano prevedere:
                a) la  concentrazione del procedimento e la riduzione
          dei termini processuali;
                b) l'attribuzione  di  tutte  le  controversie  nelle
          materie  di  cui  al  comma  1 al tribunale in composizione
          collegiale,   salvo   ipotesi   eccezionali   di   giudizio
          monocratico  in considerazione della natura degli interessi
          coinvolti;
                c) la    mera    facoltativita'    della   successiva
          instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
          provvedimento  emesso all'esito di un procedimento sommario
          cautelare  in  relazione alle controversie nelle materie di
          cui  al  comma 1,  con  la  conseguente definitivita' degli
          effetti  prodotti  da  detti  provvedimenti,  ancorche' gli
          stessi  non  acquistino  efficacia  di  giudicato  in altri
          eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
                d) un  giudizio  sommario non cautelare, improntato a
          particolare  celerita' ma con il rispetto del principio del
          contraddittorio,   che   conduca   alla  emanazione  di  un
          provvedimento  esecutivo  anche  se  privo  di efficacia di
          giudicato;
                e) la  possibilita'  per  il  giudice  di  operare un
          tentativo   preliminare   di   conciliazione,  suggerendone
          espressamente    gli    elementi   essenziali,   assegnando
          eventualmente   un   termine  per  la  modificazione  o  la
          rinnovazione  di atti negoziali su cui verte la causa e, in
          caso  di  mancata  conciliazione,  tenendo  successivamente
          conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai
          fini della decisione sulle spese di lite;
                f) uno  o  piu' procedimenti camerali, anche mediante
          la  modifica  degli  articoli  737 e seguenti del codice di
          procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
          previste  che,  senza  compromettere  la  rapidita' di tali
          procedimenti,  assicurino  il  rispetto  dei  principi  del
          giusto processo;
                g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di
          durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere
          precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e
          dalla Corte di cassazione.
              3.  Il  Governo puo' altresi' prevedere la possibilita'
          che  gli  statuti  delle  societa'  commerciali  contengano
          clausole  compromissorie, anche in deroga agli articoli 806
          e  808  del  codice di procedura civile, per tutte o alcune
          tra  le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso
          che  la  controversia  concerna  questioni  che non possono
          formare  oggetto di transazione, la clausola compromissoria
          dovra'  riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando
          escluso   il   giudizio   di  equita',  ed  il  lodo  sara'
          impugnabile anche per violazione di legge.
              4.   Il  Governo  e'  delegato  a  prevedere  forme  di
          conciliazione   delle   controversie   civili   in  materia
          societaria  anche  dinanzi  ad  organismi istituiti da enti
          privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che
          siano  iscritti  in  un  apposito registro tenuto presso il
          Ministero della giustizia.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 11 della citata legge
          3 ottobre 2001, n. 366:
              "Art.   11   (Disciplina   degli   illeciti   penali  e
          amministrativi  riguardanti  le societa' commerciali). - 1.
          La   riforma   della   disciplina   penale  delle  societa'
          commerciali   e  delle  materie  connesse  e'  ispirata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere    i    seguenti    reati   e   illeciti
          amministrativi:
                  1)  falsita'  in  bilancio, nelle relazioni o nelle
          altre   comunicazioni   sociali   previste   dalla   legge,
          consistente   nel  fatto  degli  amministratori,  direttori
          generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle
          relazioni  o  nelle  altre  comunicazioni  sociali previste
          dalla  legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti
          materiali  non  rispondenti  al  vero, ancorche' oggetto di
          valutazioni,  idonei  ad  indurre  in  errore i destinatari
          sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o  finanziaria
          della  societa'  o del gruppo al quale essa appartiene, con
          l'intenzione  di  ingannare  i  soci  o il pubblico, ovvero
          omettono   con  la  stessa  intenzione  informazioni  sulla
          situazione  medesima, la cui comunicazione e' imposta dalla
          legge;  precisare  che  la  condotta  posta  in essere deve
          essere rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto
          profitto;  precisare  altresi' che le informazioni false od
          omesse   devono   essere   rilevanti  e  tali  da  alterare
          sensibilmente    la   rappresentazione   della   situazione
          economica,  patrimoniale o finanziaria della societa' o del
          gruppo  al  quale  essa  appartiene,  anche  attraverso  la
          previsione di soglie quantitative; estendere la punibilita'
          al  caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
          amministrati  dalla  societa' per conto di terzi; prevedere
          autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in
          essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
          soci  o  ai  creditori,  e  di  conseguenza: 1.1) quando la
          condotta  non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci
          o  ai  credito  la  pena  dell'arresto fino a un anno e sei
          mesi;  1.2)  quando  la  condotta  abbia cagionato un danno
          patrimoniale  ai soci o ai creditori: 1.2.1.) la pena della
          reclusione  da  sei  mesi  a tre anni e la procedibilita' a
          querela nel caso di societa' non soggette alle disposizioni
          della  parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
          cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2)
          la  pena  della  reclusione  da  uno  a  quattro  anni e la
          procedibilita' d'ufficio nel caso di societa' soggette alle
          disposizioni  della  parte  IV,  titolo  III,  capo II, del
          citato   testo   unico   di   cui  al  decreto  legislativo
          24 febbraio   1998,   n.  58;  regolare  i  rapporti  della
          fattispecie   con   i   delitti  tributari  in  materia  di
          dichiarazione;  prevedere  idonei  parametri  per i casi di
          valutazioni estimative;
                  2)  falso  in  prospetto,  consistente nel fatto di
          chi,  nei  prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
          all'investimento  o  dell'ammissione  alla  quotazione  nei
          mercati  regolamentati,  ovvero nei documenti da pubblicare
          in  occasione  delle  offerte  pubbliche  di  acquisto o di
          scambio,   con   la   consapevolezza   della   falsita'   e
          l'intenzione  di  ingannare  i  destinatari  del prospetto,
          espone  false  informazioni  idonee ad indurre in errore od
          occulta   dati   o  notizie  con  la  medesima  intenzione;
          precisare  che  la  condotta  posta  in  essere deve essere
          rivolta  a  conseguire  per  se'  o  per  altri un ingiusto
          profitto;  precisare  che  la condotta deve essere idonea a
          trarre  in  inganno  i destinatari del prospetto; prevedere
          sanzioni  differenziate  a seconda che la condotta posta in
          essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
          destinatari  e  di  conseguenza:  2.1) la pena dell'arresto
          fino  ad  un anno quando la condotta non abbia cagionato un
          danno  patrimoniale  ai  destinatari;  2.2)  la  pena della
          reclusione  da  uno  a  tre  anni  quando la condotta abbia
          cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
                  3)  falsita'  nelle relazioni o nelle comunicazioni
          della  societa'  di  revisione,  consistente  nel fatto dei
          responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in
          altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e
          l'intenzione    di    ingannare    i    destinatari   delle
          comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
          concernenti   la   situazione   economica,  patrimoniale  o
          finanziaria  della  societa',  ente o soggetto sottoposto a
          revisione;  precisare  che la condotta posta in essere deve
          essere rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto
          profitto;  precisare  che  la condotta deve essere idonea a
          trarre  in inganno i destinatari sulla predetta situazione;
          prevedere  sanzioni differenziate a seconda che la condotta
          posta  in  essere  abbia  o  non  abbia  cagionato un danno
          patrimoniale  ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena
          dell'arresto  fino  ad un anno quando la condotta non abbia
          cagionato  un  danno  patrimoniale  ai destinatari; 3.2) la
          pena  della  reclusione da un anno a quattro anni quando la
          condotta   abbia   cagionato   un   danno  patrimoniale  ai
          destinatari;
                  4)  impedito controllo, consistente nel fatto degli
          amministratori  che  impediscono  od  ostacolano,  mediante
          occultamento  di  documenti  od  altri  idonei artifici, lo
          svolgimento  delle  attivita'  di  controllo o di revisione
          legalmente  attribuite  ai  soci,  ad  altri organi sociali
          ovvero  alle  societa'  di revisione; prevedere la sanzione
          amministrativa  fino  a lire venti milioni; nell'ipotesi in
          cui  ne  derivi  un  danno  ai soci prevedere la pena della
          reclusione fino ad un anno e la procedibilita' a querela;
                  5)  omessa  esecuzione  di denunce, comunicazioni o
          depositi,  consistente  nel  fatto di chi, essendovi tenuto
          per  legge  a causa delle funzioni delle quali e' investito
          nell'ambito  di  una  societa' o di un consorzio, omette di
          eseguire,  nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o
          depositi  presso  il  registro  delle imprese; prevedere la
          sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila
          a  lire  quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di
          omesso deposito dei bilanci;
                  6)  formazione  fittizia  del capitale, consistente
          nel  fatto  degli amministratori e dei soci conferenti che,
          anche  in  parte,  formano  od  aumentano  fittiziamente il
          capitale  della  societa' mediante attribuzione di azioni o
          quote  sociali per somma inferiore al loro valore nominale,
          sottoscrizione  reciproca  di  azioni  o  quote,  rilevante
          sopravvalutazione  dei  conferimenti di beni in natura o di
          crediti  ovvero  del  patrimonio della societa' nel caso di
          trasformazione;  prevedere la pena della reclusione fino ad
          un anno;
                  7)    indebita   restituzione   dei   conferimenti,
          consistente  nel  fatto degli amministratori che, fuori dei
          casi   di   legittima   riduzione   del  capitale  sociale,
          restituiscono,  anche simulatamente, i conferimenti ai soci
          o  li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena
          della reclusione fino ad un anno;
                  8)   illegale  ripartizione  degli  utili  e  delle
          riserve,  consistente  nel  fatto  degli amministratori che
          ripartiscono  utili  o  acconti su utili non effettivamente
          conseguiti  o  destinati  per  legge  a riserva, ovvero che
          ripartiscono  riserve,  anche non costituite con utili, che
          non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena
          dell'arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili
          o   delle   riserve   prima   del   termine   previsto  per
          l'approvazione del bilancio estingue il reato;
                  9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
          o  della societa' controllante, consistente nel fatto degli
          amministratori  che  acquistano  o  sottoscrivono  azioni o
          quote sociali o della societa' controllante, cagionando una
          lesione all'integrita' del capitale sociale e delle riserve
          non  distribuibili  per  legge;  prevedere  la  pena  della
          reclusione  fino  ad  un  anno. Se il capitale sociale o le
          riserve  sono  ricostituiti  prima del termine previsto per
          l'approvazione   del  bilancio  relativo  all'esercizio  in
          relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il
          reato e' estinto;
                  10)   operazioni   in  pregiudizio  dei  creditori,
          consistente   nel   fatto   degli  amministratori  che,  in
          violazione   delle  disposizioni  di  legge  a  tutela  dei
          creditori,  effettuano  riduzioni  del  capitale  sociale o
          fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai
          creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
          tre  anni  e  la procedibilita' a querela; prevedere che il
          risarcimento  del  danno  ai  creditori  prima del giudizio
          estingue il reato;
                  11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte
          dei  liquidatori,  consistente nel fatto dei liquidatori, i
          quali,  ripartendo  beni  sociali  tra  i  soci  prima  del
          pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle
          somme  necessarie  a  soddisfarli,  cagionano  un  danno ai
          creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
          tre  anni  e  la procedibilita' a querela; prevedere che il
          risarcimento  del  danno  ai  creditori  prima del giudizio
          estingue il reato;
                  12)  infedelta' patrimoniale, consistente nel fatto
          degli  amministratori,  direttori generali e liquidatori, i
          quali,   in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi,
          compiendo  o  concorrendo a deliberare atti di disposizione
          dei  beni  sociali al fine di procurare a se' o ad altri un
          ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente
          cagionano un danno patrimoniale alla societa'; estendere la
          punibilita'  al  caso  in  cui  il  fatto  sia  commesso in
          relazione  a  beni posseduti od amministrati dalla societa'
          per  conto  di  terzi,  cagionando a questi ultimi un danno
          patrimoniale;  specificare che non si considera ingiusto il
          profitto  della societa' collegata o del gruppo, se esso e'
          compensato  da  vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente
          prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza
          al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
          tre anni e la procedibilita' a querela;
                  13)  comportamento  infedele, consistente nel fatto
          degli    amministratori,   direttori   generali,   sindaci,
          liquidatori  e  responsabili  della  revisione,  i quali, a
          seguito   della  dazione  o  della  promessa  di  utilita',
          compiono  od  omettono  atti  in  violazione degli obblighi
          inerenti  al  loro  ufficio,  se ne deriva nocumento per la
          societa';  prevedere  la  pena  della reclusione fino a tre
          anni;  estendere  la  punibilita'  a  chi  da'  o  promette
          l'utilita'; prevedere la procedibilita' a querela;
                  14)  indebita influenza sull'assemblea, consistente
          nel  fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina
          la maggioranza  in assemblea, allo scopo di conseguire, per
          se'  o  per  altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena
          della reclusione da sei mesi a tre anni;
                  15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente
          nel  fatto  degli  amministratori  e  dei  sindaci, i quali
          omettono  di  convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono
          obbligati  per legge o per statuto; determinare, qualora la
          legge  o lo statuto non prevedano uno specifico termine per
          la   convocazione,  il  momento  nel  quale  l'illecito  si
          realizza;  prevedere  la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un
          terzo  se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad
          una legittima richiesta dei soci;
                  16)  aggiotaggio,  consistente  nel  fatto  di  chi
          diffonde  notizie  false  ovvero  pone in essere operazioni
          simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare
          una   sensibile   alterazione   del   prezzo  di  strumenti
          finanziari,   ovvero  ad  incidere  in  modo  significativo
          sull'affidamento del pubblico nella stabilita' patrimoniale
          di  banche  o  gruppi  bancari;  prevedere  la  pena  della
          reclusione da uno a cinque anni;
                b) armonizzare  e coordinare le ipotesi sanzionatorie
          riguardanti  falsita'  nelle  comunicazioni  alle autorita'
          pubbliche  di  vigilanza,  ostacolo  allo svolgimento delle
          relative  funzioni  e  omesse  comunicazioni alle autorita'
          medesime  da  parte  di amministratori, direttori generali,
          sindaci   e   liquidatori  di  societa',  enti  o  soggetti
          sottoposti  per  legge  alla  vigilanza  di tali autorita',
          anche  mediante  la formulazione di fattispecie a carattere
          generale;  coordinare,  altresi',  le ipotesi sanzionatorie
          previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la
          nuova  disciplina  del  capitale  sociale,  delle riserve e
          delle azioni introdotta in attuazione della presente legge,
          eventualmente  estendendo  le  ipotesi  stesse  a  condotte
          omologhe  che,  in  violazione  di  disposizioni  di legge,
          ledano i predetti beni;
                c) abrogare  la  fattispecie  della  divulgazione  di
          notizie  sociali  riservate,  prevista  dall'art.  2622 del
          codice  civile, introducendo una circostanza aggravante del
          reato  di  rivelazione  di  segreto professionale, previsto
          dall'art.  622  del  codice  penale,  qualora  il fatto sia
          commesso  da  amministratori, direttori generali, sindaci o
          liquidatori  o  da  chi svolge la revisione contabile della
          societa';   abrogare   altresi'   le  fattispecie  speciali
          relative  agli  amministratori  giudiziari ed ai commissari
          governativi, nonche' quella del mendacio bancario, prevista
          dall'art.  137,  comma  1,  del  testo unico delle leggi in
          materia   bancaria   e   creditizia,   di  cui  al  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
                d) prevedere  una circostanza attenuante dei reati di
          cui  alle  lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato
          un'offesa di particolare tenuita';
                e) prevedere  che,  qualora  l'autore  della condotta
          punita   sia   individuato  mediante  una  qualifica  o  la
          titolarita' di una funzione prevista dalla legge civile, al
          soggetto  formalmente  investito della qualifica o titolare
          della  funzione  e'  equiparato,  oltre  a  chi e' tenuto a
          svolgere  la  stessa  funzione,  diversamente  qualificata,
          anche  chi,  in assenza di formale investitura, esercita in
          modo  continuativo e significativo i poteri tipici inerenti
          alla  qualifica  o  alla  funzione; stabilire altresi' che,
          fuori  dei  casi  di applicazione delle norme riguardanti i
          delitti   dei   pubblici   ufficiali   contro  la  pubblica
          amministrazione,  le  disposizioni  sanzionatorie  relative
          agli  amministratori  si applichino anche a coloro che sono
          legalmente    incaricati   dall'autorita'   giudiziaria   o
          dall'autorita'  pubblica  di  vigilanza  di amministrare la
          societa'  o  i  beni  dalla  stessa posseduti o gestiti per
          conto di terzi;
                f) prevedere   che,   in   caso   di  condanna  o  di
          applicazione  della  pena  su  richiesta  delle parti per i
          reati  indicati  nelle  lettere  a)  e  b), sia disposta la
          confisca  del  prodotto o del profitto del reato e dei beni
          utilizzati  per  commetterlo;  prevedere che quando non sia
          possibile  l'individuazione  o  l'apprensione  dei beni, la
          misura  abbia  ad  oggetto  una  somma  di denaro o beni di
          valore equivalente;
                g) riformulare  le  norme  sui reati fallimentari che
          richiamano  reati  societari,  prevedendo  che  la  pena si
          applichi  alle sole condotte integrative di reati societari
          che  abbiano  cagionato  o concorso a cagionare il dissesto
          della societa';
                h) prevedere,  nel  rispetto  dei  principi e criteri
          direttivi  contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300,
          e  nel  decreto  legislativo  8 giugno  2001,  n.  231, una
          specifica  disciplina  della responsabilita' amministrativa
          delle societa' nel caso in cui un reato tra quelli indicati
          nelle  lettere  a)  e b) sia commesso, nell'interesse della
          societa',   da   amministratori,   direttori   generali   o
          liquidatori  o  da  persone  sottoposte  alla  vigilanza di
          questi  ultimi,  qualora il fatto non si sarebbe realizzato
          se  essi  avessero  vigilato  in conformita' degli obblighi
          inerenti alla loro carica;
                i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V
          del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con
          quelle  introdotte  in  attuazione  del  presente articolo;
          coordinare   e  armonizzare  con  queste  ultime  le  norme
          sanzionatorie  vigenti  al  fine  di evitare duplicazioni o
          disparita'   di   trattamento  rispetto  a  fattispecie  di
          identico   valore,   anche   mediante   l'abrogazione,   la
          riformulazione   o   l'accorpamento   delle  norme  stesse,
          individuando  altresi' la loro piu' opportuna collocazione;
          prevedere  norme  transitorie  per  i  procedimenti  penali
          pendenti;
                l) prevedere   che   la  competenza  sia  sempre  del
          tribunale in composizione collegiale.".
          Note all'art. 1:
              - Il  capo II del titolo III della parte IV del decreto
          legislativo  24 febbraio 1998, n. 58 (Disposizioni generali
          sulla  Borsa,  gli  agenti di cambio e contratti di borsa),
          tratta dalla disciplina delle societa' con azioni quotate.
              - Si riporta il testo dell'art. 240 del codice penale:
              "Art.  240  (Confisca).  -  Nel  caso  di  condanna, il
          giudice  puo' ordinare la confisca delle cose che servirono
          o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che
          ne sono il prodotto o il profitto.
              E' sempre ordinata la confisca:
                1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
                2)  delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la
          detenzione  o  l'alienazione delle quali costituisce reato,
          anche se non e' stata pronunciata condanna.
              Le  disposizioni  della  prima  parte  e  del  n. 1 del
          capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene
          a persona estranea al reato.
              La  disposizione  del  n.  2  non si applica se la cosa
          appartiene  a persona estranea al reato e la fabbricazione,
          l'uso,  il  porto,  la  detenzione  o l'alienazione possono
          essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".