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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 403

Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-12-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 6  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante   nuove   disposizioni   generali   sull'amministrazione  del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157, recante
attuazione  della  direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  giugno  2000, n. 150, recante disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni, ed in particolare l'articolo 15 il quale prevede che
con  regolamento  siano stabiliti i criteri per la individuazione dei
soggetti  professionali  da  invitare  alle  procedure  di selezione,
nonche'  per  la  determinazione  delle  remunerazioni  per i servizi
prestati;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  27  settembre  2000,  recante  programma  delle  iniziative  di
informazione  e  comunicazione  istituzionale  delle  amministrazioni
dello   Stato,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del
30 ottobre 2000;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
  Sentita  l'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni in data
21 marzo 2001;
  Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data
19 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 agosto 2001;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                                Emana

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per   "legge",   la  legge  7 giugno  2000,  n.  150,  recante
disciplina  delle  attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni;
    b) per "amministrazioni dello Stato", la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  i  Ministeri ed i soggetti a questi strumentali, e le
amministrazioni   autonome,   indicate   tra   i   soggetti   di  cui
all'articolo 1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
    c) per  "soggetti professionali esterni", i soggetti esterni alla
pubblica  amministrazione  che  possono partecipare alle procedure di
selezione   per  la  realizzazione  di  iniziative  di  comunicazione
istituzionale a carattere pubblicitario;
    d) per  "procedure  di selezione", le procedure individuate sulla
base  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 157, e successive
modificazioni;
    e) per  iniziative  di  "comunicazione  istituzionale a carattere
pubblicitario", le iniziative di comunicazione di cui all'articolo 1,
comma  4, della citata legge n. 150 del 2000, volte a dare diffusione
e  informativa  pubblica  alle  attivita' delle amministrazioni dello
Stato  attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ivi
comprese le affissioni.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - L'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
          recante:  "Nuove disposizioni generali sull'amministrazione
          del  patrimonio  e sulla contabilita' generale dello Stato"
          e' il seguente:
              "Art.   6. - Qualora,   per   speciali  ed  eccezionali
          circostanze,   che   dovranno   risultare  nel  decreto  di
          approvazione  del  contratto,  non possano essere utilmente
          seguite  le  forme  indicate  negli  articoli  3  e  4,  il
          contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
              Se  l'importo  previsto  superi  le  L. 150.000.000  il
          progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art.
          5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta
          contraente   sara',   ai   sensi   dell'articolo  medesimo,
          comunicato al Consiglio di Stato per il parere".
              - L'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
          il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c)   le  materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).".
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca:
          "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
          pubblici di servizi, e successive modificazioni".
              - L'art. 15 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante:
          "Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione   delle   pubbliche  amministrazioni"  e'  il
          seguente:
              "Art. 15 (Procedure di gara). - 1. Per la realizzazione
          delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere
          pubblicitario  la scelta dei soggetti professionali esterni
          e' effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art.
          6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto
          delle  disposizioni  del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n.  157.  A  tali  fini,  con  regolamento  da  emanare, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   e  successive  modificazioni,  entro  quarantacinque
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  sono  stabiliti i criteri per la individuazione dei
          soggetti   professionali  da  invitare  alle  procedure  di
          selezione,    nonche'    per    la   determinazione   delle
          remunerazioni  per i servizi prestati. A tali fini si tiene
          conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni".
              - La   direttiva   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  sul  programma delle iniziative di informazione e
          comunicazione  istituzionale  delle  amministrazioni  dello
          Stato e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre
          2000, n. 254.

          Note all'art. 1:
              - Il  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
          30 marzo    2001,   n.   165,   recante   "Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche" e' il seguente:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni  le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali   regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
              - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157,
          vedi note alle premesse.
              - Il  testo  del  comma 4 dell'art. 1 della gia' citata
          legge 7 giugno 2000, n. 150, e' il seguente:
              "4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto
          di   Stato,   di   segreto   d'ufficio,   di  tutela  della
          riservatezza   dei  dati  personali  e  in  conformita'  ai
          comportamenti  richiesti  dalle  carte  deontologiche, sono
          considerate  attivita'  di  informazione e di comunicazione
          istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero
          dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
                a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa,
          attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
                b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini alle
          collettivita'  e  ad  altri  enti attraverso ogni modalita'
          tecnica ed organizzativa;
                c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di
          ciascun ente".