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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9

Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2003)
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Testo in vigore dal: 1-1-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1,  della legge 22 marzo 2001, n. 85,
recante  delega  al  Governo  per la revisione del nuovo codice della
strada;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni dell'11 gennaio e del 15 gennaio 2002;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della giustizia, della
difesa,    dell'economia    e    delle    finanze,   dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,   dellepolitiche  agricole  e
forestali,  dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute
e per le politiche comunitarie;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1.  L'articolo  1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza delle persone, nella
circolazione  stradale,  rientra  tra le finalita' primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato.
  2.  La  circolazione  dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade   e'   regolata   dalle   norme  del  presente  codice  e  dai
provvedimenti  emanati  in  applicazione  di esse, nel rispetto delle
normative  internazionali  e  comunitarie  in  materia.  Le norme e i
provvedimenti  attuativi  si  ispirano  al  principio della sicurezza
stradale,  perseguendo  gli  obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare
il  livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale  utilizzazione  del  territorio; di migliorare la fluidita'
della circolazione.
  3.  Al  fine  di  ridurre  il  numero e gli effetti degli incidenti
stradali  ed  in  relazione  agli  obiettivi  ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
  4.  Il  Governo  comunica  annualmente  al Parlamento l'esito delle
indagini  periodiche  riguardanti  i  profili  sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
  5.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti fornisce
all'opinione  pubblica  i  dati piu' significativi utilizzando i piu'
moderni  sistemi  di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie   di   cittadini,   il   messaggio  pubblicitario  di  tipo
prevenzionale ed educativo".
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1,  della legge 22 marzo 2001, n. 85,
recante  delega  al  Governo  per la revisione del nuovo codice della
strada;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni dell'11 gennaio e del 15 gennaio 2002;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della giustizia, della
difesa,    dell'economia    e    delle    finanze,   dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,   dellepolitiche  agricole  e
forestali,  dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute
e per le politiche comunitarie;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1.  L'articolo  1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza delle persone, nella
circolazione  stradale,  rientra  tra le finalita' primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato.
  2.  La  circolazione  dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade   e'   regolata   dalle   norme  del  presente  codice  e  dai
provvedimenti  emanati  in  applicazione  di esse, nel rispetto delle
normative  internazionali  e  comunitarie  in  materia.  Le norme e i
provvedimenti  attuativi  si  ispirano  al  principio della sicurezza
stradale,  perseguendo  gli  obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare
il  livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale  utilizzazione  del  territorio; di migliorare la fluidita'
della circolazione.
  3.  Al  fine  di  ridurre  il  numero e gli effetti degli incidenti
stradali  ed  in  relazione  agli  obiettivi  ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
  4.  Il  Governo  comunica  annualmente  al Parlamento l'esito delle
indagini  periodiche  riguardanti  i  profili  sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
  5.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti fornisce
all'opinione  pubblica  i  dati piu' significativi utilizzando i piu'
moderni  sistemi  di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie   di   cittadini,   il   messaggio  pubblicitario  di  tipo
prevenzionale ed educativo".