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DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411

Proroghe e differimenti di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. 09/01/2002, n.7).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2004)
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Testo in vigore dal: 27-11-2001
al: 9-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga  ed  al  differimento  di  termini  previsti  da disposizioni
legislative,   concernenti   adempimenti  di  soggetti  ed  organismi
pubblici,  al  fine  di  consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale
attuazione  dei  medesimi  adempimenti,  nonche'  per corrispondere a
pressanti esigenze sociali ed organizzative;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
differire  il  termine  di  entrata  in  vigore del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  al  fine di consentire alle amministrazioni
interessate  di  dotarsi  della  organizzazione indispensabile a fare
fronte alle nuove procedure ivi previste;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'economia  e  delle finanze, degli affari esteri, delle
comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per
la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo;
                                Emana
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                Comitati per gli italiani all'estero

  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero  (COMITES)  sono  rinviate rispetto alla scadenza prevista
dall'articolo  8  della  legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato
dall'articolo  9  della  legge  5  luglio 1990, n. 172. Tali elezioni
avranno luogo entro il 30 giugno 2003.
  2.  I  componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in
carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.