stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 446

Regolamento per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto  l'articolo  48  della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme
disciplina  del  trattamento  economico  e  normativo del personale a
rapporto  convenzionale  con  le  unita' sanitarie locali mediante la
stipula di accordi collettivi nazionali;
    Visto  l'articolo  8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del
30 dicembre  1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993,  n.  517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. che
prevede  che  per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulaloriali,
in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
517  del  1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
    Visto  l'articolo  4,  comma  9, della legge 23 dicembre 1991, n.
412,  come  modificato  dall'articolo  72,  comma  1, lettera n), del
decreto   legislativo   30 marzo  2001,  n.  165,  che  individua  la
delegazione   di   parte   pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi
riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;
    Visto  il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000 della Conferenza
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;
    Visto  l'articolo  17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
    Vista  la  legge  12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata e
integrata   dalla   legge   11 aprile   2000,  n  83,  recante  norme
sull'esercizio   del   diritto   di  sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali   e   sulla   salvaguardia   dei   diritti  della  persona
costituzionalmente tutelati;
    Preso  atto  che  e'  stato  stipulato, in data 30 marzo 2001, un
accordo  collettivo  nazionale  regolante il trattamento normativo ed
economico   dei   biologi,   chimici   e   psicologi   ambulatoriali,
sottoscritto  dalla  delegazione  di  parte pubblica e dai sindacati:
S.N.U.B.C.I.,  S.N.A.B.I.L.P.,  F.I.O.S.P.-S.N.U.B.A.L.P.,  A.U.P.I.,
S.I.C.U.S., S.I.Chi.L.P., FP C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L,:
    Visto  il  parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale
il  Consiglio  di  Stato  in  adunanza generale, ha precisato che gli
accordi  collettivi  nazionali  per il personale sanitario a rapporto
convenzionale  sono  resi  esecutivi  su  proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
    Ritenuto  di  discostarsi  da  tale  parere per quanto attiene la
decorrenza  retroattiva  del  rimborso  spese di cui all'articolo 25,
comma  1,  dell'accordo  collettivo  nazionale  per la disciplina dei
rapporti  con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in quanto
la  stessa  rientra  nei  limiti  finanziari  previsti  e  ricalca la
medesima  fattispecie contenuta nell'accordo collettivo nazionale per
i medici specialisti ambulatoriali interni;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 agosto 2001;
    Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro della salute;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

    1.  E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per la
disciplina  dei  rapporti  con  i  biologi, i chimici e gli psicologi
ambulatoriali  stipulato in data 30 marzo 2001 ai sensi dell'articolo
8  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed
integrato  dal  decreto  legislativo  7 dicembre  1993, n. 517, e dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001

                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 1
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833  (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e'
          il seguente:
              "Art.   48  (Personale  a  rapporto  convenzionale).  -
          L'uniformita'  del  trattamento  economico  e normativo del
          personale  sanitario  a rapporto convenzionale e' garantita
          sull'intero  territorio  nazionale  da  convenzioni, aventi
          durata   triennale,   del   tutto   conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo,  delle  regioni  e  dell'ANCI per la stipula degli
          accordi   anzidetti   e'  costituita  rispettivamente:  dai
          Ministri  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e  del  tesoro; da cinque rappresentanti designati
          dalle  regioni  attraverso la commissione interregionale di
          cui  all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
          rappresentanti designati dall'ANCI.
              L'accordo  nazionale di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
              Gli  accordi collettivi nazionali di cui al primo comma
          devono prevedere:
                1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili per la
          medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta, al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
                2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
          unici  per  i  medici  generici,  per  i  pediatri, per gli
          specialisti,  convenzionati esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;
                3)  l'accesso  alla convenzione, che e' consentito ai
          medici   con  rapporto  di  impiego  continuativo  a  tempo
          definito;
                4)  la  disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni  del  rapporto  convenzionale rispetto ad altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione  del  lavoro medico e la qualificazione delle
          prestazioni;
                5)  il  numero  massimo  degli  assistiti per ciascun
          medico  generico  e  pediatra  di  libera scelta a ciclo di
          fiducia  ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali
          specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
          impegni  di  lavoro  compatibili; la regolamentazione degli
          obblighi  che  derivano  al medico in dipendenza del numero
          degli  assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
          libera  professione nei confronti dei propri convenzionati;
          le  attivita'  libero-professionali  incompatibili  con gli
          impegni  assunti  nella  convenzione.  Eventuali deroghe in
          aumento  al  numero  massimo degli assistiti e delle ore di
          servizio   ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate  in
          relazione  a  particolari  situazioni locali e per un tempo
          determinato  dalle  regioni,  previa  domanda motivata alla
          unita' sanitaria locale;
                6)   l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma  di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene al rapporto di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);
                7)  la  differenziazione  del trattamento economico a
          seconda  della  quantita' e qualita' del lavoro prestato in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione,  cura  e riabilitazione. Saranno fissate a tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici  e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
          globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli specialisti e
          generici  ambulatoriali,  da  distinti compensi commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo  e  numero  delle  prestazioni  effettuate  presso gli
          ambulatori  convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
                8)  le  forme  di controllo sull'attivita' dei medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei  medici  degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale  e  il  procedimento per la loro irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti   e   fissando   la  composizione  di  commissioni
          paritetiche di disciplina;
                9)  le  forme  di incentivazione in favore dei medici
          convenzionati  residenti in zone particolarmente disagiate,
          anche  allo  scopo di realizzare una migliore distribuzione
          territoriale dei medici;
                10)   le  modalita'  per  assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
                11)   le  modalita'  per  assicurare  la  continuita'
          dell'assistenza  anche  in assenza o impedimento del medico
          tenuto alla prestazione;
                12)  le  forme  di  collaborazione  fra  i medici, il
          lavoro   medico  di  gruppo  e  integrato  nelle  strutture
          sanitarie  e  la  partecipazione  dei medici a programmi di
          prevenzione e di educazione sanitaria;
                13) la collaborazione dei medici per la parte di loro
          competenza,   alla   compilazione   di   libretti  sanitari
          personali di rischio.
              I  criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili,  si  estendono  alle  convenzioni con le altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
              Gli  stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  alle  convenzioni  da  stipulare da parte
          delle  unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui
          all'art. 28.
              E'   nullo   qualsiasi  atto,  anche  avente  carattere
          integrativo,  stipulato  con organizzazioni professionali o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta  la  facolta'  degli  organi di gestione delle unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.
              E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione con singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli  atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
              Le   federazioni  degli  ordini  nazionali,  nonche'  i
          collegi  professionali,  nel  corso delle trattative per la
          stipula  degli  accordi nazionali collettivi riguardanti le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti  che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
          uniche.
              Gli  ordini  e collegi professionali sono tenuti a dare
          esecuzione  ai  compiti che saranno ad essi demandati dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi  convenzionali,  indipendentemente  dalle sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
              In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al  comma  precedente,  la  regione  interessata provvede a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale  dell'ordine.  Il Ministro della sanita', sentita
          la   suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di  un
          commissario,    scelto    tra    gli   iscritti   nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
              Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono  la  determinazione  della  misura dei contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei  fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato  nel  supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale del
          28 ottobre 1976, n. 289.
              - Il   testo   dell'art.   8,   comma  8,  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive
          modificazioni  e integrazioni (Riordino della disciplina in
          materia   sanitaria,   a  norma  dell'art.  1  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421), e' riportato in nota all'art. 1.
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma  9,  della  legge
          30 dicembre  1991,  n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
          finanza pubblica), come modificato dall'art. 72 del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche)  limitatamente  alla disciplina
          sui  contratti  di  lavoro  riguardanti  i dipendenti delle
          amministrazioni,  aziende  ed  enti  del Servizio sanitario
          nazionale, e' il seguente:
              "9.  La  delegazione  di  parte pubblica per il rinnovo
          degli  accordi  riguardanti  il  comparto del personale del
          Servizio  sanitario  nazionale  ed il personale sanitario a
          rapporto  convenzionale  e'  costituita  da  rappresentanti
          regionali   nominati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano.  Partecipano  i  rappresentanti dei
          Ministeri   del  tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  della  sanita'  e,  limitatamente  al rinnovo dei
          contratti,   del   Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          designati  dai  rispettivi Ministri. La delegazione ha sede
          presso  la  segreteria  della Conferenza permanente, con un
          apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale
          del  Ministero  della  sanita'  a  tal fine collocato fuori
          ruolo.  Ai  fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono
          dell'art.   6  della  legge  29 marzo  1983,  n.  93,  come
          sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
          la  delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di
          accordo entro quindici giorni dalla stipula.".
              - Il  provvedimento  n.  984  del  6 luglio  2000 della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          reca:  "Sostituzione  dei  rappresentanti regionali in seno
          alla  delegazione  di parte pubblica, ai sensi dell'art. 4,
          comma  9,  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 412, per il
          rinnovo  degli accordi collettivi del personale sanitario a
          rapporto  convenzionale  di  cui  all'art.  8, comma 1, del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502, successive
          modifiche e integrazioni".
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 1, lettera d), della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) b) c) (omissis);
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              - La  legge  12 giugno  1990,  n.  146, come modificata
          dalla   legge   11 aprile   2000,   n.   83,  reca:  "Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona
          costituzionalmente  tutelati. Istituzione della Commissione
          di garanzia dell'attuazione della legge.".

          Nota all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modificazioni e
          integrazioni   (Riordino   della   disciplina   in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n, 421), e' il seguente:
              "Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazioni   assistenziali).  -  1.  Il  rapporto  tra  il
          Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
          e  i  pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
          convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
          9,   della   legge   30 dicembre   1991,  n.  412,  con  le
          organizzazioni    sindacali    di    categoria maggiormente
          rappresentative  in  campo nazionale. La rappresentativita'
          delle  organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
          associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
          principi:
                a) prevedere  che la scelta del medico e' liberamente
          effettuata   dall'assistito,  nel  rispetto  di  un  limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata;
                b) regolamentare  la  possibilita'  di  revoca  della
          scelta  da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
          la  ricusazione  della  scelta da parte del medico, qualora
          ricorrano     eccezionali    e    accertati    motivi    di
          incompatibilita';
                c) disciplinare   gli   ambiti   e  le  modalita'  di
          esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
          complessivamente   dedicato   alle   attivita'   in  libera
          professione  non  rechi  pregiudizio al corretto e puntuale
          svolgimento  degli obblighi del medico, nello studio medico
          e  al  domicilio  del  paziente;  le prestazioni offerte in
          attivita'  libero-professionale  siano definite nell'ambito
          della   convenzione,   anche   al   fine  di  escludere  la
          coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
          alla   lettera  d);  il  medico  sia  tenuto  a  comunicare
          all'azienda  unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
          in  libera  professione,  indicandone  sede  ed  orario  di
          svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
          sia   prevista  una  preferenza  nell'accesso  a  tutte  le
          attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
          favore    dei   medici   che   non   esercitano   attivita'
          libero-professionale  strutturata  nei confronti dei propri
          assistiti.  Fino  alla stipula della nuova convenzione sono
          fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
          termali.  In  ogni  caso,  il  non  dovuto pagamento, anche
          parziale,   di   prestazioni   da  parte  dell'assistito  o
          l'esercizio  di  attivita' libero-professionale al di fuori
          delle  modalita'  e  dei  limiti previsti dalla convenzione
          comportano     l'immediata    cessazione    del    rapporto
          convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
                d) ridefinire  la struttura del compenso spettante al
          medico,  prevedendo  una  quota  fissa per ciascun soggetto
          iscritto  alla  sua  lista,  corrisposta su base annuale in
          rapporto  alle  funzioni definite in convenzione; una quota
          variabile   in   considerazione  del  raggiungimento  degli
          obiettivi   previsti  dai  programmi  di  attivita'  e  del
          rispetto  dei  conseguenti  livelli di spesa programmati di
          cui  alla lettera f); una quota variabile in considerazione
          dei  compensi  per  le  prestazioni e le attivita' previste
          negli  accordi  nazionali e regionali, in quanto funzionali
          allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
                e) garantire  l'attivita'  assistenziale per l'intero
          arco  della  giornata  e per tutti i giorni della settimana
          attraverso  il  coordinamento  operativo  e  l'integrazione
          professionale,  nel  rispetto  degli  obblighi  individuali
          derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei
          medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
          della   guardia   medica  e  della  medicina  dei  servizi,
          attraverso   lo   sviluppo   di  forme  di  associazionismo
          professionale   e   la   organizzazione   distrettuale  del
          servizio;
                f) prevedere  le  modalita'  attraverso  le  quali le
          unita'  sanitarie  locali,  sulla base della programmazione
          regionale   e   nell'ambito   degli   indirizzi  nazionali,
          individuano   gli  obiettivi,  concordano  i  programmi  di
          attivita'  e  definiscono  i  conseguenti  livelli di spesa
          programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
          gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;
                g) disciplinare  le  modalita'  di partecipazione dei
          medici  alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
          attivita'   del   distretto   e   alla  verifica  del  loro
          raggiungimento;
                h) disciplinare  l'accesso alle funzioni di medico di
          medicina  generale del servizio sanitario nazionale secondo
          parametri  definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
          modo  che  l'accesso  medesimo  sia  consentito  ai  medici
          forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del
          decreto   legislativo  17 agosto  1999,  n.  368  o  titolo
          equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale
          evidenzi  i medici forniti dell'attestato o del diploma, al
          fine  di riservare loro una percentuale prevalente di posti
          in  sede  di  copertura  delle  zone carenti ferma restando
          l'attribuzione  agli  stessi  di un adeguato punteggio, che
          tenga  conto anche dello specifico impegno richiesto per il
          conseguimento dell'attestato;
                i) regolare   la  partecipazione  di  tali  medici  a
          societa',  anche  cooperative,  anche  al fine di prevenire
          l'emergere  di  conflitti  di  interesse  con  le  funzioni
          attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
          atto;
                l) prevedere  la  possibilita' di stabilire specifici
          accordi  con i medici gia' titolari di convenzione operanti
          in  forma  associata,  secondo  modalita'  e in funzione di
          specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
                m) prevedere  le  modalita'  con  cui  la convenzione
          possa    essere    sospesa,   qualora   nell'ambito   della
          integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
          di  libera  scelta  nella  organizzazione  distrettuale, le
          unita'   sanitarie   locali  attribuiscano  a  tali  medici
          l'incarico  di  direttore  di  distretto  o altri incarichi
          temporanei  ritenuti  inconciliabili  con  il  mantenimento
          della convenzione.
              1-bis.  Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
          ospedaliere,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal comma 1,
          utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore
          di  incarico  svolte  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto  legislativo  7 dicembre  1993,  n.  517,  i medici
          addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
          di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
          stipulate  ai  sensi  dell'art.  48 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
          del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
          possono  individuare  aree  di  attivita'  della  emergenza
          territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
          miglioramento  dei  servizi, richiedono l'instaurarsi di un
          rapporto  d'impiego.  A  questi  fini, i medici in servizio
          alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto legislativo
          19 giugno  1999,  n. 229, addetti a tali attivita', i quali
          al  31 dicembre  1998 risultavano titolari di un incarico a
          tempo  indeterminato  da  almeno cinque anni, o comunque al
          compimento   del   quinto   anno   di   incarico   a  tempo
          indeterminato,   sono   inquadrati   a  domanda  nel  ruolo
          sanitario,  nei  limiti dei posti delle dotazioni organiche
          definite  e  approvate  nel  rispetto  dei  principi di cui
          all'art.  6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          e  successive  modificazioni e previo giudizio di idoneita'
          secondo  le  procedure di cui al decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more
          del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere
          adeguate  forme  di  integrazione  dei medici convenzionati
          addetti   alla   emergenza   sanitaria   territoriale   con
          l'attivita'  dei  servizi  del sistema di emergenza-urgenza
          secondo  criteri  di flessibilita' operativa, incluse forme
          di mobilita' interaziendale.
              2.  Il  rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
          disciplinato  da  convenzioni  di durata triennale conformi
          agli   accordi   collettivi  nazionali  stipulati  a  norma
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          con  le  organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
          rappresentative  in  campo  nazionale. Detti accordi devono
          tener conto dei seguenti principi:
                a) le    farmacie   pubbliche   e   private   erogano
          l'assistenza  farmaceutica per conto delle unita' sanitarie
          locali    del    territorio   regionale   dispensando,   su
          presentazione   della   ricetta   del  medico,  specialita'
          medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi
          medicochirurgici  e  altri  prodotti sanitari erogabili dal
          Servizio   sanitario  nazionale  nei  limiti  previsti  dai
          livelli di assistenza;
                b) per  il  servizio  di cui alla lettera a) l'unita'
          sanitaria  locale  corrisponde  alla farmacia il prezzo del
          prodotto   erogato,  al  netto  della  eventuale  quota  di
          partecipazione  alla  spesa  dovuta dall'assistito. Ai fini
          della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
          della   ricetta   corredata   del   bollino   o   di  altra
          documentazione      comprovante     l'avvenuta     consegna
          all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
          fissato  dagli  accordi  regionali  di  cui alla successiva
          lettera   c)  non  possono  essere  riconosciuti  interessi
          superiore a quelli legali;
                c) demandare  ad  accordi  di  livello  regionale  la
          disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
          i   tempi   dei   pagamenti   dei   corrispettivi   nonche'
          l'individuazione  di  modalita' differenziate di erogazione
          delle     prestazioni    finalizzate    al    miglioramento
          dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
          anche  in  deroga a quanto previsto alla precedente lettera
          b),  e  le  modalita'  di  collaborazione delle farmacie in
          programmi   particolari   nell'ambito  delle  attivita'  di
          emergenza,   di  farmacovigilanza,  di  informazione  e  di
          educazione sanitaria.
              2-bis.  Con  atto di indirizzo e coordinamento, emanato
          ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
          individuati i criteri per la valutazione:
                a) del  servizio  prestato  in  regime  convenzionale
          dagli   specialisti  ambulatoriali  medici  e  delle  altre
          professionalita'  sanitarie,  al fine dell'attribuzione del
          trattamento  giuridico  ed economico ai soggetti inquadrati
          in  ruolo  ai  sensi  dell'art.  34 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449;
                b) per  lo  stesso  fine,  del  servizio  prestato in
          regime convenzionale dai medici della guardia medica, della
          emergenza  territoriale  e  della  medicina dei servizi nel
          caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
          il  rapporto  di  impiego  ai  sensi  del  comma  1-bis del
          presente  articolo  sia  nel  testo  modificato dal decreto
          legislativo   7 dicembre   1993,  n.  517,  sia  nel  testo
          introdotto  dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
          a   tali   medici   e'  data  facolta'  di  optare  per  il
          mantenimento  della  posizione assicurativa gia' costituita
          presso  l'Ente  nazionale  previdenza  ed assistenza medici
          (ENPAM);  tale  opzione  deve  essere esercitata al momento
          dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
          comma  e'  valutato  con riferimento all'orario settimanale
          svolto  rapportato  a  quello  dei  medici  e  delle  altre
          professionalita'   sanitarie   dipendenti   dalla   azienda
          sanitaria.
              2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  e'
          istituita,   senza   oneri   a   carico  dello  Stato,  una
          commissione  composta da rappresentanti dei Ministeri della
          sanita',  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e  del  lavoro  e  della previdenza sociale e da
          rappresentanti   regionali   designati   dalla   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  al fine di
          individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione
          al  personale  a  rapporto convenzionale, di cui all'art. 8
          del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, come
          modificato  dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
          dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'art. 15-nonies
          dello  stesso  decreto avvenga senza oneri per il personale
          medesimo.  L'efficacia  della  disposizione di cui all'art.
          15-nonies,  comma  3,  del  decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502,  come  introdotto  dall'art. 13 del decreto
          legislativo  19 giugno  1999,  n. 229, e' sospesa fino alla
          attuazione  dei provvedimenti collegati alle determinazioni
          della Commissione di cui al presente comma.
              3.  Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
          valutare  sotto  il  profilo  deontologico  i comportamenti
          degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
          siano  resi  inadempienti  agli  obblighi  convenzionali. I
          ricorsi  avverso  le  sanzioni comminate dagli Ordini o dai
          Collegi  sono  decisi  dalla  Commissione  centrale per gli
          esercenti le professioni sanitarie.
              4.  Ferma  restando  la  competenza  delle  regioni  in
          materia  di  autorizzazione  e  vigilanza sulle istituzioni
          sanitarie   private,  a  norma  dell'art.  43  della  legge
          23 dicembre   1978,   n.  833,  con  atto  di  indirizzo  e
          coordinamento,   emanato   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome,  sentito  il  Consiglio  superiore  di
          sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
          e  organizzativi  minimi  richesti  per  l'esercizio  delle
          attivita'  sanitarie  da  parte delle strutture pubbliche e
          private  e  la  periodicita' dei controlli sulla permanenza
          dei  requisiti  stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento
          e'  emanato  entro  il  31 dicembre  1993  nel rispetto dei
          seguenti criteri e principi direttivi:
                a) garantire   il   perseguimento   degli   obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale;
                b) garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 dicembre  1992,  concernente la "Definizione dei livelli
          uniformi   di   assistenza   sanitaria"  ovvero  dal  Piano
          sanitario  nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
          4, lettera b);
                c) assicurare  l'adeguamento  delle strutture e delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
                d) assicurare   l'applicazione   delle   disposizioni
          comunitarie in materia;
                e) garantire  l'osservanza  delle  norme nazionali in
          materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
          protezione   acustica,   sicurezza  elettrica,  continuita'
          elettrica,  sicurezza  antinfortunistica, igiene dei luoghi
          di   lavoro,   protezione   dalle   radiazioni  ionizzanti,
          eliminazione  delle  barriere  architettoniche, smaltimento
          dei   rifiuti,   condizioni  microclimatiche,  impianti  di
          distribuzione  dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
          di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
          utenti del servizio;
                f) prevedere    l'articolazione    delle    strutture
          sanitarie   in   classi  differenziate  in  relazione  alla
          tipologia delle prestazioni erogabili;
                g) prevedere  l'obbligo  di  controllo della qualita'
          delle prestazioni erogate;
                h) definire   i   termini   per  l'adeguamento  delle
          strutture   e   dei   presidi   gia'   autorizzati   e  per
          l'aggiornamento  dei requisiti minimi, al fine di garantire
          un   adeguato   livello   di   qualita'  delle  prestazioni
          compatibilmente con le risorse a disposizione.
              5. (Abrogato).
              6. (Abrogato).
              7. (Abrogato).
              8.  Le  unita'  sanitarie  locali,  in  deroga a quanto
          previsto   dai  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano  il
          personale  sanitario  in  servizio  alla data di entrata in
          vigore  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
          sensi   dei   decreti   del   Presidente  della  Repubblica
          28 settembre  1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
          1992,  n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
          il  suddetto  personale valgono le convenzioni stipulate ai
          sensi  dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
          Entro  il  triennio  indicato al comma 7 le regioni possono
          inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
          fini    del    miglioramento    del   servizio   richiedano
          l'instaurarsi  di  un  rapporto  d'impiego. A questi fini i
          medici  specialistici  ambulatoriali  di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
          alla  data  del  31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
          attivita'  ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
          orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
          medesima   data   non   avevano   altro  tipo  di  rapporto
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario nazionale o con
          altre  istituzioni  pubbliche o private, sono inquadrati, a
          domanda,  previo  giudizio  di idoneita', nel primo livello
          dirigenziale   del   ruolo   medico  in  soprannumero.  Con
          regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
          n.  517,  ai  sensi  dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n.
          400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
          del  Ministro  della sanita' di concerto con i Ministri del
          tesoro  e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
          le  procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi
          di   idoneita'.   In   sede   di   revisione  dei  rapporti
          convenzionali   in  atto,  l'accordo  collettivo  nazionale
          disciplina   l'adeguamento   dei   rapporti  medesimi  alle
          esigenze    di    flessibilita'   operativa,   incluse   la
          riorganizzazione  degli  orari  e  le  forme  di  mobilita'
          interaziendale,  nonche'  i  criteri  di integrazione dello
          specialista  ambulatoriale  nella  assistenza distrettuale.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  34  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449.
              8-bis.  I  medici  che  frequentano il secondo anno del
          corso biennale di formazione specifica in medicina generale
          possono  presentare,  nei  termini  stabiliti,  domanda per
          l'inclusione   nella   graduatoria   regionale  dei  medici
          aspiranti  alla  assegnazione  degli  incarichi di medicina
          generale,  autocertificando  la frequenza al corso, qualora
          il  corso  non sia concluso e il relativo attestato non sia
          stato  rilasciato  entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a
          causa  del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato
          di    superamento    del   corso   biennale   e'   prodotto
          dall'interessato,  durante  il  periodo  di validita' della
          graduatoria   regionale,   unitamente   alla   domanda   di
          assegnazione  delle  zone carenti. Il mancato conseguimento
          dell'attestato  comporta la cancellazione dalla graduatoria
          regionale.
              9. (Abrogato).