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LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 11-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2016)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                     Promulga la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1 
Delega al  Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
produttivi strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
                        attivita' produttive 
 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta
dell'interessato, possono  essere  realizzati,  in  base  a  semplice
denuncia  di  inizio  attivita',  ai  sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2,
comma 60,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni: 
    a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7,
del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398; 
    b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione  e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del  calcolo
della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie  per
l'adeguamento alla normativa antisismica; 
    c)  gli  interventi  ora  sottoposti  a  concessione,   se   sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e  costruttive,
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal  consiglio
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi  che  sono  stati
approvati anteriormente all'entrata in vigore della  presente  legge,
l'atto di ricognizione dei piani di attuazione  deve  avvenire  entro
trenta giorni dalla  richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si
prescinde  dall'atto  di  ricognizione,  purche'   il   progetto   di
costruzione venga accompagnato da apposita  relazione  tecnica  nella
quale  venga  asseverata  l'esistenza  di  piani  attuativi  con   le
caratteristiche sopra menzionate; 
    d)  i  sopralzi,  le  addizioni,  gli  ampliamenti  e  le   nuove
edificazioni in diretta esecuzione di  idonei  strumenti  urbanistici
diversi da quelli indicati  alla  lettera  c),  ma  recanti  analoghe
previsioni di dettaglio. 
  7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di  versare  il  contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione. 
  8. La  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  6  che
riguardino  immobili  sottoposti   a   tutela   storico-artistica   o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al  preventivo  rilascio  del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle  disposizioni  di  legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo  unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
  9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa
amministrazione  comunale,  il  termine  di  venti  giorni   per   la
presentazione  della  denuncia  di  inizio  dell'attivita',  di   cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  398,
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto  non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
  10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione  comunale,  ove
il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio  comunale  convoca  una
conferenza di servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,
14-quater  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive
modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione  della
denuncia  di   inizio   dell'attivita'   decorre   dall'esito   della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva  di
effetti. 
  11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, e' abrogato. 
  12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni  a
statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi  regionali
emanate prima della data di entrata in vigore  della  presente  legge
siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c)  e  d)
del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive
e differenti presupposti urbanistici. Le regioni a statuto  ordinario
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui al periodo precedente. 
  13. E' fatta in ogni caso salva la potesta'  legislativa  esclusiva
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano. 
  14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003,  un
decreto  legislativo  volto  a  introdurre  nel  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
all'articolo 7  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  e  successive
modificazioni, le modifiche  strettamente  necessarie  per  adeguarlo
alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13. 
  15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti  la
cui classificazione  e'  stata  modificata  con  la  decisione  della
Commissione  europea  2001/118/CE  del  16  gennaio  2001   inoltrano
richiesta all'ente competente, entro trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.
22, e successive modificazioni, o iscrizione ai  sensi  dell'articolo
30 del medesimo decreto legislativo, indicando  i  nuovi  codici  dei
rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' di gestione dei
rifiuti. L'attivita' puo' essere proseguita fino  all'emanazione  del
conseguente provvedimento da parte dell'ente competente  al  rilascio
delle  autorizzazioni  o  iscrizioni  di  cui   al   citato   decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non  sono  soggette
alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attivita' gia'  in
essere. 
  16.  Con  riferimento  alle  competenze  delle  regioni,   di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22  del  1997,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le  regioni
emanano norme affinche' gli uffici  pubblici  coprano  il  fabbisogno
annuale di manufatti in  plastica  con  una  quota  di  manufatti  in
plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso. 
  17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1,  lettera
f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n.  22  del  1997,  si
interpretano nel senso che le  terre  e  rocce  da  scavo,  anche  di
gallerie,  non  costituiscono  rifiuti  e  sono,   percio',   escluse
dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel
caso in cui , anche quando contaminate, durante il ciclo  produttivo,
da sostanze inquinanti  derivanti  dalle  attivita'  di  escavazione,
perforazione e costruzione  siano  utilizzate,  senza  trasformazioni
preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto sottoposto  a
VIA ovvero, qualora  non  sottoposto  a  VIA,  secondo  le  modalita'
previste  nel  progetto   approvato   dall'autorita'   amministrativa
competente previo parere dell'ARPA , sempreche' la composizione media
dell'intera massa  non  presenti  una  concentrazione  di  inquinanti
superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.(5a) 
  18. Il  rispetto  dei  limiti  di  cui  al  comma  17  puo'  essere
verificato in accordo  alle  previsioni  progettuali  anche  mediante
accertamenti sui siti di  destinazione  dei  materiali  da  scavo.  I
limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1,  tabella
1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999,
n.  471,  e  successive  modificazioni,  salvo  che  la  destinazione
urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.(5a) 
  19. Per i materiali di cui al comma 17  si  intende  per  effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati  e  macinati  anche  la
destinazione a differenti cicli di  produzione  industriale,  purche'
sia  progettualmente   previsto   l'utilizzo   di   tali   materiali,
intendendosi per tale anche  il  riempimento  delle  cave  coltivate,
nonche'  la  ricollocazione  in  altro  sito,  a   qualsiasi   titolo
autorizzata dall'autorita' amministrativa competente previo,  ove  il
relativo progetto non sia sottoposto a  VIA,  parere  dell'ARPA  ,  a
condizione che siano rispettati i limiti di cui  al  comma  18  e  la
ricollocazione sia effettuata  secondo  modalita'  di  rimodellazione
ambientale del territorio interessato. Qualora i materiali di cui  al
comma  17  siano  destinati  a   differenti   cicli   di   produzione
industriale, le autorita' amministrative competenti ad esercitare  le
funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi  cicli,  provvedono  a
verificare, senza oneri aggiuntivi per  la  finanza  pubblica,  anche
mediante  l'effettuazione   di   controlli   periodici,   l'effettiva
destinazione  all'uso  autorizzato  dei   materiali;   a   tal   fine
l'utilizzatore e' tenuto  a  documentarne  provenienza,  quantita'  e
specifica destinazione.(5a) 
 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 dicembre 2001 
 
 
                               CIAMPI 
 
 
 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
Marzano, Ministro delle attivita' produttive 
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
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AGGIORNAMENTO (5a) 
  Il D.L. 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, nel modificare l'art. 23  della  L.
31 ottobre 2003, n. 306 ha disposto (con l'art. 23-octies,  comma  1)
che quest'ultimo articolo si applica ai lavori in corso alla data del
30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.