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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 settembre 2001, n. 468

Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".

note: Entrata in vigore del decreto: (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2007)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-1-2002
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista  la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
"attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti da
imballaggio"  modificato  con  integrazioni  dal  decreto legislativo
8 novembre  1997,  n.  389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in
particolare gli articoli 17, 18 - comma 1, lettera n) e 22 - comma 5,
che  dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti
inquinati;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente di concerto con il
Ministro  dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della
sanita'  del  25 ottobre  1999, n. 471, che, in attuazione del citato
articolo 17   del   decreto   legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,
disciplina  i  criteri,  le  procedure e le modalita' per la messa in
sicurezza,  la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati
ed  in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e
i  criteri  direttivi  per  la  classificazione  degli  interventi di
interesse nazionale;
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi
in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1, che individua i
primi  interventi  di  bonifica  di  interesse  nazionale  e  prevede
l'adozione,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previo  parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari,  di  un
programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino ambientale dei siti
inquinati;
  Considerato  che  il  Programma  nazionale  individua  al  medesimo
articolo 1   gli   ulteriori  interventi  di  bonifica  di  interesse
nazionale,  gli  interventi  prioritari,  i  soggetti  beneficiari, i
criteri  di  finanziamento  dei singoli interventi, le modalita' e il
trasferimento   delle   relative   risorse,   le   modalita'  per  il
monitoraggio  e  il  controllo delle attivita' di realizzazione degli
interventi  previsti,  i presupposti e le procedure per la revoca dei
finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;
  Visti  i  decreti  ministeriali di perimetrazione dei primi siti di
interesse   nazionale   individuati   dalla   legge   n.  426/1998  e
precisamente:  Cengio e Saliceto del 20 ottobre 1999; Massa e Carrara
del  21  dicembre  1999, Napoli orientale del 29 dicembre 1999; Pieve
Vergonte  del  10 gennaio  2000; Balangero del 10 gennaio 2000; Casal
Monferrato  del  10 gennaio  2000;  Manfredonia  del 10 gennaio 2000;
Litorale  Domitio  Flegreo  ed  Agro  Aversano  del  10 gennaio 2000;
Pitelli del 10 gennaio 2000; Taranto del 10 gennaio 2000 Brindisi del
10 gennaio  2000;  Piombino del 10 gennaio 2000; Gela e Priolo del 10
gennaio  2000;  Venezia-Porto  Marghera  del  23 febbraio 2000, con i
quali  sono  stati  perimetrati,  sentiti  i  comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18,
comma  1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive   modificazioni,  i  primi  siti  di  interesse  nazionale
individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  ed  in  particolare
l'articolo 114,  commi  24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di
interesse  nazionale:  Sesto  San  Giovanni, Napoli Bagnoli-Coroglio,
Pioltello e Rodano;
  Viste   le   proposte  presentate  dalle  regioni  in  merito  agli
interventi   da  inserire  nel  Programma  nazionale  ai  fini  della
classificazione  quali ulteriori interventi di interesse nazionale ed
atteso  che  tra  gli  ambiti  identificati dalle regioni solo alcuni
presentano  caratteristiche  di  rischio  sanitario  e ambientale, di
pregio ambientale, di rilevanza socio economica similari a quelle dei
siti gia' individuati dal legislatore come di interesse nazionale;
  Ritenuto  di  identificare, in ragione della predetta similitudine,
tra  gli  interventi proposti quali ulteriori interventi di interesse
nazionale  quelli relativi ai seguenti siti: Basse di Stura (Torino),
Biancavilla,  Bolzano,  Cerro  al  Lambro, Cogoleto (Stoppani), basso
bacino  del fiume Chienti, Crotone, Emarese (Aosta), Fibronit (Bari),
Fidenza, provincia di Frosinone, laguna di Grado e Marano, Guglionesi
II,  Livorno,  Mardimago  e  Ceregnano (Rovigo), Milano-Bovisa, fiumi
Saline    e    Alento,    comprensorio   Sassuolo-Scandiano,   Sulcis
Iglesiente-Guspinese, Terni, Tito, Trento Nord, Trieste.
  Tenuto  conto  che  i nuovi siti di interesse nazionale individuati
dalla  legge  n. 388/2000 e i siti individuati dal presente Programma
nazionale  di  bonifica devono essere perimetrati secondo le medesime
procedure  di cui alla legge n. 426/1998 e ritenuta l'opportunita' di
allegare  al  Programma nazionale le schede tecniche illustrative dei
siti  nazionali  dalle quali risultano, tra l'altro, la situazione di
inquinamento,  il  costo  di  massima  presunto  degli  interventi di
bonifica   e  ripristino  ambientale  nonche'  le  motivazioni  della
rilevanza nazionale degli stessi;
  Considerato  l'elevato  numero  dei  siti,  la  complessita'  delle
situazioni   presenti   negli  ambiti  perimetrati,  la  mancanza  di
indicatori  puntuali  dello  stato  di  contaminazione  degli stessi,
l'urgenza  di  avviare  gli  interventi  di  riduzione  degli effetti
dell'inquinamento,  la  necessita',  a  tali  scopi,  di  individuare
puntualmente  le  aree  e  di  identificare  il tipo ed il livello di
contaminazione mediante adeguata caratterizzazione analitica;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  demandare alle regioni, sulla base di
appositi  criteri,  l'individuazione dei soggetti beneficiari nonche'
la  definizione  delle  modalita',  le  condizioni  e  i  termini per
l'erogazione   dei  finanziamenti,  trasferendo  alle  medesime,  con
successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;
  Ritenuta   l'opportunita',   in  fase  di  prima  applicazione,  di
ripartire  le  risorse  disponibili sulla base dei seguenti criteri e
valutazioni:
    a) criterio base di proporzionalita', che tiene conto delle prime
indicazioni  dei  fabbisogni  finanziari  indicati  dalle  regioni, o
comunque  risultanti  dall'istruttoria  o  desunti  in via presuntiva
sulla  base  dell'estensione  del  sito, delle conoscenze disponibili
sulle   caratteristiche   dell'inquinamento   e  della  natura  degli
interventi  da  realizzare, in modo da assicurare a ciascuno dei siti
nazionali  un  primo  contributo che consenta di avviare o proseguire
l'attuazione  degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di
caratterizzazione;
    b) criterio  correttivo  di natura tecnica, che tiene conto delle
caratteristiche   di   rischio   sanitario   e  ambientale  derivanti
dall'inquinamento    del    sito   e   dell'urgenza   dell'intervento
limitatamente alla messa in sicurezza d'emergenza;
    c) salvaguardia occupazionale;
    d) finanziamenti pregressi;
    e) accordi di programma stipulati;
    f) appartenenza  all'elenco dei primi siti di interesse nazionale
individuati dal legislatore;
    g) somme  gia' stanziate a valere sulle risorse di cui alla legge
n. 426/1998;
  Considerato   che   per  la  caratterizzazione  delle  aree  marine
perimetrate  sara'  necessario  avvalersi  dell'ICRAM  sulla  base di
apposita  convenzione  del  Ministero  dell'ambiente, che definira' i
tempi,  le  modalita' delle attivita' di caratterizzazione nonche' le
relative risorse;
  Visto  il  parere  della  commissione  Ambiente territorio e lavori
pubblici della Camera dei deputati espresso nella seduta del 14 marzo
2001, n. 805/COMM/VIII;
  Visto  il  parere  della  commissione  Territorio,  ambiente,  beni
ambientali  del  Senato  della  Repubblica  espresso in data 21 marzo
2001, n. 19423/S;
  Vista  l'intesa  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome espressa nella seduta del
8 marzo 2001, n. 1178;
  Visti  i  pareri  espressi dalla Sezione normativa del Consiglio di
Stato n. 122/01 del 14 maggio 2001 e n. 162/01 del 13 giugno 2001;
  Viste  le  note  in  data  26 aprile  2001  prot. 4667/RIBO/M/DI/B,
prot. 4668/RIBO/M/DI/B  e  prot.  4666/RIBO/M/DI/B,  con  le quali il
Ministro  ha chie-sto ai presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e
Sardegna   di  comunicare  le  rispettive  determinazioni  in  merito
all'integrazione   del   Programma  nazionale,  e  piu'  precisamente
l'intesa  ad  inserire i siti indicati nei richiamati pareri espressi
dalle   competenti  commissioni  parlamentari  nell'elenco  dei  siti
nazionali  individuati  dal  Programma, la indicazione delle somme da
destinare  a tali nuovi siti con conseguente rimodulazione, a livello
di ciascuna delle tre regioni, delle somme ripartite dal Programma, e
le schede tecnico-descrittive dei siti medesimi;
  Tenuto  conto  che  i  presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e
Sardegna  non  hanno comunicato la rispettiva intesa all'integrazione
del Programma nazionale;

                             A d o t t a


                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma
3,  della  legge  9 dicembre  1998  n. 426, il Programma nazionale di
bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  siti inquinati di interesse
nazionale, con i relativi allegati che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
          Avvertenza.
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse.
              - La  legge  8  luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale".
              - La  direttiva  91/156  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          ufficiale della Comunita' europea del 26 marzo 1991 n. L78.
              - La  direttiva  91/689  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          ufficiale  della  Comunita' europea del 31 dicembre 1991 n.
          L377.
              - La  direttiva  94/62  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale  della  Comunita' europea del 31 dicembre 1994 n.
          L365.
              - L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22 e' il seguente:
              "Art.  17  (Bonifica  e  ripristino ambientale dei siti
          inquinati).  -  1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  il  Ministro dell'ambiente,
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente   (ANPA),   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano, definisce:
                a) i  limiti  di  accettabilita' della contaminazione
          dei   suoli,   delle   acque  superficiali  e  delle  acque
          sotterranee  in relazione alla specifica destinazione d'uso
          dei siti;
                b) le  procedure  di  riferimento  per  il prelievo e
          l'analisi dei campioni;
                c) i  criteri  generali per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,
          nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
                c-bis)  tutte  le  operazioni  di bonifica di suoli e
          falde  acquifere  che  facciano  ricorso a batteri, a ceppi
          batterici  mutanti,  a  stimolanti  di batteri naturalmente
          presenti   nel  suolo  al  fine  di  evitare  i  rischi  di
          contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
              1-bis.  I  censimenti  di  cui  al decreto del Ministro
          dell'ambiente  16 maggio  1989,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
          interne  ai  luoghi  di produzione, raccolta, smaltimento e
          recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a
          rischio  di  incidente  rilevante di cui al D.P.R 17 maggio
          1988,  n.  175,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
          dell'ambiente  dispone, eventualmente attraverso accordi di
          programma  con  gli  enti  provvisti  delle  tecnologie  di
          rilevazione  piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti
          oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
              2.  Chiunque  cagiona, anche in maniera accidentale, il
          superamento  dei  limiti  di  cui  al  comma 1, lettera a),
          ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
          superamento  dei  limiti  medesimi, e' tenuto a procedere a
          proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di
          bonifica  e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
          degli   impianti   dai   quali   deriva   il   pericolo  di
          inquinamento. A tal fine:
                a) deve  essere  data,  entro  48  ore,  notifica  al
          comune,  alla  provincia  ed  alla regione territorialmente
          competenti,  nonche'  agli  organi di controllo sanitario e
          ambientale,  della  situazione  di  inquinamento ovvero del
          pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
                b) entro  le quarantotto ore successive alla notifica
          di  cui  alla lettera a), deve essere data comunicazione al
          comune  ed  alla provincia ed alla regione territorialmente
          competenti  degli interventi di messa in sicurezza adottati
          per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento  o di
          pericolo  di  inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
          il rischio sanitario ed ambientale;
                c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
          l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
          di  pericolo,  deve  essere  presentato  al  comune ed alla
          regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
              3.  I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
          delle  proprie  funzioni istituzionali individuano siti nei
          quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti
          previsti,  ne danno comunicazione al comune, che diffida il
          responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del
          comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
              4.  Il  comune  approva  il  progetto  ed  autorizza la
          realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta
          giorni  dalla data di presentazione del progetto medesimo e
          ne  da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
          le   eventuali   modifiche  ed  integrazioni  del  progetto
          presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di
          esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
          essere prestate a favore della regione per la realizzazione
          e  l'esercizio  degli  impianti  previsti  dal  progetto di
          bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa
          in  sicurezza  riguarda  un'area compresa nel territorio di
          piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
          autorizzati dalla regione.
              5.  Entro  sessanta  giorni dalla data di presentazione
          del  progetto  di  bonifica  la  regione puo' richiedere al
          comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
              6.   Qualora   la  destinazione  d'uso  prevista  dagli
          strumenti  urbanistici  in  vigore  imponga  il rispetto di
          limiti  di accettabilita' di contaminazione che non possono
          essere  raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
          tecnologie     disponibili     a     costi    sopportabili,
          l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere
          l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni
          derivanti  dall'inquinamento  residuo,  da  attuarsi in via
          prioritaria  con  l'impiego  di  tecniche  e  di ingegneria
          ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti
          all'utilizzo  dell'area bonificata rispetto alle previsioni
          degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari
          modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali
          prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli
          strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
              6-bis.  Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati
          possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita
          disposizione  legislativa  di  finanziamento, da contributo
          pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle
          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
          pubblici  connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
          e   ambientale  o  occupazionali.  Ai  predetti  contributi
          pubblici  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi
          10 e 11.
              7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4 costituisce
          variante  urbanistica,  comporta  dichiarazione di pubblica
          utilita',  di  urgenza  e di indifferibilita' dei lavori, e
          sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni, le
          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
          e  gli  assensi  previsti dalla legislazione vigente per la
          realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle
          attrezzature  necessarie  all'attuazione  del  progetto  di
          bonifica.
              8.  Il  completamento  degli  interventi  previsti  dai
          progetti  di  cui  al  comma 2, lettera c), e' attestato da
          apposita    certificazione   rilasciata   dalla   Provincia
          competente per territorio.
              9.  Qualora  i  responsabili  non provvedano ovvero non
          siano  individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
          di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale sono realizzati
          d'ufficio  dal  comune  territorialmente  competente  e ove
          questo  non  provveda dalla regione, che si avvale anche di
          altri  enti  pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
          predetti  interventi  le regioni possono istituire appositi
          fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
              10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
          di  ripristino  ambientale  nonche'  la realizzazione delle
          eventuali  misure  di  sicurezza  costituiscono onere reale
          sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3.
              L'onere  reale  deve essere indicato nel certificato di
          destinazione   urbanistica  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
              11.  Le  spese  sostenute per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
          nonche'  per  la  realizzazione  delle  eventuali misure di
          sicurezza,  ai  sensi  dei  commi 2  e 3, sono assistite da
          privilegio  speciale  immobiliare  sulle  aree medesime, ai
          sensi  e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
          Codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
          pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
          Le  predette  spese  sono  altresi' assistite da privilegio
          generale mobiliare.
              11-bis.  Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
          a  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria  che lo ha disposto
          autorizza   l'accesso   al   sito  per  l'esecuzione  degli
          interventi  di  messa  in  sicurezza, bonifica e ripristino
          ambientale   delle   aree,   anche   al  fine  di  impedire
          l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
          peggioramento della situazione ambientale.
              12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
          dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli
          organi  di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
          individui:
                a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinanti presenti;
                b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
                c) gli  enti  di cui la regione intende avvalersi per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
          obbligati;
                d) la stima degli oneri finanziari.
              13.  Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
          di   un'area   comporti   l'applicazione   dei   limiti  di
          accettabilita'    di   contaminazione   piu'   restrittivi,
          l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari
          interventi  di  bonifica sulla base di un apposito progetto
          che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
          L'accertamento  dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
          provincia ai sensi del comma 8.
              13-bis.  Le  procedure  per  gli interventi di messa in
          sicurezza,   di   bonifica   e   di  ripristino  ambientale
          disciplinate  dal presente articolo possono essere comunque
          utilizzate ad iniziativa degli interessati.
              13-ter.  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  di
          bonifica  e  di ripristino ambientale previsti dal presente
          articolo vengono    effettuati    indipendentemente   dalla
          tipologia,  dalle  dimensioni  e  dalle caratteristiche dei
          siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
              14.  I  progetti  relativi ad interventi di bonifica di
          interesse    nazionale   sono   presentati   al   Ministero
          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
          delle  disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
          con  la regione territorialmente competente. L'approvazione
          produce  gli  effetti  di  cui al comma 7 e, con esclusione
          degli  impianti  di incenerimento e di recupero energetico,
          sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di
          valutazione   di   impatto  ambientale  degli  impianti  da
          realizzare   nel  sito  inquinato  per  gli  interventi  di
          bonifica.
              15.  I  limiti, le procedure, i criteri generali di cui
          al  comma 1  ed  i  progetti di cui al comma 14 relativi ad
          aree  destinate  alla produzione agricola e all'allevamento
          sono  definiti  ed  approvati  di concerto con il Ministero
          delle risorse agricole, alimentari e forestali.
              15-bis.  Il  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
          informazioni   per  le  imprese  industriali,  consorzi  di
          imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed
          artigiane    che   intendano   accedere   a   incentivi   e
          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
          tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
              15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
          pubblica,  rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
          e regionale dei siti contaminati da bonificare.
              - La  lettera  n) del comma 1, dell'art. 18 del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' la seguente:
              "1. Spettano allo stato:
                a) - m) (omissis);
                n) la   determinazione  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dei criteri
          generali  e  degli standard di bonifica dei siti inquinati,
          nonche'  la  determinazione dei criteri per individuare gli
          interventi   di  bonifica  che,  in  relazione  al  rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale".
              - Il  comma  5  dell'art.  22  del  decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente:
              "5.  Costituiscono parte integrante del piano regionale
          i  piani  per  la  bonifica delle aree inquinate che devono
          prevedere:
                a) l'ordine  di priorita' degli interventi, basato su
          un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
                b) l'individuazione  dei  siti  da bonificare e delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
                c) le   modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento  ambientale,  che  privilegino prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani;
                d) la stima degli oneri finanziari;
                e) le  modalita'  di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare".
              - L'art.  1  della  legge 9 dicembre 1998, n. 426 e' il
          seguente:
              "Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
          dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso
          pubblico  nella  realizzazione  di interventi di bonifica e
          ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
          e  specchi  d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
          in  concessione,  anche  in  caso  di loro dismissioni, nei
          limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis,
          del   decreto   legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22,  e
          successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
          del  protocollo  di  Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
          alla  deliberazione  del  Comitato interministeriale per la
          programmazione   economica   (CIPE)  del  3 dicembre  1997,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
          1998,   del   piano   straordinario   di   completamento  e
          razionalizzazione    dei   sistemi   di   collettamento   e
          depurazione  di  cui all'art. 6 del decreto- legge 25 marzo
          1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          23 maggio  1997,  n.  135,  e  degli accordi e contratti di
          programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
          n.   22  del  1997,  sono  autorizzati  limiti  di  impegno
          ventennali  di  lire  27.000  milioni a decorrere dall'anno
          1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
          lire  16.200  milioni  a  decorrere  dall'anno 2000. Per le
          medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
          130.000  milioni  per l'anno 2000; per gli anni successivi,
          al  finanziamento  degli interventi di cui al presente art.
          si  provvede  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3, lettera d),
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
          1  possono  concorrere  le  ulteriori risorse destinate dal
          CIPE   al   finanziamento   di   progetti   di  risanamento
          ambientale,   nonche'   quelle   attribuite   al  Ministero
          dell'ambiente   in   sede  di  riprogrammazione  dei  fondi
          disponibili  nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
          1994-1999.
              3.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al
          comma  1  e  per  la  utilizzazione  delle relative risorse
          finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni   parlamentari,   un   programma  nazionale  di
          bonifica  e  ripristino  ambientale dei siti inquinati, che
          individua   gli  interventi  di  interesse  nazionale,  gli
          interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
          finanziamento  dei  singoli  interventi  e  le modalita' di
          trasferimento  delle  relative  risorse. Il programma tiene
          conto  dei  limiti  di  accettabilita',  delle procedure di
          riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
          di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del  decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
              4.  Sono  considerati  primi  interventi di bonifica di
          interesse  nazionale  quelli  compresi  nelle seguenti aree
          industriali  e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
          sono   perimetrati,   sentiti  i  comuni  interessati,  dal
          Ministro  dell'ambiente  sulla  base  dei  criteri  di  cui
          all'art.  18,  comma 1, lettera n), del decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
                a) Venezia (Porto Marghera);
                b) Napoli orientale;
                c) Gela e Priolo;
                d) Manfredonia;
                e) Brindisi;
                f) Taranto;
                g) Cengio e Saliceto;
                h) Piombino;
                i) Massa e Carrara;
                l) Casal Monferrato;
                m) Litorale    Domizio-Flegreo    e   Agro   Aversano
          (Caserta-Napoli);
                n) Pitelli (La Spezia);
                o) Balangero;
                p) Pieve Vergonte;
                p-bis) Sesto   San   Giovanni   (aree  industriali  e
          relative discariche);
                p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
                p-quater) Pioltello e Rodano.
              5.   Il   Ministero   dell'ambiente,   nell'ambito  del
          programma   di  cui  al  comma  3,  determina  altresi'  le
          modalita'  per  il  monitoraggio  e  il  controllo,  con la
          partecipazione  delle  regioni interessate, delle attivita'
          di  realizzazione  delle  opere e degli interventi previsti
          nel  programma  stesso,  ivi  compresi  i  presupposti e le
          procedure   per  la  revoca  dei  finanziamenti  e  per  il
          riutilizzo  delle  risorse  resesi,  comunque  disponibili,
          assicurando   il   rispetto   dell'originaria   allocazione
          regionale  delle  risorse.  Per  le  attivita'  di  cui  al
          presente   comma   il  Ministero  dell'ambiente  si  avvale
          dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente
          (ANPA)   e   delle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
          dell'ambiente (ARPA).
              6.  Gli  enti  territoriali  competenti, sulla base del
          programma  di  cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
          mutui  o  ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
          Cassa  depositi  e prestiti e altri istituti di credito. Le
          regioni  sono  autorizzate  a  corrispondere, sulla base di
          apposita    rendicontazione    degli    enti   territoriali
          competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
          le   rate   di   ammortamento  per  capitale  e  interessi,
          avvalendosi    delle    quote    di   limiti   di   impegno
          rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
              7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
          degli   interventi   di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e
          ripristino  ambientale  ovvero  di  alienazione entro dieci
          anni  dall'effettuazione  degli stessi in assenza di cambio
          di  destinazione,  il  contributo di cui all'art. 17, comma
          6-bis,  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
          successive  modificazioni,  e'  restituito  allo  Stato  in
          misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area
          al  momento  del  cambio  di destinazione, ovvero della sua
          cessione,  rispetto  a quello dell'intervento di bonifica e
          ripristino    ambientale.    Con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente,  di concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  verranno
          determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
              (Omissis).
              - Si  riporta  l'intero testo dell'art. 114 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388:
              "Art.   114  (Disinquinamento,  bonifica  e  ripristino
          ambientale). - 1. All'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
          349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
              "9-bis.   Le  somme  derivanti  dalla  riscossione  dei
          crediti  in favore dello Stato per il risanamento del danno
          di   cui   al   comma  1,  ivi  comprese  quelle  derivanti
          dall'escussione  di  fidejussioni  a  favore  dello  Stato,
          assunte  a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   per  essere
          riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica, ad un fondo di
          rotazione  da  istituire  nell'ambito  di  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'ambiente,  al  fine di finanziare, anche in
          via di anticipazione:
                a) interventi      urgenti     di     perimetrazione,
          caratterizzazione  e messa in sicurezza dei siti inquinati,
          con  priorita'  per  le aree per le quali ha avuto luogo il
          risarcimento del danno ambientale;
                b) interventi    di   disinquinamento,   bonifica   e
          ripristino  ambientale  delle aree per le quali abbia avuto
          luogo il risarcimento del danno ambientale;
                c) interventi  di  bonifica  e  ripristino ambientale
          previsti  nel  programma nazionale di bonifica e ripristino
          ambientale  dei  siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
          della legge 9 dicembre 1998 n. 426".
              "9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente adottato
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,  sono  disciplinate  le
          modalita'  di  funzionamento e di accesso al predetto fondo
          di  rotazione,  ivi  comprese  le procedure per il recupero
          delle somme concesse a titolo di anticipazione".
              2. - 22. (Omissis).
              23. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
          11 maggio  1999, n. 152, introdotto dall'art. 7 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre
          2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".
              24.   Ferme   restando   le   disposizioni  di  cui  al
          decreto-legge  20 settembre  1996,  n. 486, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  18 novembre  1996,  n.  582,
          all'art.  1,  comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
          sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
              "p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative
          discariche).
              p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".
              25.  All'art.  1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,
          n. 426, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
              "p-quater). Pioltello e Rodano".
              26. - 28. (Omissis).
              - La    legge   23 dicembre   1999,   n.   488,   reca:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

          Note all'art. 1:
              - Il  comma 3, dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
          n. 426 e' riportato nelle note alle premesse.