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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 13

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 26-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2002, n. 75 (in G.U. 26/04/2002, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2002)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 27-4-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte ad assicurare la funzionalita' degli enti locali,
con  riferimento  alle  procedure  di  approvazione  dei  bilanci  di
previsione,  alle  difficolta' finanziarie dei comuni associati ed al
rispetto del patto di stabilita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti   locali   per   l'esercizio   finanziario  2002,  l'ipotesi  di
scioglimento  di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (( di cui al ))
decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, e' disciplinata dalle
disposizioni del presente articolo.
  2.  Trascorso  il  termine  entro  il quale il bilancio deve essere
approvato  senza  che  sia stato predisposto dalla giunta il relativo
schema,  il  prefetto  nomina un commissario affinche' lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando
il  consiglio  non  abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio  predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio,
con  lettera  notificata  ai  singoli  consiglieri,  un  termine  non
superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce,   mediante   apposito  commissario,  all'amministrazione
inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
  3.  Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto,
che  spetta  agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita'
di  nomina  del commissario per la predisposizione dello schema e per
l'approvazione  del  bilancio  ((  non  oltre il termine di cinquanta
giorni  dalla  scadenza  di  quello prescritto per l'approvazione del
bilancio  stesso  )),  nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (( di
cui  al  )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta
nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente
non preveda diversamente.