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DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. 22

Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/3/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2002, n. 82 (in G.U. 07/05/2002, n.105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 8-5-2002
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                               Art. 1

  1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  7,  comma  3, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:  "c)  i  rifiuti  da  lavorazioni  industriali, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";
    b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la
seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile
((per uso produttivo)).