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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n. 461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2012)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 22-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n.
23;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
  Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
  Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
  Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
  Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
  Visto  l'articolo  1,  comma  121, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
  Sentita  la  Conferenza unificata Stato-regioni citta' ed autonomie
locali nella seduta del 22 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e
del 4 giugno 2001;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a)    per    "impiegato"   o   "dipendente"   l'appartenente   ad
amministrazioni  pubbliche,  anche  di qualifica dirigenziale, di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   nonche'   l'appartenente  alle  Forze  di  polizia,  anche  ad
ordinamento  militare,  o  alle  Forze armate od alle altre categorie
indicate  dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
    b)  per  "militare"  l'appartenente  a  forze armate o a corpi ad
ordinamento militare;
    c)  per  "Amministrazione" la pubblica amministrazione o il Corpo
militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;
    d)  per  "Commissione"  la  Commissione medico-ospedaliera di cui
all'articolo  165,  comma  primo,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
    e)  per  "Comitato"  il  Comitato  di  verifica  per  le cause di
servizio di cui all'articolo 10.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):       "2. Con   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 20 e del punto 23)
          dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa):
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis). I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
                "23.  Procedimento  di  riconoscimento di infermita',
          concessione   di  equo  indennizzo,  pensione  privilegiata
          ordinaria   (modifiche   ed  integrazioni  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
                  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
                  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 maggio
          1957, n. 686;
                  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
                  decreto-legge    21   settembre   1987,   n.   387,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 novembre
          1987, n. 472;
                  legge 8 agosto 1991, n. 274;
                  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994, n. 349.".
              - Si  trascrive  il  testo del punto 63 dell'allegato A
          della  legge  24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999):        "63. Procedimenti per il riconoscimento della
          dipendenza  delle  infermita'  da causa di servizio, per la
          concessione   della   pensione   privilegiata  ordinaria  e
          dell'equo  indennizzo.  Funzionamento  e  composizione  del
          Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
                  testo   unico   delle   norme  sul  trattamento  di
          quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          dicembre 1973, n. 1092;
                  legge 23 agosto 1988, n. 400;
                  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994, n. 349;
                  legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
              - Per  i  riferimenti alla legge 11 marzo 1926, n. 416,
          si veda nelle note all'art. 19 ed all'art. 20.
              - Per i riferimenti al regio decreto 15 aprile 1928, n.
          1024, si veda nelle note all'art. 20.
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  si  veda  nelle note
          all'art. 20.
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  3 maggio  1957,  n.  686,  si  veda  nelle note
          all'art. 20.
              - La  legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1971, n. 8, reca: "Estensione
          dell'equo indennizzo al personale militare.".
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  29 dicembre  1973,  n. 1092, si veda nelle note
          all'art. 1, all'art. 10, all'art. 17 ed all'art. 20.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  23
          dicembre 1978, n. 915, Pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  29  gennaio  1979,  n. 28, reca:
          "Testo   unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni  di
          guerra.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  18  gennaio  1982,  n. 16, reca:
          "Definitivo  riordinamento  delle  pensioni  di  guerra, in
          attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23
          settembre 1981, n. 533.".
              - La  legge  2  maggio  1984,  n. 111, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   7   maggio   1984,   n.  124,  reca:
          "Adeguamento  delle  pensioni  dei mutilati ed invalidi per
          servizio  alla  nuova normativa prevista per le pensioni di
          guerra   dal   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          30 dicembre 1981, n. 834.".
              - Per i riferimenti al decreto-legge 21 settembre 1987,
          n.  387,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 20
          novembre 1987, n. 472, si veda nelle note all'art. 20.
              - La  legge  7  agosto  1990,  n. 241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  18  agosto  1990, n. 192, reca: "Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi.".
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  20 aprile  1994,  n.  349,  si  veda nelle note
          all'art. 20.
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178,
          reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
          32,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, in materia di
          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di previdenza e
          assistenza.".
              - Per  i  riferimenti  alla  legge 23 dicembre 1996, n.
          662, si veda nelle note all'art. 20.
              - La  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   9   marzo   1999,   n.   56,   reca:
          "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1998.".
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 1 settembre 1999, n.
          205,   supplemento   ordinario,  reca:  "Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
              - Il   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
          supplemento     ordinario,     reca:     "Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.".
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n. 1092
          (Approvazione  del  testo unico delle norme sul trattamento
          di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
          Stato):      "Art. 1 (Soggetti del diritto). - I dipendenti
          statali,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio, hanno
          diritto  al trattamento di quiescenza a carico del bilancio
          dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.
              Sono  dipendenti  statali,  agli  effetti  del presente
          testo  unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato
          nonche'  i  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  della
          giustizia  militare,  gli  avvocati  e  i procuratori dello
          Stato,  gli  insegnanti  delle  scuole  e degli istituti di
          istruzione  statali  e  i  militari  delle Forze armate dei
          Corpi di polizia.
              Ove  non  sia  diversamente  previsto,  le disposizioni
          concernenti  i  dipendenti  civili  si  applicano  anche al
          personale non di ruolo.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 165 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come
          modificato  dal  regolamento che qui si pubblica:     "Art.
          165.  -  Il  giudizio  sanitario sulle cause e sull'entita'
          delle  menomazioni  dell'integrita'  fisica  del dipendente
          ovvero  sulle  cause  della  sua  morte  e'  espresso dalle
          commissioni mediche ospedaliere istituite:
                a) presso   gli   ospedali   militari   principali  o
          secondari dei comandi militari territoriali di regione;
                b) presso   gli  ospedali  militari  marittimi  e  le
          infermerie autonome militari marittime;
                c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
          militare.
              (I  restanti commi sono abrogati dal decreto che qui si
          pubblica)".