stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 478

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-2-2002
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 27-2-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1,  comma 2 e comma 4, e l'allegato A
della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  recante disposizioni per
l'adempimenti  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999);
  Visto  il  decreto  legislativo  22  dicembre 2000, n. 395, recante
attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  dell'Unione  europea n.
98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE
del   29  aprile  1996  riguardante  l'accesso  alla  professione  di
trasportatore  su  strada  di  merci  e  di  viaggiatori,  nonche' il
riconoscimento  reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
  Vista  la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone  fisiche  e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi prot. 1269/ATM.44 del 12 aprile 2001, acquisita ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre
1997,  n.  454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi;
  Considerata  la  necessita'  di  emanare,  ai  sensi del menzionato
articolo  1,  comma  4, della legge n. 526 del 1999, nel rispetto dei
principi  e  criteri  direttivi  fissati  da questa e della normativa
comunitaria  applicabile, ed anche alla luce della predetta proposta,
disposizioni   integrative   e   correttive  del  menzionato  decreto
legislativo n. 395 del 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e delle attivita' produttive;

                                Emana

il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                    Modifiche all'articolo 1 del
            decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

  1.  Il  comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Le  norme  del  presente decreto disciplinano l'accesso alla
professione  di  trasportatore su strada di cose per conto di terzi e
di persone.".
  2.  Il  comma  2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del
2000 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Ai  fini  del  presente decreto, costituisce esercizio della
professione  di  trasportatore  su  strada di cose per conto di terzi
l'attivita'  dell'impresa  che  esegue,  mediante  autoveicoli, fuori
della  fattispecie  prevista  dall'articolo  31  della legge 6 giugno
1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.".
  3.  Il  comma  3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395 del
2000 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Ai  fini  del  presente decreto, costituisce esercizio della
professione   di  trasportatore  su  strada  di  persone  l'attivita'
dell'impresa  che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83,
comma  1  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, esegue -
mediante  autoveicoli  destinati,  a norma dell'articolo 82, comma 1,
del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone,
autista  compreso  -  il  trasferimento  di  persone  con  offerta al
pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.".
  4.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 395
del 2000 e' aggiunto il seguente:
    "3-bis.  E'  impresa di trasporto su strada, ai fini del presente
decreto,  qualsiasi  persona  fisica o persona giuridica, con o senza
scopo   di   lucro,   od  associazione  o  gruppo  di  persone  senza
personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi
ente  dipendente dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita'
giuridica  o  dipenda  da un'autorita' avente personalita' giuridica,
che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministazione   competente   per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  L'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,
          recante:    "Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con  la denominazione di "decreto legislativo e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e  degli  altri  adempinienti  del  procedimento prescritti
          dalla legge di delegazione.     2. L'emanazione del decreto
          legislativo  deve  avvenire  entro il termine fissato dalla
          legge  di  delegazione;  il  testo  del decreto legislativo
          adottato  dal  Governo  e'  trasmesso  al  Presidente della
          Repubblica,  per  la  emanazione, almeno venti giorni prima
          della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di


          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".
              -  L'art.  1,  commi  2  e 4 e l'allegato A della legge
          21 dicembre   1999,  n.  526,  recante:  "Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita  europee"  (legge  comunitaria
          1999),  pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, cosi' recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3. Omissis.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.".
          "Allegato  A  (Articolo  1, comma 1)     97/5/CE: direttiva
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997,
          sui bonifici transfrontalieri.
              98/34/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  22 giugno  1998,  che prevede una procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche.
              98/43/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  6 luglio  1998,  sul  ravvicinamento  delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative
          degli   Stati   membri  in  materia  di  pubblicita'  e  di
          sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
              98/48/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  20 luglio  1998,  relativa  ad una modifica
          della   direttiva   98/34/CE   che  prevede  una  procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche.
              98/49/CE:  direttiva  del Consiglio del 29 giugno 1998,
          relativa   alla   salvaguardia   dei   diritti  a  pensione
          complementare  dei  lavoratori subordinati e dei lavoratori
          autonomi   che  si  spostano  all'interno  della  Comunita'
          europea.
              98/50/CE:  direttiva  del Consiglio del 29 giugno 1998,
          che   modifica   la  direttiva  77/187/CEE  concernente  il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
          di  trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
          stabilimenti.
              98/52/CE:  direttiva  del Consiglio del 13 luglio 1998,
          relativa    all'estensione    della    direttiva   97/80/CE
          riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione
          basata  sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
          del Nord.
              98/56/CE:  direttiva  del Consiglio del 20 luglio 1998,
          relativa   alla   commercializzazione   dei   materiali  di
          moltiplicazione delle piante ornamentali.
              98/71/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica
          dei disegni e dei modelli.
              98/76/CE:  direttiva  del Consiglio del 1 ottobre 1998,
          che  modifica  la  direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso
          alla  professione  di trasportatore su strada di merci e di
          viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di
          diplomi,  certificati e altri titoli allo scopo di favorire
          l'esercizio   della   liberta'  di  stabilimento  di  detti
          trasportatori   nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed
          internazionali.
              98/79/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  27 ottobre  1998,  relativa  ai dispositivi
          medico-diagnostici in vitro.
              98/83/CE:  direttiva del Consiglio del 3 novembre 1998,
          concernente  la  qualita'  delle acque destinate al consumo
          umano.
              98/84/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad
          accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.
              98/93/CE: direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1998,
          che   modifica   la  direttiva  68/414/CEE  che  stabilisce
          l'obbligo  per  gli  Stati membri della CEE di mantenere un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi.
              99/2/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  gli
          alimenti  e  i  loro  ingredienti  trattati  con radiazioni
          ionizzanti.
              99/3/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  22 febbraio  1999, che stabilisce un elenco
          comunitario  di  alimenti  e  loro ingredienti trattati con
          radiazioni ionizzanti.
              1999/20/CE:  direttiva del Consiglio del 22 marzo 1999,
          che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi
          nell'alimentazione  degli  animali,  82/471/CEE  relativa a
          taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali,
          95/53/CE,  che fissa i principi relativi all'organizzazione
          dei  controlli  ufficiali  nel  settore  dell'alimentazione
          animale  e  95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita'
          per   il   riconoscimento  e  la  registrazione  di  taluni
          stabilimenti    e   intermediari   operanti   nel   settore
          dell'alimentazione degli animali.
              1999/34/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio  del  10 maggio  1999,  che modifica la direttiva
          85/374/CEE  del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          degli  Stati membri in materia di responsabilita' per danni
          da prodotti difettosi.
              1999/35/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999,
          relativa   a   un   sistema   di  visite  obbligatorie  per
          l'esercizio   in   condizioni  di  sicurezza  di  traghetti
          roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
          servizi di linea.
              1999/38/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999,
          che  modifica  per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE
          sulla  protezione  dei lavoratori contro i rischi derivanti
          da  un'esposizione  ad agenti cancerogeni durante il lavoro
          estendendola ad agenti mutageni".
              -  Il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000, n. 395,
          recante:   "Attuazione   della   direttiva   del  Consiglio
          dell'Unione   europea   n.  98/76/CE  del  1 ottobre  1998,
          modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
          riguardante  l'accesso alla professione di trasportatore su
          strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento
          reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo
          di  favorire  l'esercizio della liberta' di stabilimento di
          detti  trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
          internazionali"  e'  pubblicato  nel  supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000.
              -   L'art.   1,   comma  4,  lettera  d),  della  legge
          23 dicembre  1997,  n.  454,  recante  "Interventi  per  la
          ristrutturazione    dell'autotrasporto    e   lo   sviluppo
          dell'intermodalita'",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 1977, n. 303, cosi' recita:
              "4.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 8 della
          legge  6 giugno  1974, n. 298, e dal decreto del Presidente
          della  Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener
          conto  dell'evoluzione economica e strutturale del settore,
          le  funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone
          fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
          per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:
                 a) - c) omissis;
                d) il  comitato  centrale  propone  al  Ministero dei
          trasporti   e   della   navigazione   la   normativa  ed  i
          provvedimenti   amministrativi  relativi  al  funzionamento
          delle   commissioni   esaminatrici,   alle   modalita'   di
          svolgimento  delle  prove  ed  ai  programmi  di  esame per
          l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da
          assicurare  l'imparzialita'  di  giudizio  e l'accertamento
          della   professionalita'   conformemente   alla   normativa
          comunitaria;".
          Nota all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   n.  395/2000,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato:
              "Art.  1.  (Oggetto  e  definizioni). - 1. Le norme del
          presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di
          trasportatore  su  strada  di  cose per conto di terzi e di
          persone.
              2.  Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio
          della  professione  di  trasportatore su strada di cose per
          conto   di   terzi  l'attivita'  dell'impresa  che  esegue,
          mediante  autoveicoli,  fuori  della  fattispecie  prevista
          dall'art.   31  della  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  il
          trasferimento di cose verso corrispettivo.
              3.  Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio
          della  professione  di  trasportatore  su strada di persone
          l'attivita'   dell'impresa  che,  fuori  della  fattispecie
          prevista  dall'art.  83,  comma  1, del decreto legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  esegue  -  mediante autoveicoli
          destinati,  a  norma  dell'art.  82,  comma 1, del medesimo
          decreto  legislativo,  a  trasportare piu' di nove persone,
          autista  compreso - il trasferimento di persone con offerta
          al   pubblico,  o  a  talune  categorie  di  utenti,  verso
          corrispettivo.
              3-bis.  E'  impresa di trasporto su strada, ai fini del
          presente   decreto,  qualsiasi  persona  fisica  o  persona
          giuridica,  con  o  senza scopo di lucro, od associazione o
          gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza
          scopo   di   lucro,   nonche'   qualsiasi  ente  dipendente
          dall'autorita'   pubblica,   il  quale  abbia  personalita'
          giuridica  o  dipenda  da  un'autorita' avente personalita'
          giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.
              4.  E' residenza normale, ai fini del presente decreto,
          il  luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per
          almeno  centottantacinque  giorni  all'anno,  per interessi
          personali  e  professionali  o, nel caso di una persona che
          non  abbia interessi professionali, per interessi personali
          che  rivelino  stretti  legami tra la persona e il luogo in
          cui  essa  abita.  Tuttavia,  per  residenza normale di una
          persona  i  cui  interessi professionali sono situati in un
          luogo  diverso  da  quello  degli interessi personali e che
          pertanto   deve   soggiornare  alternativamente  in  luoghi
          diversi  che  si  trovino  in  due  o piu' Stati membri, si
          intende  il luogo in cui tale persona ha i propri interessi
          personali,   a  condizione  che  vi  ritorni  regolarmente.
          Quest'ultima  condizione  non  e'  richiesta  se la persona
          effettua  un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione
          di  una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi
          universitari  o  scolastici  non  implica  il trasferimento
          della residenza normale."