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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 464

Regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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Testo in vigore dal: 24-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  5 marzo  1963,  n.  292,  e successive modifiche,
sull'obbligatorieta' della vaccinazione antitetanica;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione della legge 5 marzo 1963, n.
292,   approvato   con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
7 settembre  1965,  n. 1301, ed in particolare l'articolo 2, relativo
alle modalita' della vaccinazione e rivaccinazione antitetanica;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' in data 7 aprile 1999,
recante   il  nuovo  calendario  delle  vaccinazioni  obbligatorie  e
raccomandate   per   l'eta'   evolutiva,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999;
  Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
  Acquisito  il  parere  espresso  dal Consiglio superiore di sanita'
nella seduta del 18 settembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nell'articolo  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
7 settembre  1965,  n.  1301,  dopo  il  terzo  comma  e' inserito il
seguente:
  "Le   rivaccinazioni,   mediante   somministrazione  di  anatossina
tetanica,  eventualmente  in  combinazione con l'anatossina difterica
e/o  con  altri  antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di
dieci  anni.  Nei  nuovi  nati, e nei soggetti in eta' pediatrica che
inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7o anno
di  vita  (6o  anno  di eta), la prima rivaccinazione viene eseguita,
mediante  somministrazione  di  anatossina tetanica, eventualmente in
combinazione  con  anatossina  difterica  e/o  con  altri antigeni, a
distanza   di  4-5  anni  dall'ultima  dose  del  ciclo  primario  di
vaccinazione;  i  successivi  richiami  vengono  eseguiti  a  periodi
intervallari di dieci anni.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 7 novembre 2001

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
17  dicembre  2001  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi  alla  persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n.
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  5 marzo  1963,  n.  292,  e successive modifiche,
sull'obbligatorieta' della vaccinazione antitetanica;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione della legge 5 marzo 1963, n.
292,   approvato   con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
7 settembre  1965,  n. 1301, ed in particolare l'articolo 2, relativo
alle modalita' della vaccinazione e rivaccinazione antitetanica;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' in data 7 aprile 1999,
recante   il  nuovo  calendario  delle  vaccinazioni  obbligatorie  e
raccomandate   per   l'eta'   evolutiva,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999;
  Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
  Acquisito  il  parere  espresso  dal Consiglio superiore di sanita'
nella seduta del 18 settembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nell'articolo  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
7 settembre  1965,  n.  1301,  dopo  il  terzo  comma  e' inserito il
seguente:
  "Le   rivaccinazioni,   mediante   somministrazione  di  anatossina
tetanica,  eventualmente  in  combinazione con l'anatossina difterica
e/o  con  altri  antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di
dieci  anni.  Nei  nuovi  nati, e nei soggetti in eta' pediatrica che
inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7o anno
di  vita  (6o  anno  di eta), la prima rivaccinazione viene eseguita,
mediante  somministrazione  di  anatossina tetanica, eventualmente in
combinazione  con  anatossina  difterica  e/o  con  altri antigeni, a
distanza   di  4-5  anni  dall'ultima  dose  del  ciclo  primario  di
vaccinazione;  i  successivi  richiami  vengono  eseguiti  a  periodi
intervallari di dieci anni.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 7 novembre 2001

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
17  dicembre  2001  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi  alla  persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n.
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