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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 7

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55 (in G.U. 10/04/2002, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
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Testo in vigore dal: 10-2-2002
al: 10-4-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della  Comunita'
europea; 
  Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
concernente  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della citata direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'articolo  1  che
attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la  tutela  della
sicurezza e dell'economicita' del sistema elettrico nazionale; 
  Tenuto  conto  che  le  attuali  previsioni  sulla   crescita   del
fabbisogno nazionale di energia elettrica e sulla  disponibilita'  di
potenza  di  generazione  segnalano  una  situazione   di   imminente
incompatibilita' con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del
sistema elettrico,  rendendo  pertanto  necessario  il  rafforzamento
urgente del  parco  di  generazione  al  fine  di  evitare  crisi  ed
interruzioni della fornitura di energia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per garantire la sicurezza del  sistema,  evitando  interruzioni  del
servizio e crisi nella fornitura di energia elettrica, anche mediante
misure  di  carattere  transitorio,  valide  per  superare  l'attuale
situazione di emergenza; 
  Considerata,  in  relazione  ai  tempi  minimi  necessari  per   la
realizzazione di nuovi impianti, non piu' differibile  l'adozione  di
norme per accelerare tali realizzazioni ed assicurare,  su  tutto  il
territorio  nazionale,  la  fornitura   di   un   servizio   pubblico
essenziale, necessario per salvaguardare lo  sviluppo  economico  del
Paese, nonche' l'attuale livello qualitativo di vita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 febbraio 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Misure urgenti per  garantire  la  sicurezza  del  sistema  elettrico
                              nazionale 
 
  1. Al fine di  evitare  l'imminente  pericolo  di  interruzione  di
fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e  di
garantire  la  necessaria  copertura  del  fabbisogno  nazionale,  la
costruzione e l'esercizio degli  impianti  di  energia  elettrica  di
potenza superiore a 300 MW termici,  gli  interventi  di  modifica  e
ripotenziamento,  nonche'  le  opere  connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati  opere  di
pubblica utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica,  rilasciata
dal  Ministero  delle  attivita'  produttive,  la  quale  sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso  comunque  denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4,
costituendo  titolo  a  costruire  e  ad  esercitare  l'impianto   in
conformita' al progetto  approvato.  Resta  fermo  il  pagamento  del
diritto annuale di cui all'articolo 63, commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento  unico,  al   quale   partecipano   le   Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi  di  semplificazione  e
con le modalita'  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni ed integrazioni,  d'intesa  con  la  regione
interessata. Ai soli fini del rilascio della VIA, le opere di cui  al
presente articolo sono equiparate a  quelle  di  cui  alla  legge  21
dicembre 2001, n. 443. Fino al recepimento della  direttiva  96/61/CE
tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e
sostituisce, ad ogni effetto, le  singole  autorizzazioni  ambientali
delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. 
L'esito  positivo  della  VIA  costituisce   parte   integrante   del
procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in  ogni  caso
entro il termine di centottanta giorni dalla  data  di  presentazione
della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello  studio
di impatto ambientale. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e  gli
obblighi di informativa posti a carico del  soggetto  proponente  per
garantire il coordinamento e la salvaguardia  del  sistema  elettrico
nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro  il  quale
l'iniziativa e' realizzata. L'autorizzazione, per la quale nei  tempi
previsti per  il  procedimento  deve  essere  sentito  l'ente  locale
competente, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e  del
piano regolatore portuale, se le modificazioni  relative  sono  state
previste ed evidenziate nel progetto approvato. 
  4. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, eccetto quelli per i quali sia completata  la  procedura  di
valutazione  di  impatto  ambientale,  ovvero  risulti  in   via   di
conclusione  il   relativo   procedimento,   su   dichiarazione   del
proponente. 
  5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'allegato IV
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del  5  gennaio  1989,
dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998,  n.  53,  relativamente
alle  centrali  termoelettriche  e  turbogas,  alimentate  da   fonti
convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.