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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12

Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 24/2/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73 (in G.U. 24/04/2002, n. 96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 25-4-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per  il  completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di
attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  giustizia,  con il Ministro per le politiche comunitarie e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

Proroga di termini in materia di   emersione  di  attivita'  detenute
                             all'estero

  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di
cui  all'articolo  13, comma 1, ((del citato decreto-legge n. 350 del
2001)) , e' prorogato al 15 maggio 2002.
  2.   Se   alla   data   del  15  maggio  2002  il  rimpatrio  o  la
regolarizzazione  non  sono  stati possibili, per cause oggettive non
dipendenti  dalla  volonta'  dell'interessato,  gli  effetti  di  cui
all'articolo   14  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
si producono comunque se:
    a)  gli  interessati  presentano entro il 15 maggio 2002 apposita
dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
    b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro
il  30  giugno  2002,  e  la  dichiarazione di cui alla lettera a) e'
conseguentemente integrata.
  ((2-bis.  La  determinazione  dei redditi derivanti dalle attivita'
rimpatriate  per  i  quali  i  soggetti interessati possono avvalersi
della  disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato
decreto-legge  n.  350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del
criterio  presuntivo  indicato  nell'articolo  6 del decreto-legge 28
giugno  1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  1990,  n.  227,  e successive modificazioni. In tal caso, sui
redditi  cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la
dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
  2-ter.  L'imposta  sostitutiva  di  cui al comma 2-bis e' prelevata
dall'intermediario,   anche   ricevendo   apposita   provvista  dagli
interessati,  ed  e'  versata  entro  il  sedicesimo  giorno del mese
successivo  a  quello  nel  quale  si e' perfezionata l'operazione di
rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta
nel  comma  8  dell'articolo  14  del citato decreto-legge n. 350 del
2001,  secondo  le  modalita'  previste  dal comma 2-bis del presente
articolo,  mediante  apposita comunicazione da presentare entro il 15
marzo   2002  all'intermediario  al  quale  e'  stata  presentata  la
dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al
predetto   comma   2-bis  e'  versata  dall'intermediario,  ricevendo
apposita  provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del
mese successivo a quello di ricezione della comunicazione)).
  3.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare  entro  dieci  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto,   sono  stabiliti  modilita'  e  contenuti  della
dichiarazione   riservata   di  cui  al  comma  2  e  della  relativa
integrazione.
  ((3-bis.   Se   l'importo   totale   delle   attivita'  finanziarie
rimpatriate   o   regolarizzate  risultante  dall'integrazione  della
dichiarazione  riservata  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma 2 e'
inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla
lettera  a)  dello  stesso  comma 2, la somma di cui all'articolo 12,
comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  350  del  2001, versata in
eccedenza,  e'  restituita  all'interessato,  senza corresponsione di
interessi  e  l'intermediario  procede alla relativa compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni.
  3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il
secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio
non  produce  gli  effetti  estintivi  di cui al comma 1, lettera c),
quando  per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il
procedimento  penale,  di  cui  gli  interessati  hanno avuto formale
conoscenza")).