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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001, n. 404

Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonchè per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-12-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,    il   quale   stabilisce   che   la   semplificazione   e   la
razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati  con  regolamenti  da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma   2,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  tenuto  conto
dell'adozione   di   nuove   tecnologie   per  il  trattamento  e  la
conservazione  delle  informazioni  e  del progressivo sviluppo degli
studi di settore;
  Visto  l'articolo  16  del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.
505, il quale stabilisce che per gli adempimenti previsti dai decreti
legislativi  emanati  in  attuazione  dell'articolo  3 della legge 23
dicembre   1996,   n.   662,  resta  ferma  la  disposizione  di  cui
all'articolo  3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Visto  l'articolo  15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  il  quale  stabilisce  che gli atti, dati e documenti
formati  dalla  pubblica  amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche'   la   loro   archiviazione   e  trasmissione  con  strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, concernente
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il
quale  prescrive  che  i  soggetti  che  intraprendono l'esercizio di
un'impresa,  arte  o  professione  nel  territorio dello Stato devono
farne  dichiarazione in conformita' ad apposito modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'articolo  10  del  decreto  del  Ministro delle finanze 29
novembre  1978,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 335 del 30
novembre  1978,  il  quale  disciplina  gli  adempimenti  formali dei
soggetti che forniscono o utilizzano i documenti fiscali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.  442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni
in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,   e   successive   modificazioni,   recante   modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998,
concernente  modalita'  tecniche  di  trasmissione  telematica  delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15  marzo 1997, n. 59, ed in particolare, l'articolo 57
del predetto decreto n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle
agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate
sono  trasferiti  i rapporti giuridici, i poteri e le competenze gia'
attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;
  Visto,  inoltre,  l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300
del  1999,  il  quale  prevede  che  il  direttore dell'Agenzia delle
entrate   rappresenta   e   dirige  la  medesima,  emanando  tutti  i
provvedimenti  che  non  siano  attribuiti  ad  altri organi, nonche'
l'articolo  73 del citato decreto, il quale prevede, tra l'altro, che
con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono stabilite le date a
decorrere  dalle  quali  le  funzioni  svolte  dal  Ministero secondo
l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle agenzie;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il
quale  sono  state  disciplinate,  tra l'altro, le modalita' di avvio
delle  agenzie  fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto
decreto legislativo n. 300 del 1999;
  Atteso  che  occorre  proseguire  nell'opera  di  semplificazione e
razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme
tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente ed
a  tal  fine prevedere la trasmissione telematica delle dichiarazioni
prescritte   dall'articolo   35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  la possibilita' di
utilizzare  il  servizio  telematico per l'invio di documenti, atti e
istanze  all'Agenzia  delle entrate e per fruire di ulteriori servizi
con le stesse modalita';
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Presentazione,   trasmissione   e  ricezione  di  documenti  mediante
                         servizio telematico

  1. Nel testo del presente regolamento si intende:
    a)  per  decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni, concernente modalita' per la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
    b)  per  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. I  soggetti  di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-ter, del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998, possono presentare
direttamente  o  tramite  gli incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis  e 3, dello stesso decreto n. 322 del 1998, le dichiarazioni ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  inizio,  variazione  e
cessazione  attivita'  previste  dall'articolo  2, nonche' documenti,
atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli
tributi  ovvero  ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad
adempimenti   fiscali,   avvalendosi  del  servizio  di  collegamento
telematico   con   l'Agenzia   delle   entrate,compreso  il  servizio
telematico   Internet,   secondo   le   modalita'   previste  per  le
dichiarazioni  annuali  e  definite  dal  decreto del Ministero delle
finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni.
  3. Per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e
cessazione attivita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2;  gli  adempimenti  relativi  alla  fornitura  ed  all'utilizzo  di
documenti  fiscali sono assolti esclusivamente dalle tipografie e dai
rivenditori autorizzati con le modalita' indicate dall'articolo 3.
  4.  Con  successivi  provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate  possono  essere  individuate altre tipologie di documenti da
trasmettere  e  di  servizi da effettuare utilizzando il collegamento
telematico con l'Agenzia delle entrate.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.

          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 3, commi 2,
          2-bis,   2-ter  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322, "Regolamento recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e  all'imposta sul valore aggiunto",
          come  modificato  dall'art.  1  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
              "2.  La  dichiarazione  e' presentata in via telematica
          all'amministrazione  finanziaria, direttamente o tramite un
          incaricato  indicato  al  comma  3,  dalle  societa' di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, con capitale
          sociale  superiore  a  5  miliardi  di  lire al termine del
          periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a
          quello  in  cui  deve  essere  effettuata  la  trasmissione
          telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
          stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi
          di  lire  al  termine  del menzionato periodo di imposta. I
          soggetti  incaricati  di cui al comma 3, trasmettono in via
          telematica  le  dichiarazioni.  La  disposizione  di cui al
          primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di
          dipendenti  non  inferiore a 50. Il collegamento telematico
          con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
              2-bis.   Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
          societa'  o  ente  possiede  i  requisiti  di  cui al comma
          precedente,  la trasmissione telematica delle dichiarazioni
          di  soggetti  appartenenti al gruppo puo' essere effettuata
          da  uno  o  piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in
          possesso   dei   menzionati   requisiti.   Si   considerano
          appartenenti  al gruppo l'ente o la societa' controllante e
          le  societa'  da questi controllate come definite dall'art.
          43-ter,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              2-ter.  La  dichiarazione puo' essere presentata in via
          telematica  direttamente  da contribuenti diversi da quelli
          indicati nei commi 2 e 2-bis.
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
                a)    gli    iscritti    negli   albi   dei   dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;
                b)  i  soggetti  iscritti  alla data del 30 settembre
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          subcategoria  tributi,  in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
                c)   le   associazioni  sindacali  di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
                d)  i centri autorizzati di assistenza fiscale per le
          imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                e)  gli  altri incaricati individuati con decreto del
          Ministro delle finanze".
              - Il  decreto  ministeriale  31 luglio 1998, emanato ai
          sensi  dell'art.  12,  comma 11, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, disciplina
          le  modalita'  di tecniche di trasmissione telematica delle
          dichiarazioni.