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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 25

Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2002)
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vigente al 08/05/2024
Testo in vigore dal: 23-3-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza  dei  lavoratori  contro  i
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro; 
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge  comunitaria  2000),
ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   e
successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 gennaio 2002; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 31 gennaio 2002; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 febbraio 2002; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri della salute, dell'economia e delle  finanze,  degli  affari
esteri, della giustizia, per la funzione pubblica e  delle  attivita'
produttive; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il titolo del decreto legislativo 19  settembre  1994,  n.  626,
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,  d'ora
in avanti denominato: "decreto legislativo n. 626/94", e'  sostituito
dal seguente: 
  "Attuazione delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,   90/269/CEE,   90/270/CEE,    90/394/CEE,    90/679/CEE,
93/88/CEE,  95/63/CE,   97/42,   98/24   e   99/38   riguardanti   il
miglioramento della sicurezza e della salute dei  lavoratori  durante
il lavoro". 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E).
          Note alle premesse:
              -   L'art   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti.
              -  La direttiva 98/24/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          131 del 5 maggio 1998.
              -   La   legge   29 dicembre   2000,  n.  422,  recante
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  2000",  e'  pubblicata  nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16. I
          commi  l  e  2  dell'articolo 1 della succitata legge cosi'
          recitano:
              "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  i  decreti  legislativi recanti le norme occorrenti
          per  dare  attuazione alle direttive comprese negli elenchi
          di cui agli allegati A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva".
              -  L'allegato  A  della  citata  legge  n. 422 del 2000
          riporta  l'elenco  delle  direttive  da attuare con decreto
          legislativo.
              -  Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.   626,  e'  il  seguente:  "Attuazione  delle  direttive
          89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
          90/270/CEE,  90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE, e
          99/38/CE,  riguardanti  il  miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori durante il lavoro". Il testo
          del  decreto  e'  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
          Note all'art. 1:
              -   Il   decreto  legislativo  19 marzo  1996,  n.  242
          (Modifiche   ed   integrazioni   al   decreto   legislativo
          19 settembre  1994, n. 626, recante attuazione di direttive
          comunitarie  riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro)  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104.