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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2001, n. 450

Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 14 (in G.U. 27/02/2002, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 22-6-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese  a  ridurre  le  tensioni  abitative connesse ai provvedimenti
esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie
di  locatari,  nonche'  di assicurare la prosecuzione di una adeguata
garanzia  finanziaria  a  favore  delle  imprese  di  trasporto aereo
nazionali,   in   ragione   anche  della  particolare  e  contingente
condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi
derivanti  da  atti  di guerra o terroristici, cosi' da consentire il
proseguimento della attivita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
        (Proroga della sospensione delle procedure esecutive
              di rilascio di immobili ad uso abitativo)

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili
adibiti  ad  uso  abitativo,  gia' disposta ai sensi dell'articolo 1,
comma  1,  del  decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla
legge  4  agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini
in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della
legge  23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata fino al 30 giugno 2002.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  20 giugno 2002, n. 122, covertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2002, n. 185, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La
sospensione   delle   procedure  esecutive  di  rilascio  per  finita
locazione,  da  ultimo  disposta  per  gli  immobili  adibiti  ad uso
abitativo,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre  2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003".