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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001, n. 427

Regolamento recante proroga del termine di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-12-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ed  in  particolare
l'articolo   74-quater   inserito   dall'articolo   18   del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina   dell'imposta   sugli   spettacoli,   ed  in  particolare
l'articolo   15,   come   sostituito  dall'articolo  10  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.  696,  recante  norme  per la semplificazione degli adempimenti di
certificazione dei corrispettivi;
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.  442, concernente la disciplina delle opzioni in materia d'imposta
sul valore aggiunto e di imposte dirette;
  Visti  gli  articoli  10  e  18 del decreto legislativo 26 febbraio
1999,  n. 60, d'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante
delega  al  Governo  per  la  revisione  della disciplina concernente
l'imposta sugli spettacoli;
  Visto  il  regolamento,  emanato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1999,  n.  544, recante disposizioni per la
semplificazione   degli   adempimenti  dei  contribuenti  in  materia
d'imposta sugli intrattenimenti;
  Visti  i  regolamenti,  emanati  con i decreti del Presidente della
Repubblica  19  giugno  2000,  n.  177,  e  29 dicembre 2000, n. 416,
recanti la proroga del termine di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata nella
riunione del 26 ottobre 2001;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                         Proroga dei termini
  1.  Il  termine  per  l'installazione  degli  apparecchi misuratori
fiscali  o  delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei
titoli  d'accesso,  di  cui  all'articolo  11 del regolamento recante
norme  per  la  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
materia  d'imposta  sugli  intrattenimenti,  emanato  con decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al
1 luglio 2002.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro  dell'e-conomia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 172
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art,  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  dell'art.  11  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30  dicembre  1999, n. 544, e' riportato
          nelle note all'art. 1.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 17, comma 2, della
          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari generali.".
              - Si trascrive il testo dell'art. 74-quater del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          recante:  "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto", inserito dall'art. 18 del decreto legislativo 26
          febbraio 1999, n. 60:
              "Art.   74-quater   (Disposizioni   per   le  attivita'
          spettacolistiche).  - 1. Le prestazioni di servizi indicate
          nella  tabella  C  allegata al presente decreto, incluse le
          operazioni  ad  esse  accessorie, salvo quanto stabilito al
          comma  5,  si  considerano effettuate nel momento in cui ha
          inizio  l'esecuzione  delle  manifestazioni,  ad  eccezione
          delle  operazioni  eseguite  in  abbonamento  per  le quali
          l'imposta    e'   dovuta   all'atto   del   pagamento   del
          corrispettivo.
              2.  Per  le  operazioni  di  cui  al comma 1 le imprese
          assolvono  gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
          con  il  rilascio  di  un titolo di accesso emesso mediante
          apparecchi  misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
          automatizzate  nel  rispetto  della  disciplina di cui alla
          legge  26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
          per  tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
          svolge  la  manifestazione  spettacolistica.  Dal titolo di
          accesso    deve    risultare   la   natura   dell'attivita'
          spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
          il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento  identificativo delle
          attivita'  di  spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
          titoli  di  accesso  possono essere emessi mediante sistemi
          elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
          Ministero  delle  finanze con proprio decreto stabilisce le
          caratteristiche  tecniche,  i  criteri  e  le modalita' per
          l'emissione dei titoli di accesso.
              4.  Per  le attivita' di cui alla tabella C organizzate
          in   modo   saltuario  od  occasionale,  deve  essere  data
          preventiva  comunicazione  delle manifestazioni programmate
          al  concessionario  di  cui  all'art.  17  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,
          competente  in  relazione  al  luogo  in  cui  si svolge la
          manifestazione.
              5.  I  soggetti  che  effettuano spettacoli viaggianti,
          nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
          tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
          precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
          superiore  a cinquanta milioni di lire, determinano la base
          imponibile  nella  misura  del  50 per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   riscossi,   con  totale
          indetraibilita'  dell'imposta  assolta  sugli acquisti, con
          esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
          associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro
          che  optano  per  l'applicazione  delle disposizioni di cui
          alla  legge  16  dicembre  1991,  n.  398.  Gli adempimenti
          contabili   previsti   per   i   suddetti   soggetti   sono
          disciplinati  con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
          3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
          facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
          ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10  novembre  1997, n. 442; l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio.
              6.  Per  le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
          per  le  attivita'  svolte  dai  soggetti  che  optano  per
          l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla legge 16
          dicembre  1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  il  concessionario  di  cui  all'art. 17 del medesimo
          decreto  coopera,  ai  sensi  dell'art.  52, con gli uffici
          delle  entrate  anche  attraverso  il controllo contestuale
          delle  modalita'  di  svolgimento delle manifestazioni, ivi
          compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
          d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
          al   fine   di   acquisire   e   reperire   elementi  utili
          all'accertamento  dell'imposta  ed  alla  repressione delle
          violazioni  procedendo di propria iniziativa o su richiesta
          dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
          operazioni  di  accesso,  ispezione  e  verifica secondo le
          norme  e  con  le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
          agli   uffici   stessi   i  relativi  processi  verbali  di
          constatazione.   Si   rendono   applicabili   le  norme  di
          coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
          facolta'  di  cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
          del  concessionario  di  cui  all'art.  17  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, con
          rapporto  professionale  esclusivo, previamente individuato
          in  base  al  possesso  di  una  adeguata  qualificazione e
          inserito  in  apposito elenco comunicato al Ministero delle
          finanze.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministero delle
          finanze  sono  stabilite  le modalita' per la fornitura dei
          dati  tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
          il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali il
          concessionario  di  cui  al predetto art. 17 del decreto n.
          640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 18, 22 e 37 dello
          stesso decreto n. 640 del 1972.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 15 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,
          recante:   "Imposta   sugli  spettacoli",  come  sostituito
          dall'art.  10  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
          60.
              "Art.   15   (Semplificazione   degli  adempimenti  dei
          contribuenti).  -  1.  Per  quanto riguarda gli adempimenti
          contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art.
          2,  nonche'  per  le  modalita'  ed  i termini di pagamento
          dell'imposta  liquidata  ai sensi degli articoli precedenti
          si  applica  l'art.  3,  comma 136, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662".
              -  Per  opportuna  conoscenza  si precisa che, ai sensi
          dell'art. 2 (Soggetti d'imposta) del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 640. "E' soggetto
          d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre
          attivita'  di cui alla tariffa allegata al presente decreto
          ovvero esercita case da gioco.
              Nei  casi  in  cui  l'esercizio  di  case  da  gioco e'
          riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto
          d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione
          degli  adempimenti  di certificazione dei corrispettivi, e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30 del 6
          febbraio 1997.
              -  Si  trascrive,  inoltre, il testo dell'art. 3, comma
          136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
              "136.   Al   fine   della   razionalizzazione  e  della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
          dei  contribuenti  sono  disciplinati  con  regolamenti  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400, tenuto conto dell'adozione di nuove
          tecnologie  per  il  trattamento  e  la conservazione delle
          informazioni  e  del  progressivo  sviluppo  degli studi di
          settore.".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre  1997, n. 442, recante norme per il riordino della
          disciplina  delle  opzioni in materia di imposta sul valore
          aggiunto  e  di  imposte dirette, e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
              -  L'art.  10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
          n.    60,    recante:   "Istituzione   dell'imposta   sugli
          intrattenimenti,  in  attuazione della legge 3 agosto 1998,
          n.  288,  nonche'  modifiche  alla  disciplina dell'imposta
          sugli  spettacoli  di  cui  ai decreti del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente
          al  settore  dello  spettacolo, degli intrattenimenti e dei
          giochi,  ha sostituito l'art. 15 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
              -   L'art.  18  dello  stesso  decreto  legislativo  ha
          introdotto,  dopo  l'art. 74-ter del decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'art. 74-quater
          (Disposizioni per le attivita' spettacolistiche).
              -  Per  il  testo  degli  articoli  15  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  640/1972 e 74-quater del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633/1972 vedi
          sopra.
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre   1999,   n.   544,   recante:   "Norme   per   la
          semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti,  in
          materia   di   imposta  sugli  intrattenimenti",  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
          2000.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del
          19  giugno 2000 recante proroga del termine di cui all'art.
          11  del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
          1999,   n.   544,   in  materia  di  semplificazione  degli
          adempimenti  relativi all'imposta sugli intrattenimenti, e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 152 del 1
          luglio 2000.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del
          29  dicembre  2000  recante  norme  di  proroga del termine
          stabilito  dall'art. 11 del regolamento emanato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
          per  l'installazione  degli apparecchi misuratori fiscali e
          delle  biglietterie  automatizzate idonei all'emissione dei
          titoli  di  accesso per la certificazione dei corrispettivi
          relativi      ai     settori     dello     spettacolo     e
          dell'intrattenimento,  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 11 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  dicembre  1999,  n. 544,
          recante  norme per la semplificazione degli adempimenti dei
          contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti:
              "Art.  11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1.
          I  soggetti  di  cui  all'art.  74-quater  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          quelli  previsti  dall'art.  2  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
          dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora
          alla  data  del  1  gennaio  2000  non  siano  dotati degli
          appositi   apparecchi  misuratori  fiscali  o  biglietterie
          automatizzate,  emettono  i titoli di accesso a partire dal
          giorno  dell'installazione  dell'apparecchio da effettuare,
          in  ogni  caso,  entro  il  1 ottobre 2001. In tale periodo
          certificano   i   corri-spettivi  mediante  rilascio  della
          ricevuta  fiscale  di  cui all'art. 8 della legge 10 maggio
          1976,   n.   249,  o  dello  scontrino  fiscale  manuale  o
          prestampato  a  tagli  fissi di cui al decreto del Ministro
          delle  finanze  30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti
          il  contrassegno  del concessionario di cui all'art. 17 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e
          la  numerazione  progressiva,  provvedono ai corrispondenti
          adempimenti  contabili  previsti dai decreti del Presidente
          della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.
              2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000. Il
          presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello Stato, sara
          inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi
          della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque
          spetti di osservarlo e di farlo osservare".