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LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 6-1-2002
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  I  cittadini  italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste
elettorali   di   cui   all'articolo   5,   comma   1,  votano  nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per
l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75
e  138  della  Costituzione,  nei limiti e nelle forme previsti dalla
presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3.  Gli  elettori  di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di
voto  in  Italia,  e  in  tale  caso  votano nella circoscrizione del
territorio  nazionale  relativa  alla  sezione elettorale in cui sono
iscritti,  previa  opzione  da esercitare per ogni votazione e valida
limitatamente ad essa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  I  cittadini  italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste
elettorali   di   cui   all'articolo   5,   comma   1,  votano  nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per
l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75
e  138  della  Costituzione,  nei limiti e nelle forme previsti dalla
presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3.  Gli  elettori  di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di
voto  in  Italia,  e  in  tale  caso  votano nella circoscrizione del
territorio  nazionale  relativa  alla  sezione elettorale in cui sono
iscritti,  previa  opzione  da esercitare per ogni votazione e valida
limitatamente ad essa.