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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  operare
interventi  in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di
compensare   le  variazioni  dell'incidenza  sui  prezzi  al  consumo
derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e di
adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario con riguardo agli
oli  lubrificanti e in materia di rimborsi IVA, nonche' di modificare
la classificazione dei combustibili derivati dai rifiuti;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza, in
considerazione    della   crisi   determinatasi   nel   settore   dei
concessionari  della raccolta delle scommesse su avvenimenti ippici e
sportivi  e  dei conseguenti effetti negativi che ne possono derivare
sul piano del gettito erariale e delle entrate di bilancio del CONI e
dell'UNIRE di ridefinire le condizioni economiche di tali concessioni
e   di   prevedere  la  riattribuzione  delle  concessioni  meramente
rinnovate;
  Ritenuta,   infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
aumentare  le  poste  dei  giochi e di adottare altre misure in vista
dell'introduzione dell'euro;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
delle  attivita'  produttive,  delle  politiche agricole e forestali,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                           Oli emulsionati

  1.  Le  aliquote  di  accisa  sulle  emulsioni  stabilizzate di cui
all'articolo  24,  comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
  1-bis.  Le  aliquote  di  cui  al  comma  1 si applicano, fino alla
medesima  data  del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate
di  oli  da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta
in  misura  variabile  dal  12  al 15 per cento in peso, prodotte dal
medesimo  soggetto  che  le  utilizza  per  gli  usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di
tale  soggetto,  purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche
di  cui  all'articolo  12,  comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488. (2) (4) (5) (6) ((7))
  1-ter.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1-bis  si  applica  a
condizione   che   il   fabbisogno   annuo  del  soggetto  ecceda  il
quantitativo  di  litri  100.000  per  le emulsioni di oli da gas con
acqua  e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile
denso con acqua.
  1-quater.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  stabilite  le  modalita'  per l'autoproduzione, l'impiego ed il
controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L.  8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la
disposizione  contenuta  nel  comma  1-bis  del  presente articolo si
applica fino al 31 dicembre 2002.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 1)
che  la disposizione contenuta nel comma 1-bis del presente articolo,
si applica fino al 30 giugno 2003.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla  L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 17, comma
1,  lettera a)) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  e fino al 31 dicembre 2004, si applicano: a) (...)
la   disposizione   contenuta   nell'articolo  1,  comma  1-bis,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16".
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  30  dicembre  2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma
511,  lettera  a))  che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
    a)  le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche' la
disposizione    contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,   del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e, per il
medesimo  periodo,  l'aliquota  di  cui  al  numero 1) della predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri".
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  30  dicembre  2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma
115,  lettera  a))  che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
  a)  le  disposizioni  in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche' la
disposizione    contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,   del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e, per il
medesimo  periodo,  l'aliquota  di  cui  al  numero 1) della predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri".