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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2001, n. 466

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, in materia di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  9  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, come
modificato  dall'articolo  56 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e
dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2001, n. 330, concernente
l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia;
  Visto,  in  particolare,  il comma 6 dell'articolo 9 della legge n.
488  del  1999,  ove  si dispone che con decreto del Presidente della
Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro della
giustizia,  di  concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono, tra
l'altro,  disciplinate  le  modalita'  di  versamento  del contributo
unificato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n.
126, recante la disciplina delle modalita' di versamento del predetto
contributo unificato;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e
23;
  Sentito  il  parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione,  reso  con  nota prot. n. 0007270 in data 7 novembre
2001;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza dell'8 novembre
  2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Al  regolamento  recante  la  disciplina  delle  modalita'  di
versamento   del   contributo  unificato,  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  le  parole: "della
ricevuta   di  versamento;"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1-bis;";
    b) all'articolo 3 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  La  ricevuta  di cui al comma 1, in caso di versamento del
contributo  unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di
valori  bollati,  e'  costituita  dal  contrassegno  rilasciato dalla
rivendita  comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da
apporsi   sulla   nota   di  iscrizione  a  ruolo  o  su  altro  atto
equipollente.  Nei  procedimenti  in cui le parti per costituirsi non
debbono  depositare  la  nota  di  iscrizione  a  ruolo  o altro atto
equipollente,   il   contrassegno  e'  apposto  su  apposito  modello
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
compilato   a  cura  della  parte  che  effettua  il  versamento  con
l'indicazione dei dati di cui al comma 1.";
    c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  1.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e con il
Ministro  per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole
tecniche  di effettuazione del versamento con modalita' telematiche e
presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui
all'articolo   1,   comma   1,   lettera  c),  nonche'  del  relativo
trasferimento alla tesoreria dello Stato.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2001

                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Castelli, Ministro della giustizia
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e
                                     delle finanze
                                  Stanca,  Ministro per l'innovazione
                                     e le tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 1
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 9 della
          legge   23 dicembre  1999,  n.  488  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
              "6.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia,  di concerto con il Ministro delle finanze ed il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sono  apportate  le  variazioni alla misura del
          contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
          valore  indicati  nella  tabella  1  allegata alla presente
          legge,  tenuto  conto  della necessita' di adeguamento alle
          variazioni  del  numero,  del  valore,  della tipologia dei
          processi   registrate  nei  due  anni  precedenti.  Con  il
          predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
          versamento  del  contributo  unificato  e  le modalita' per
          l'estensione  dei collegamenti telematici alle rivendite di
          generi  di  monopolio  collocate all'interno dei palazzi di
          giustizia.".
              -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa;
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero delle attivita' produttive;
                7) Ministero delle comunicazioni;
                8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
                9)   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                12) Ministero della salute;
                13)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca;
                14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
          affari esteri.".
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
          e   della   programmazione   economica   e  delle  finanze,
          eccettuate quelle attribuite, anche al presente decreto, ad
          altri  Ministeri  o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai
          sensi  e  per  gli  effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
          comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.".

          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  1  marzo  2001,  n.  126  (Regolamento  recante
          disciplina  della  modalita'  di  versamento del contributo
          unificato  per  le  spese  degli  atti  giudiziari, a norma
          dell'art.  9,  comma  6,  della  legge 23 dicembre 1999, n.
          488),  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della
          Repubblica qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  2.  -  1.  I rapporti tra gli intermediari della
          riscossione  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettera c), e il
          Ministero   delle   finanze   sono   regolati  da  apposita
          convenzione,  da approvarsi con decreto del Ministero delle
          finanze,  di concerto con i Ministeri della giustizia e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          convenzione con cui sono stabiliti in particolare:
                a) i compensi spettanti agli intermediari;
                b)  le  modalita'  operative  della riscossione e del
          versamento delle somme riscosse;
                c)   le   caratteristiche  del  contrassegno  di  cui
          all'art. 3, comma 1-bis;
                d)  le  penalita'  a  carico  dell'intermediario  per
          l'inosservanza degli obblighi convenzionali.".
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1  marzo  2001, n. 126, come
          modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  3.  -  1.  La  ricevuta  del  versamento  di cui
          all'art.  1,  comma 1,  reca  in  ogni  caso,  a  titolo di
          causale, l'indicazione:
                a) dell'ufficio giudiziario adito;
                b) delle generalita' e del codice fiscale dell'attore
          o ricorrente;
                c)  delle  generalita'  delle altre parti. In caso di
          pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per esteso
          il  primo  nominativo di essi recato dall'atto introduttivo
          del  procedimento  giudiziale  ed  il  numero  in cifra dei
          restanti.
              1-bis.  La  ricevuta  di  cui  al  comma  1, in caso di
          versamento  del contributo unificato presso le rivendite di
          generi  di monopolio e di valori bollati, e' costituita dal
          contrassegno   rilasciato   dalla   rivendita   comprovante
          l'avvenuto  pagamento  e  il  relativo  importo, da apporsi
          sulla   nota   di  iscrizione  a  ruolo  o  su  altro  atto
          equipollente.   Nei   procedimenti  in  cui  le  parti  per
          costituirsi  non debbono depositare la nota di iscrizione a
          ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno e' apposto
          su   apposito   modello  approvato  con  provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  compilato  a cura
          della  parte  che  effettua il versamento con l'indicazione
          dei dati di cui al comma 1.".