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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 467

Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-2-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2003)
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Testo in vigore dal: 1-2-2002
al: 31-12-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  Vista  la  direttiva  95/46/CE  del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa   alla   tutela   delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento  dei  dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati;
  Vista  la  legge  24  marzo  2001, n. 127, recante differimento del
termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre
1996, n. 676;
  Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  15  dicembre  1997,  sul  trattamento dei dati personali e sulla
tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7
febbraio  1995,  sulla  protezione dei dati personali nel settore dei
servizi  di  telecomunicazioni,  con  particolare riguardo ai servizi
telefonici;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  maggio  1998,  n. 171, recante
disposizioni  in  materia  di  tutela  della vita privata nel settore
delle  telecomunicazioni,  in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
             Definizioni e diritto nazionale applicabile

  1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto si applicano
le  definizioni  elencate  nell'articolo  1,  comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
  2.  Nell'articolo  2  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, sono
aggiunti i seguenti commi:
"1-bis.  La  presente  legge  si applica anche al trattamento di dati
personali  effettuato  da  chiunque e' stabilito nel territorio di un
Paese   non  appartenente  al-l'Unione  europea  e  impiega,  per  il
trattamento,  mezzi  situati nel territorio dello Stato anche diversi
da  quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano
utilizzati  solo  ai  fini  di  transito  nel  territorio dell'Unione
europea.
1-ter.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1-bis il titolare stabilito nel
territorio  di  un  Paese  non  appartenente al-l'Unione europea deve
designare  ai  fini dell'applicazione della presente legge un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Per l'argomento della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
          vedasi nelle note all'art. 1.

          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          31 dicembre  1996,  n. 675 (Tutela delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
              "Art.  1  (Finalita'  e  definizioni). - 1. La presente
          legge  garantisce  che il trattamento dei dati personali si
          svolga   nel   rispetto   dei   diritti,   delle   liberta'
          fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche,
          con    particolare    riferimento   alla   riservatezza   e
          all'identita'  personale;  garantisce  altresi'  i  diritti
          delle   persone   giuridiche   e   di  ogni  altro  ente  o
          associazione.
              2. Ai fini della presente legge si intende:
                a) per  "banca  di dati , qualsiasi complesso di dati
          personali,  ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno
          o  piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri
          determinati tali da facilitarne il trattamento;
                b) per   "trattamento   ,   qualunque   operazione  o
          complesso  di  operazioni,  svolti con o senza l'ausilio di
          mezzi  elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
          raccolta,    la    registrazione,    l'organizzazione,   la
          conservazione,   l'elaborazione,   la   modificazione,   la
          selezione,    l'estrazione,   il   raffronto,   l'utilizzo,
          l'interconnessione,   il   blocco,   la  comunicazione,  la
          diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
                c) per   "dato  personale  ,  qualunque  informazione
          relativa  a  persona  fisica,  persona  giuridica,  ente od
          associazione,    identificati   o   identificabili,   anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione,  ivi  compreso  un  numero di identificazione
          personale;
                d) per  "titolare  ,  la  persona  fisica, la persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione od organismo cui competono le decisioni
          in  ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
          di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
                e) per  "responsabile , la persona fisica, la persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione  od  organismo preposti dal titolare al
          trattamento di dati personali;
                f) per  "interessato  , la persona fisica, la persona
          giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
          dati personali;
                g) per  "comunicazione  , il dare conoscenza dei dati
          personali   a  uno  o  piu'  soggetti  determinati  diversi
          dall'interessato,  in  qualunque  forma,  anche mediante la
          loro messa a disposizione o consultazione;
                h) per  "diffusione  ,  il  dare  conoscenza dei dati
          personali  a  soggetti  indeterminati,  in qualunque forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione;
                i) per  "dato  anonimo  , il dato che in origine, o a
          seguito  di  trattamento,  non  puo' essere associato ad un
          interessato identificato o identificabile;
                l) per  "blocco  , la conservazione di dati personali
          con  sospensione  temporanea  di  ogni altra operazione del
          trattamento;
                m) per  "Garante  ,  l'autorita'  istituita  ai sensi
          dell'art. 30.".
              - Il  testo vigente dell'art. 2 della legge 31 dicembre
          1996,  n.  675  (Tutela  delle  persone e di altri soggetti
          rispetto   al   trattamento   dei   dati  personali),  come
          modificato   dal   presente   decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
              "Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  - 1. La presente
          legge  si  applica  al  trattamento  di  dati  personali da
          chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
              1-bis.   La   presente   legge   si  applica  anche  al
          trattamento  di  dati  personali  effettuato da chiunque e'
          stabilito  nel  territorio  di  un  Paese  non appartenente
          all'Unione  europea  e  impiega,  per il trattamento, mezzi
          situati  nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
          elettronici  o comunque automatizzati, salvo che essi siano
          utilizzati   solo   ai  fini  di  transito  nel  territorio
          dell'Unione europea.
              1-ter.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1-bis il titolare
          stabilito  nel  territorio  di  un  Paese  non appartenente
          all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione
          della  presente  legge  un proprio rappresentante stabilito
          nel territorio dello Stato.".