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LEGGE 29 novembre 2001, n. 436

Utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304.

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2003)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-6-2003
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2 del
decreto-legge  28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   27   ottobre   2000,   n.   304,  gli  interventi  di
riqualificazione  urbana  e  di  restauro delle opere e dei monumenti
piu'  significativi  della  citta'  di  Palermo gia' deliberati dalla
Commissione  speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del 21 febbraio 2000,
nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli
interventi  volti  a  garantire  la sicurezza di strutture a rischio,
sono   completati   o  realizzati  ((entro  il  31  dicembre  2003)),
nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.