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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2001, n. 425

Regolamento di attuazione della direttiva 2000/27/CE, che modifica la direttiva 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-12-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che
modifica  la  direttiva  93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993,
recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei
pesci;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
4;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
263,  concernente regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE
recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei
pesci;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro della salute;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica 3 luglio 1997,
                                n.263
  1  .  Al  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
263, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  6,  comma  1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
      "a)  la rimozione di tutti i pesci secondo un piano predisposto
dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione europea;";
    b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  14.  - 1. E' vietata la vaccinazione dei pesci contro le
malattie  dell'elenco  II  nelle  zone  riconosciute  o nelle aziende
riconosciute  ubicate  nelle  zone  non  riconosciute  e nelle zone o
aziende  che  abbiano gia' avviato le procedure per il riconoscimento
previste  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 novembre
1992,  n.  555,  e  successive  modifiche, nonche' contro le malattie
dell'elenco I.
  2.  In deroga al comma 1 il Ministero della salute puo' autorizzare
la  vaccinazione in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia
dell'elenco  I  a  condizione  che le modalita' di vaccinazione siano
precisate nel programma di intervento approvato a norma dell'articolo
15 e che sia tenuto conto dei criteri fissati nell'allegato E.
  3.  In  caso  di  riesame,  in  sede  comunitaria, della disciplina
relativa  alla  vaccinazione,  il  Ministero  della  salute adotta le
conseguenti misure tecniche di adeguamento.";
    c) dopo l'allegato D e' aggiunto il seguente:
                             "Allegato E
               Criteri per i programmi di vaccinazione
  I programmi di vaccinazione devono contenere almeno le informazioni
seguenti:
    1)  situazione  della  malattia  che  giustifica  la richiesta di
vaccinazione;
    2)  informazioni  sulle  zone  costiere e su quelle continentali,
sulle  localita'  e  sulle  aziende  in  cui  puo' essere eseguita la
vaccinazione:  tali zone non potranno in nessun caso estendersi oltre
i  limiti  della zona infetta e, se necessario, della zona cuscinetto
creata intorno alla zona infetta;
    3)  informazioni  particolareggiate  sul  vaccino  da utilizzare,
incluso il tipo o i tipi di vaccino che possono essere utilizzati;
    4)   informazioni  particolareggiate  riguardanti  condizioni  di
impiego,  frequenza  di  vaccinazione  e  limiti  delle operazioni di
vaccinazione;
    5) criteri di sospensione della vaccinazione;
    6)  disposizioni per la tenuta di un registro delle operazioni di
vaccinazione;
    7)  disposizioni per limitare i movimenti dei pesci nella zona di
vaccinazione  e  per garantire che i pesci possano lasciare tale zona
solo  per  essere  abbattuti  e  destinati  al  consumo  umano  o, se
necessario, per essere distrutti;
    8)   qualsiasi   altra   disposizione   necessaria   in  caso  di
vaccinazione.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 ottobre 2001

                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Buttiglione,    Ministro   per   le
                                     politiche comunitarie
                                  Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 260
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  2000/27/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          114 del 13 maggio 2000.
              - La direttiva 93/53/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 175
          del 19 settembre 1993.
              -  La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994". L'art. 4 della succitata legge cosi' recita:
              "Art.  4  (Attuazione  di  direttive comunitarie in via
          regolamentare).  -  1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
          in  via  regolamentare,  a norma degli articoli 3, comma 1,
          lettera  c),  e  4  della  legge  9  marzo  1989, n. 86, le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando  anche  il  disposto dell'art. 5, comma 1, della
          citata legge n. 86 del 1989".
              Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 luglio
          1997,  n.  263,  reca:  "Misure comunitarie minime di lotta
          contro talune malattie dei pesci".

          Note all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 3
          luglio 1997, n. 263, vedi note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  6,  del  citato  decreto, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              "Art.  6.  -  1.  Non  appena  la presenza di una delle
          malattie  dell'elenco  I  e'  ufficialmente  confermata  il
          servizio   ufficiale   dispone,  oltre  a  quanto  previsto
          dall'art.  5, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure
          nell'azienda infetta:
                a)  la  rimozione  di  tutti i pesci secondo un piano
          predisposto   dal  servizio  ufficiale  e  approvato  dalla
          Commissione europea;
                b) la  pulizia  e  la disinfezione di tutte le vasche
          presenti  nelle  aziende  di terraferma, previo svuotamento
          dell'acqua,  che  deve  essere sottoposta ad un trattamento
          che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;
                c)   la   distruzione,   conformemente   al   decreto
          legislativo  14 dicembre  1992,  n. 508, sotto il controllo
          del servizio ufficiale, di tutte le uova, i gameti, i pesci
          morti  e  i pesci che presentano segni clinici di malattia,
          considerati materiali ad alto rischio;
                d) l'uccisione  e la distruzione, ai sensi del citato
          decreto legislativo n. 508 del 1992, sotto il controllo del
          servizio  ufficiale, dei pesci vivi oppure, per i pesci che
          hanno   raggiunto  le  dimensioni  commerciali  e  che  non
          presentano   alcun  segno  clinico  di  malattia,  il  loro
          abbattimento,  sotto  controllo  ufficiale,  ai  fini della
          commercializzazione  o  della trasformazione per il consumo
          umano.  In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede
          affinche':
                  1)   i  pesci  siano  immediatamente  abbattuti  ed
          eviscerati;
                  2)  le  operazioni  siano  effettuate  in  modo  da
          impedire la diffusione di agenti patogeni;
                  3)  le frattaglie ed i resti dei pesci, considerati
          materiali   ad   alto   rischio,  siano  sottoposti  ad  un
          trattamento  idoneo  alla distruzione degli agenti patogeni
          conformemente al decreto legislativo n. 508 del 1992;
                  4)  le  acque  utilizzate  siano  sottoposte  ad un
          trattamento   che   renda  inattivi  gli  eventuali  agenti
          patogeni;
                e) la  immediata  pulizia  e  la  disinfezione  delle
          vasche,  degli  impianti  e  delle  sostanze potenzialmente
          contaminati,  dopo  il  ritiro  dei pesci, delle uova e dei
          gameti.   Tali   operazioni   devono  avvenire  secondo  le
          istruzioni  impartite  dal  servizio  ufficiale  in modo da
          eliminare   gli   eventuali   rischi  di  diffusione  o  di
          sopravvivenza dell'agente patogeno;
                f)   la  distruzione  di  qualsiasi  materia  di  cui
          all'art.  5,  comma  2, lettera d), o l'effettuazione di un
          trattamento  atto  a  garantire la distruzione di qualsiasi
          agente patogeno;
                g) l'indagine  epizootologica, conformemente all'art.
          8,  comprendente  il  prelievo di campioni da sottoporre ad
          analisi di laboratorio.
              2. Tutte le aziende che si trovano nel bacino imbrifero
          o  nella  zona costiera in cui e' situata l'azienda infetta
          devono  essere sottoposte ad ispezioni sanitarie e, qualora
          vengano  accertati casi positivi, si applicano le misure di
          cui al comma 1.
              3.  Il  ripopolamento  dell'azienda  e' autorizzato dal
          servizio  ufficiale,  previa  ispezione delle operazioni di
          pulizia e disinfezione e dopo che sia trascorso un lasso di
          tempo  ritenuto  appropriato dallo stesso servizio, tale da
          garantire   l'eliminazione  completa  dell'agente  patogeno
          nonche'  l'eradicazione  di  altre  possibili infezioni nel
          medesimo bacino imbrifero.
              4.  Il  servizio  ufficiale  collabora  con  i  servizi
          ufficiali  di  altri Stati membri per garantire il rispetto
          delle  misure  di  cui  al  presente  articolo,  quando  e'
          necessaria una cooperazione per l'applicazione delle misure
          di  cui  all'art.  5,  comma  2,  lettere  a),  b), c) e d)
          adottate da un altro Stato membro.".