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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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  • Impianti elettrici di messa a terra
    e dispositivi di protezione
    contro le scariche atmosferiche
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  • Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
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Testo in vigore dal: 23-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 27 aprile
1955,  n.  547,  recante norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
  Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
in  data  12  settembre  1959  recante  attribuzione  dei  compiti  e
determinazione   delle  modalita'  e  delle  documentazioni  relative
all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di
prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
  Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,
la  ristrutturazione  e  la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione   di   opere  interne  ai  fabbricati,  nonche'  per  la
determinazione  delle  aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
  Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
  Acquisito  il  parere della Camera dei deputati - XI commissione, e
del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute,
rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attivita'  produttive,  del  lavoro e delle politiche sociali e della
salute;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni  ed  ai  dispositivi  di  protezione contro le scariche
atmosferiche,  agli  impianti  elettrici  di  messa  a  terra  e agli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei
luoghi di lavoro.
  2.  Con  uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero
delle  attivita'  produttive,  sono  dettate  disposizioni  volte  ad
adeguare  le  vigenti  prescrizioni in materia di realizzazione degli
impianti  di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano
i  dispositivi  di  protezione  contro  le scariche atmosferiche, gli
impianti  elettrici  di  messa  a  terra e gli impianti relativi alle
installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 27 aprile
1955,  n.  547,  recante norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
  Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
in  data  12  settembre  1959  recante  attribuzione  dei  compiti  e
determinazione   delle  modalita'  e  delle  documentazioni  relative
all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di
prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
  Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,
la  ristrutturazione  e  la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione   di   opere  interne  ai  fabbricati,  nonche'  per  la
determinazione  delle  aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
  Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
  Acquisito  il  parere della Camera dei deputati - XI commissione, e
del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute,
rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attivita'  produttive,  del  lavoro e delle politiche sociali e della
salute;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni  ed  ai  dispositivi  di  protezione contro le scariche
atmosferiche,  agli  impianti  elettrici  di  messa  a  terra  e agli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei
luoghi di lavoro.
  2.  Con  uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero
delle  attivita'  produttive,  sono  dettate  disposizioni  volte  ad
adeguare  le  vigenti  prescrizioni in materia di realizzazione degli
impianti  di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano
i  dispositivi  di  protezione  contro  le scariche atmosferiche, gli
impianti  elettrici  di  messa  a  terra e gli impianti relativi alle
installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.