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LEGGE 31 gennaio 2002, n. 6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal:  3-2-2002

Art. 2

1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Corpi di spedizione all'estero) - Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.
Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio";
b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna";
c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:
1) la personalità dello Stato;
2) la pubblica amministrazione;
3) l'amministrazione della giustizia;
4) l'ordine pubblico;
5) l'incolumità pubblica;
6) la fede pubblica;
7) la moralità pubblica e il buon costume;
8) la persona;
9) il patrimonio.
Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.
Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare";
d) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati) - Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra";
e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:
"Art. 184-bis. - (Cattura di ostaggi) - Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.
La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.
Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185";
f) all'articolo 185, primo comma, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni";
g) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:
"Art. 185-bis. - (Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni";
h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;
i) la rubrica del Titolo II del libro primo è sostituita dalla seguente: "(Comandante supremo)"; la rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: "(Comandante supremo)"; alla rubrica dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le parole: ". Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 15 (Militari di Stati alleati o associati nella guerra). - Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle Forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano.
Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 47 (Applicazione della norme del codice penale militare di pace; aumento di pena. Reato militare ai fini del codice penale e militare di guerra). - Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla metà nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice.
Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:
1) la personalità dello Stato;
2) la pubblica amministrazione;
3) l'Amministrazione della giustizia;
4) l'ordine pubblico;
5) l'incolumità pubblica;
6) la fede pubblica:
7) la moralità pubblica e il buon costume;
8) la persona;
9) il patrimonio.
Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.
Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare".
- Si riporta il testo dell'art. 185 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 185 (Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani). - Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.
Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle Forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.".
- Gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19 e 20 del codice penale militare di guerra recavano disposizioni in materia di emanazione dei bandi militari;
l'art. 87 c.p.m.g. prevedeva il reato di denigrazione della guerra; l'art. 155 c.p.m.g. prevedeva il potere del comandante di dichiarare la diserzione o la mancanza alla chiamata; l'art. 183 c.p.m.g. disciplinava il divieto residuale di esecuzione immediata dei colpevoli di reato di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 17. Comandante supremo. - Agli effetti della legge penale militare, è comandante supremo chi è investito del comando di tutte le forze operanti.".