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DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2002, n. 10

Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2005)
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Testo in vigore dal: 2-3-2002
al: 31-12-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  1999/93/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13  dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche;
  Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea - legge comunitaria 2000, che ha delegato il
Governo   a  recepire  la  citata  direttiva  1999/93/CE,  ricompresa
nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa;
  Visto  l'articolo  15,  comma  2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante  delega  al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle   regioni   ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  l'articolo  7,  comma  6,  della  legge 8 marzo 1999, n. 50,
recante   delegificazione  e  testi  unici  concernenti  procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1998;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1996,  n. 675, recante tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
  Visto  l'articolo  146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385,   recante   testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27
agosto  2001  recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza
portafoglio dott. Lucio Stanca;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
settembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17
ottobre 2001 recante istituzione del Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con i
Ministri  per  la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e
delle  finanze,  dell'interno,  delle  attivita'  produttive  e delle
comunicazioni;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  Il  presente  decreto  reca  le disposizioni legislative per il
recepimento  della  direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  13  dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Gli  articoli  76  e 87 della Costituzione prevedono,
          rispettivamente,  la  delega  legislativa del Parlamento al
          Governo  e,  tra  i poteri del Presidente della Repubblica,
          quello di emanare i decreti aventi valore di legge.
              - La  direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  13 dicembre  1999,  relativa  ad un quadro
          comunitario  per le firme elettroniche, e' stata pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 013
          del  19 gennaio  2000.  Si riportano gli articoli da 1 a 13
          della direttiva:
              "Art.   1  (Ambito  di  applicazione).  -  La  presente
          direttiva   e'   volta   ad  agevolare  l'uso  delle  firme
          elettroniche   e   a  contribuire  al  loro  riconoscimento
          giuridico. Essa istituisce un quadro giuridico per le firme
          elettroniche  e taluni servizi di certificazione al fine di
          garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
              Essa non disciplina aspetti relativi alla conclusione e
          alla  validita'  dei  contratti  o altri obblighi giuridici
          quando  esistono  requisiti  relativi alla forma prescritti
          dal  diritto  nazionale  o  comunitario,  ne' pregiudica le
          norme  e  i  limiti  che  disciplinano  l'uso dei documenti
          contenuti nel diritto nazionale o comunitario.
              Art.   2   (Definizioni).  -  Ai  fini  della  presente
          direttiva, valgono le seguenti definizioni:
                1) "firma  elettronica  ,  dati in forma elettronica,
          allegati  oppure  connessi  tramite  associazione logica ad
          altri   dati  elettronici  ed  utilizzata  come  metodo  di
          autenticazione;
                2) "firma    elettronica   avanzata   ,   una   firma
          elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
                  a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
                  b) essere idonea ad identificare il firmatario;
                  c) essere  creata con mezzi sui quali il firmatario
          puo' conservare il proprio controllo esclusivo;
                  d) essere  collegata  ai  dati  cui si riferisce in
          modo  da  consentire  l'identificazione  di ogni successiva
          modifica di detti dati;
                3) "firmatario   ,   una   persona   che  detiene  un
          dispositivo  per  la  creazione  di  una firma e agisce per
          conto  proprio o per conto della persona fisica o giuridica
          o dell'entita' che rappresenta;
                4) "dati  per  la  creazione  di  una  firma  ,  dati
          peculiari,  come  codici  o  chiavi crittografiche private,
          utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica;
                5) "dispositivo  per  la  creazione di una firma , un
          software  configurato  o  un hardware usato per applicare i
          dati per la creazione di una firma;
                6) "dispositivo  per la creazione di una firma sicura
          , un dispositivo per la creazione di una firma che soddisfa
          i requisiti di cui all'allegato III;
                7)  "dati  per  la  verifica della firma , dati, come
          codici  o  chiavi  crittografiche pubbliche, utilizzati per
          verificare una firma elettronica;
                8) "dispositivo di verifica della firma , un software
          configurato  o  un  hardware  usato per applicare i dati di
          verifica della firma;
                9)   "certificato  ,  un  attestato  elettronico  che
          collega  i  dati  di  verifica della firma ad una persona e
          conferma l'identita' di tale persona;
                10)   "certificato   qualificato   ,  un  certificato
          conforme ai requisiti di cui all'allegato I e fornito da un
          prestatore  di  servizi  di  certificazione  che soddisfa i
          requisiti di cui all'allegato II;
                11)   "prestatore  di  servizi  di  certificazione  ,
          un'entita'  o  una  persona fisica o giuridica che rilascia
          certificati  o  fornisce  altri servizi connessi alle firme
          elettroniche;
                12)  "prodotto  di  firma  elettronica  ,  hardware o
          software,  oppure  i  componenti  pertinenti  dei medesimi,
          destinati  ad essere utilizzati da un prestatore di servizi
          di  certificazione  per  la prestazione di servizi di firma
          elettronica  oppure per la creazione o la verifica di firme
          elettroniche;
                13)  "accreditamento facoltativo , qualsiasi permesso
          che   stabilisca   diritti   ed  obblighi  specifici  della
          fornitura  di  servizi  di  certificazione,  il  quale  sia
          concesso,   su  richiesta  del  prestatore  di  servizi  di
          certificazione   interessato,   dall'organismo  pubblico  o
          privato  preposto  all'elaborazione e alla sorveglianza del
          rispetto di tali diritti ed obblighi, fermo restando che il
          prestatore  di servizi di certificazione non e' autorizzato
          ad  esercitare  i diritti derivanti dal permesso fino a che
          non abbia ricevuto la decisione da parte dell'organismo.
              Art.  3 (Accesso al mercato). - 1. Gli Stati membri non
          subordinano  ad autorizzazione preventiva la prestazione di
          servizi di certificazione.
              2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono
          introdurre   o   conservare   sistemi   di   acereditamento
          facoltativi  volti  a  fornire servizi di certificazione di
          livello  piu'  elevato. Tutte le condizioni relative a tali
          sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate
          e   non  discriminatorie.  Gli  Stati  membri  non  possono
          limitare   il   numero   di   prestatori   di   servizi  di
          certificazione   accreditati   per   motivi  che  rientrano
          nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
              3.  Ciascuno  Stato  membro  provvede  affinche'  venga
          istituito   un   sistema   appropriato   che   consenta  la
          supervisione  dei  prestatori  di servizi di certificazione
          stabiliti   nel  loro  territorio  e  rilasci  al  pubblico
          certificati qualificati.
              4.  La  conformita' dei dispositivi per la creazione di
          una  firma  sicura  ai requisiti di cui all'allegato III e'
          determinata  dai  pertinenti  organismi  pubblici o privati
          designati  dagli  Stati membri. Secondo la procedura di cui
          all'art.  9 la Commissione fissa i criteri in base ai quali
          gli  Stati  membri stabiliscono se un organismo puo' essere
          designato.
              La  conformita'  ai  requisiti  di cui all'allegato III
          accertata   dagli  organismi  di  cui  al  primo  comma  e'
          riconosciuta da tutti gli Stati membri.
              5.   Secondo   la   procedura  di  cui  all'art.  9  la
          Commissione  puo'  determinare  e pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita' europee i numeri di riferimento
          di  norme  generalmente riconosciute relative a prodotti di
          firma   elettronica.   Un  prodotto  di  firma  elettronica
          conforme  a tali norme viene considerato dagli Stati membri
          conforme  ai requisiti di cui all'allegato II, lettera f) e
          all'allegato III.
              6.  Gli  Stati  membri  e  la Commissione cooperano per
          promuovere  lo sviluppo e l'uso dei dispositivi di verifica
          della   firma,  alla  luce  delle  raccomandazioni  per  la
          verifica  della  firma  sicura  di  cui  all'allegato  IV e
          nell'interesse dei consumatori.
              7.  Gli  Stati  membri possono assoggettare l'uso delle
          firme   elettroniche  nel  settore  pubblico  ad  eventuali
          requisiti  supplementari.  Tali  requisiti  debbono  essere
          obiettivi,  trasparenti, proporzionati e non discriminatori
          e   riguardare  unicamente  le  caratteristiche  specifiche
          dell'uso  di  cui  trattasi.  Tali  requisiti  non  possono
          rappresentare un ostacolo ai servizi transfrontalieri per i
          cittadini.
              Art.  4  (Principi  del mercato interno). - 1. Ciascuno
          Stato  membro  applica  le  disposizioni  nazionali da esso
          adottate  in  base alla presente direttiva ai prestatori di
          servizi di certificazione stabiliti nel suo territorio e ai
          servizi  da  essi  forniti.  Gli  Stati  membri non possono
          limitare   la  prestazione  di  servizi  di  certificazione
          originati   in   un   altro   Stato  membro  nella  materia
          disciplinata dalla presente direttiva.
              2.  Gli  Stati  membri  consentono ai prodotti di firma
          elettronica  conformi  alla presente direttiva di circolare
          liberamente nel mercato interno.
              Art.  5 (Effetti giuridici delle firme elettroniche). -
          1. Gli  Stati membri provvedono a che le firme elettroniche
          avanzate  basate  su  un  certificato  qualificato e create
          mediante  un  dispositivo  per  la  creazione  di una firma
          sicura:
                a) posseggano  i  requisiti  legali  di  una firma in
          relazione ai dati in forma elettronica cosi' come una firma
          autografa li possiede per dati cartacei; e
                b) siano ammesse come prova in giudizio.
              2.  Gli  Stati  membri  provvedono  affinche' una firma
          elettronica  non  sia  considerata  legalmente inefficace e
          inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del
          fatto che e':
                in forma elettronica, o

                non basata su un certificato qualificato, o
                non  basata  su un certificato qualificato rilasciato
          da  un prestatore di servizi di certificazione accreditato,
          ovvero
                non  creata da un dispositivo per la creazione di una
          firma sicura.
              Art.   6   (Responsabilita).  -  1.  Gli  Stati  membri
          provvedono  almeno  a  che  il  prestatore  di  servizi  di
          certificazione che rilascia al pubblico un certificato come
          certificato  qualificato  o che garantisce al pubblico tale
          certificato, sia responsabile per danni provocati a entita'
          o  persone  fisiche  o  giuridiche che facciano ragionevole
          affidamento su detto certificato:
                a) per   quanto  riguarda  l'esattezza  di  tutte  le
          informazioni   contenute   nel  certificato  qualificato  a
          partire dalla data di rilascio e il fatto che esso contenga
          tutti i dati prescritti per un certificato qualificato;
                b) per  la  garanzia che, al momento del rilascio del
          certificato,  il  firmatario  identificato  nel certificato
          qualificato  detenesse  i dati per la creazione della firma
          corrispondenti   ai   dati  per  la  verifica  della  firma
          riportati o identificati nel certificato;
                c) la  garanzia  che  i  dati  per la creazione della
          firma  e  i dati per la verifica della firma possano essere
          usati  in  modo complementare, nei casi in cui il fornitore
          di servizi di certificazione generi entrambi, a meno che il
          prestatore di servizi di certificazione provi di aver agito
          senza negligenza.
              2.   Gli  Stati  membri  provvedono  almeno  a  che  il
          prestatore  di  servizi  di  certificazione che rilascia al
          pubblico  un  certificato  come certificato qualificato sia
          responsabile, nei confronti di entita' o di persone fisiche
          o  giuridiche  che  facciano  ragionevole  affidamento  sul
          certificato,   dei   danni   provocati,   per   la  mancata
          registrazione  della  revoca  del  certificato,  a meno che
          provi di aver agito senza negligenza.
              3.  Gli  Stati membri provvedono a che un prestatore di
          servizi di certificazione possa indicare, in un certificato
          qualificato,  i  limiti d'uso di detto certificato, purche'
          tali  limiti  siano  riconoscibili  da  parte dei terzi. Il
          prestatore   di   servizi  di  certificazione  deve  essere
          esentato   dalla  responsabilita'  per  i  danni  derivanti
          dall'uso  di un certificato qualificato che ecceda i limiti
          posti nello stesso.
              4.  Gli Stati membri provvedono affinche' un prestatore
          di  servizi di certificazione abbia la facolta' di indicare
          nel  certificato  qualificato un valore limite per i negozi
          per  i quali puo' essere usato il certificato, purche' tali
          limiti siano riconoscibili da parte dei terzi.
              Il  prestatore  di  servizi  di  certificazione  non e'
          responsabile  dei danni risultanti dal superamento di detto
          limite massimo.
              5.  I  paragrafi  da  1  a 4 lasciano impregiudicata la
          direttiva  93/13/CEE  del  Consiglio,  del  5 aprile  1993,
          concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
          i consumatori 8.
              Art.  7 (Aspetti internazionali). - 1. Gli Stati membri
          provvedono  a che i certificati rilasciati al pubblico come
          certificati  qualificati  da  un  prestatore  di servizi di
          certificazione   stabilito   in   un   Paese   terzo  siano
          riconosciuti   giuridicamente  equivalenti  ai  certificati
          rilasciati  da  un  prestatore di servizi di certificazione
          stabilito   nella  Comunita',  in  presenza  di  una  delle
          seguenti condizioni:
                a) il   prestatore   di   servizi  di  certificazione
          possiede  i  requisiti di cui alla presente direttiva e sia
          stato accreditato in virtu' di un sistema di accreditamento
          facoltativo stabilito in uno Stato membro, oppure
                b) il  certificato  e'  garantito da un prestatore di
          servizi  di  certificazione  stabilito  nella Comunita', in
          possesso  dei  requisiti  di  cui  alla presente direttiva,
          oppure
                c) il  certificato  o  il  prestatore  di  servizi di
          certificazione  e'  riconosciuto  in  forza  di  un accordo
          bilaterale o multilaterale tra la Comunita' e Paesi terzi o
          organizzazioni internazionali.
              2.  Al  fine  di  agevolare  servizi  di certificazione
          transfrontalieri   con  Paesi  terzi  e  il  riconoscimento
          giuridico  delle  firme  elettroniche  avanzate  che  hanno
          origine  in  Paesi  terzi,  la Commissione presenta, se del
          caso,  proposte miranti all'effettiva attuazione di norme e
          di   accordi   internazionali  applicabili  ai  servizi  di
          certificazione.   In   particolare,  ove  necessario,  essa
          presenta  al  Consiglio  proposte relative a mandati per la
          negoziazione  di  accordi  bilaterali  e  multilaterali con
          Paesi  terzi  e organizzazioni internazionali. Il Consiglio
          decide a maggioranza qualificata.
              3.   Ogniqualvolta   la  Commissione  e'  informata  di
          difficolta'  che le imprese comunitarie incontrano riguardo
          all'accesso  al  mercato  di  Paesi  terzi,  essa  puo', se
          necessario, presentare al Consiglio proposte in merito a un
          appropriato  mandato  di  negoziato  per  ottenere  diritti
          paragonabili  per  le  imprese  comunitarie  in  tali Paesi
          terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
              Le misure adottate a norma di questo paragrafo lasciano
          impregiudicati  gli  obblighi della Comunita' e degli Stati
          membri derivanti da accordi internazionali in materia.
              Art.  8  (Protezione  dei  dati). - 1. Gli Stati membri
          provvedono  a che i prestatori di servizi di certificazione
          e  gli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento
          o  della supervisione si conformino alla direttiva 95/46/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 24 ottobre
          1995,  relativa  alla  tutela  delle  persone  fisiche  con
          riguardo  al  trattamento  dei dati personali, nonche' alla
          libera circolazione di tali dati.
              2.  Gli  Stati  membri  consentono  a  un prestatore di
          servizi  di  certificazione  che  rilascia  certificati  al
          pubblico  di  raccogliere  dati personali solo direttamente
          dalla  persona  cui  si  riferiscono o previo suo esplicito
          consenso,  e soltanto nella misura necessaria al rilascio e
          al  mantenimento del certificato. I dati non possono essere
          raccolti  o  elaborati  per  fini  diversi senza l'espresso
          consenso della persona cui si riferiscono.
              3.   Fatti   salvi   gli   effetti   giuridici  che  la
          legislazione  nazionale  attribuisce  agli  pseudonimi, gli
          Stati  membri  non  vietano  al  prestatore  di  servizi di
          certificazione  di riportare sul certificato uno pseudonimo
          in luogo del nome del firmatario.
              Art.  9 (Comitato). - 1. La Commissione e' assistita da
          un  "comitato  per  la  firma  elettronica  ,  in prosieguo
          denominato "il comitato .
              2. Nei  casi  in  cui  si  fa  riferimento  al presente
          paragrafo,  si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione
          1999/468/CE, tenuto conto dell'art. 8 della stessa.
              Il  periodo  di  cui  all'art.  4,  paragrafo  3  della
          decisione 1999/468/CE e' fissato a tre mesi.
              3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
              Art. 10 (Compiti del comitato). - Il comitato precisa i
          requisiti  di cui agli allegati della presente direttiva, i
          criteri   di  cui  all'art.  3,  paragrafo  4  e  le  norme
          generalmente   riconosciute   per   i   prodotti  di  firma
          elettronica  istituite  e  pubblicate  a norma dell'art. 3,
          paragrafo  5,  secondo  la  procedura  di  cui  all'art. 9,
          paragrafo 2.
              Art.   11   (Notificazione).  -  1.  Gli  Stati  membri
          comunicano  alla  Commissione  e agli altri Stati membri le
          seguenti informazioni:
                a) sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed
          ogni requisito supplementare a norma dell'art. 3, paragrafo
          7;
                b) nomi   e   indirizzi   degli  organismi  nazionali
          responsabili   dell'accreditamento   e  della  supervisione
          nonche' degli organismi di cui all'art. 3, paragrafo 4;
                c) i  nomi  e  gli indirizzi di tutti i prestatori di
          servizi di certificazione nazionali accreditati.
              2.  Le  informazioni  di  cui  al paragrafo 1 e le loro
          eventuali  variazioni  sono notificate agli Stati membri al
          piu' presto.
              Art.  12  (Riesame).  -  1.  Entro il 19 luglio 2003 la
          Commissione   riesamina   l'applicazione   della   presente
          direttiva  e presenta una relazione in merito al Parlamento
          europeo e al Consiglio.
              2.  Nel  riesame si valuta, tra l'altro, se l'ambito di
          applicazione   della   presente   direttiva   debba  essere
          modificato  per  tener  conto  dei  progressi  tecnologici,
          dell'evoluzione  del mercato e degli sviluppi giuridici. La
          relazione  include  in  particolare  una valutazione, sulla
          base  dell'esperienza  acquisita,  degli  aspetti  relativi
          all'armonizzazione. La relazione e' corredata, se del caso,
          di proposte legislative.
              Art.  13 (Attuazione). - 1. Gli Stati membri mettono in
          vigore   le   disposizioni   legislative,  regolamentari  e
          amministrative  necessarie  per  conformarsi  alla presente
          direttiva   anteriormente   al   19 luglio  2001.  Essi  ne
          informano immediatamente la Commissione.
              Quando  gli  Stati  membri  adottano tali disposizioni,
          queste  contengono un riferimento alla presente direttiva o
          sono  corredate  di  un siffatto riferimento all'atto della
          pubblicazione  ufficiale. Le modalita' del riferimento sono
          decise dagli Stati membri.
              2.  Gli  Stati  membri  comunicano  alla Commissione il
          testo  delle principali disposizioni di diritto interno che
          adottano   nella   materia   disciplinata   dalla  presente
          direttiva.".
              - Si  riporta  l'art.  7,  comma 6, della legge 8 marzo
          1999,  n.  50  (Delegificazione  e  testi  unici  di  norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   Legge  di
          semplificazione 1998):
              "6. Le  disposizioni  contenute  in  un testo unico non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
          precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere o
          modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
          gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per
          assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti
          sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati
          esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle
          disposizioni contenute nei testi unici.".
              - Si  riporta  l'art.  146  del  decreto  legislativo 1
          settembre  1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia):
              "Art. 146 (Vigilanza sui sistemi di pagamento). - 1. La
          Banca  d'Italia  promuove  il  regolare  funzionamento  dei
          sistemi   di  pagamento.  A  tal  fine  essa  puo'  emanare
          disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e
          di pagamento efficienti e affidabili.".
              - Si   riporta   l'articolo   unico   del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 27 settembre 2001
          (Istituzione   del  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie):
              "Art.  1. - 1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  e'  istituito il Dipartimento per l'innovazione e
          le tecnologie.
              2.  Il  Dipartimento  di cui al comma 1 e' struttura di
          supporto  al  Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai
          fini  del coordinamento delle politiche di promozione dello
          sviluppo  della  societa'  dell'informazione, nonche' delle
          connesse  innovazioni  per  le amministrazioni pubbliche, i
          cittadini e le imprese. In particolare il Dipartimento cura
          il  supporto  per: la definizione di una strategia unitaria
          per  la  modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie
          dell'informazione  e della comunicazione, che si traduca in
          piani  di  azione e progetti coordinati; l'elaborazione, il
          monitoraggio   e  la  verifica  dell'attuazione  dei  piani
          d'azione  volti,  attraverso  il  ricorso  alle  tecnologie
          dell'informazione   e  della  comunicazione,  a  migliorare
          l'efficienza,  l'efficacia e l'economicita' delle pubbliche
          amministrazioni,  a riorientare i servizi resi ai cittadini
          e  alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle
          nuove    tecnologie;    l'elaborazione,    la   promozione,
          l'aggiornamento,  il  monitoraggio  e la verifica del piano
          d'azione "governo elettronico ; l'impulso, l'indirizzo e il
          coordinamento   dei  progetti  innovativi  che,  attraverso
          l'interoperabilita'  dei sistemi informativi, riguardano le
          attivita'   di   piu'  amministrazioni;  l'assistenza  alle
          singole   amministrazioni   per   la   progettazione  e  la
          realizzazione     di    progetti    di    informatizzazione
          dell'attivita'  e  di  fornitura  di  servizi  di rete agli
          utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle
          tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  nei
          settori  della  vita economica e sociale del Paese, nonche'
          il  coordinamento  della  ricerca  applicata nelle medesime
          tecnologie;  le  attivita' del Comitato dei Ministri per la
          societa'   dell'informazione,  nonche'  l'attuazione  delle
          relative  decisioni;  le  attivita'  di  concertazione  del
          Governo   con   le   parti  sociali,  per  gli  aspetti  di
          competenza;  salve le competenze attribuite al Dipartimento
          per   il   coordinamento   delle   politiche   comunitarie,
          l'attuazione  delle decisioni degli organismi comunitari ed
          internazionali  e l'elaborazione delle proposte governative
          nelle sedi comunitarie ed internazionali.
              3. Il Dipartimento di cui al comma 1 si articola in non
          piu' di quattro uffici e in non piu' di dodici servizi.
              4.  Il  Ministro si avvale, inoltre, del centro tecnico
          di  cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e
          adotta  le  opportune  direttive  ai fini del coordinamento
          dell'attivita'  del  centro  tecnico  e  dell'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del
          Dipartimento,  anche  attraverso  l'avvalimento di uffici e
          delle relative risorse umane e strumentali.".