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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 477

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 21-2-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7,
comma 4;
  Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo  50,  comma  11, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
  Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle  organizzazioni sindacali del personale
della   Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro della difesa;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1.  L'intitolazione del Capo I del Titolo I del decreto legislativo
5  ottobre  2000, n. 334, e' sostituita dalla seguente: "Carriera dei
funzionari di Polizia".
  2.  All'articolo  1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
    "Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia";
    b) prima del comma 1 e' anteposto il seguente:
  "01.  La  carriera  dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli
dei commissari e dei dirigenti.".
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione della Repubblica italiana:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica."
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, della legge
          31 marzo  2000,  n.  78  (Delega  al  Governo in materia di
          riordino  dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo forestale
          dello  Stato,  del  Corpo  della Guardia di finanza e della
          Polizia  di  Stato. Norme in materia di coordinamento delle
          Forze di polizia):
              "4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          dei  criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
          5  e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
          articolo,  potranno  essere  emanate con uno o piu' decreti
          legislativi, fino al 31 dicembre 200l.".
              - Il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca:
          "Riordino  dei  ruoli  del  personale direttivo e dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
          legge 31 marzo 2000, n. 78".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 50, comma 11, della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              "11.  Per  l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
          l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
          termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
          78  del  2000  e  quello  previsto  per  il  riordino delle
          carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
          del   Corpo   forestale   dello  Stato  sono  prorogati  al
          28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi  il  termine  per
          l'espressione   del   parere   sugli   schemi   di  decreto
          legislativo  da  parte  delle  competenti Commissioni della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica e'
          ridotto a trenta giorni.".
              - Il  decreto  legislativo 3 maggio 2001, n. 201, reca:
          "Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
          legislativo  5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino
          dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
          di Stato".

          Nota all'art. 1:
              - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
          dell'art.  1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
          (per  l'argomento  vedasi  nelle  note alle premesse), come
          modificato dal presente decreto legislativo:
          Capo I "Art. 1 (Articolazione della carriera dei funzionari
          di polizia). - 01. La carriera dei funzionari di polizia si
          articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.
              1. Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti
          qualifiche:
                commissario,  limitatamente  alla frequenza del corso
          di formazione; commissario capo;
                vice questore aggiunto.
              2.  Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti
          qualifiche:
                primo dirigente;
                dirigente superiore;
                dirigente generale di pubblica sicurezza;
                dirigente   generale   di   pubblica   sicurezza   di
          livello B.
              3.  La  dotazione organica del ruolo dei commissari, di
          cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
          Repubblica  24 aprile  1982,  n.  335,  e' ridotta di mille
          unita'  ai  fini  della  costituzione  del  ruolo  previsto
          dall'art.   14,  secondo  le  modalita'  e  la  graduazione
          previste  dall'art.  24. La predetta dotazione e quella del
          ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata
          al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.".