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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 403

Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario.

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Testo in vigore dal: 1-12-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 6  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante   nuove   disposizioni   generali   sull'amministrazione  del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157, recante
attuazione  della  direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  giugno  2000, n. 150, recante disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni, ed in particolare l'articolo 15 il quale prevede che
con  regolamento  siano stabiliti i criteri per la individuazione dei
soggetti  professionali  da  invitare  alle  procedure  di selezione,
nonche'  per  la  determinazione  delle  remunerazioni  per i servizi
prestati;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  27  settembre  2000,  recante  programma  delle  iniziative  di
informazione  e  comunicazione  istituzionale  delle  amministrazioni
dello   Stato,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del
30 ottobre 2000;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
  Sentita  l'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni in data
21 marzo 2001;
  Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data
19 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 agosto 2001;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                                Emana

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per   "legge",   la  legge  7 giugno  2000,  n.  150,  recante
disciplina  delle  attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni;
    b) per "amministrazioni dello Stato", la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  i  Ministeri ed i soggetti a questi strumentali, e le
amministrazioni   autonome,   indicate   tra   i   soggetti   di  cui
all'articolo 1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
    c) per  "soggetti professionali esterni", i soggetti esterni alla
pubblica  amministrazione  che  possono partecipare alle procedure di
selezione   per  la  realizzazione  di  iniziative  di  comunicazione
istituzionale a carattere pubblicitario;
    d) per  "procedure  di selezione", le procedure individuate sulla
base  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 157, e successive
modificazioni;
    e) per  iniziative  di  "comunicazione  istituzionale a carattere
pubblicitario", le iniziative di comunicazione di cui all'articolo 1,
comma  4, della citata legge n. 150 del 2000, volte a dare diffusione
e  informativa  pubblica  alle  attivita' delle amministrazioni dello
Stato  attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ivi
comprese le affissioni.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 6  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante   nuove   disposizioni   generali   sull'amministrazione  del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157, recante
attuazione  della  direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  giugno  2000, n. 150, recante disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni, ed in particolare l'articolo 15 il quale prevede che
con  regolamento  siano stabiliti i criteri per la individuazione dei
soggetti  professionali  da  invitare  alle  procedure  di selezione,
nonche'  per  la  determinazione  delle  remunerazioni  per i servizi
prestati;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  27  settembre  2000,  recante  programma  delle  iniziative  di
informazione  e  comunicazione  istituzionale  delle  amministrazioni
dello   Stato,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del
30 ottobre 2000;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
  Sentita  l'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni in data
21 marzo 2001;
  Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data
19 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 agosto 2001;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                                Emana

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per   "legge",   la  legge  7 giugno  2000,  n.  150,  recante
disciplina  delle  attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni;
    b) per "amministrazioni dello Stato", la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  i  Ministeri ed i soggetti a questi strumentali, e le
amministrazioni   autonome,   indicate   tra   i   soggetti   di  cui
all'articolo 1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
    c) per  "soggetti professionali esterni", i soggetti esterni alla
pubblica  amministrazione  che  possono partecipare alle procedure di
selezione   per  la  realizzazione  di  iniziative  di  comunicazione
istituzionale a carattere pubblicitario;
    d) per  "procedure  di selezione", le procedure individuate sulla
base  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 157, e successive
modificazioni;
    e) per  iniziative  di  "comunicazione  istituzionale a carattere
pubblicitario", le iniziative di comunicazione di cui all'articolo 1,
comma  4, della citata legge n. 150 del 2000, volte a dare diffusione
e  informativa  pubblica  alle  attivita' delle amministrazioni dello
Stato  attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ivi
comprese le affissioni.