stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2001, n. 402

Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 gennaio 2002, n. 1 (in G.U. 10/01/2002, n.8).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-3-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
finalizzate  ad  assicurare  una maggiore funzionalita' ed efficienza
nella gestione del personale del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
         Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica

  1.   In  caso  di  accertata  impossibilita'  a  coprire  posti  di
infermiere  e  di  tecnico sanitario di radiologia medica mediante il
ricorso  a  procedure concorsuali, le Aziende unita' sanitarie locali
le  Aziende  ospedaliere,  le  residenze sanitarie assistenziali e le
case  di  riposo,  previa  autorizzazione  della Regione e nei limiti
delle  risorse  finanziarie  connesse  alle corrispondenti vacanze di
organico   ricomprese   nella   programmazione   triennale   di   cui
all'articolo  39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e  successive  modificazioni,  hanno  facolta', non oltre il 31
dicembre 2003:
a) di  riammettere  in  servizio  infermieri  e  tecnici  sanitari di
   radiologia  medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto
   di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di
   cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di
   fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del CCNL integrativo
   del  20  settembre  2001,  per  la  durata  massima  di  un  anno,
   rinnovabile,  con  le modalita' ed i criteri indicati dai commi 2,
   3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.(3) ((4))
  1-bis.  La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il
31  dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  connesse  alle
corrispondenti  vacanze  di  organico ricomprese nella programmazione
triennale  di  cui  all'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni. (3) ((4))
  2.  Fermo  restando  il  vincolo  finanziario  di  cui al comma 1 e
comunque  non  oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unita' sanitarie
locali,  le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e
gli  Istituti  di  riabilitazione,  gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e le case di riposo previa autorizzazione della
Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un
contratto  con  l'azienda  prestazioni  orarie  aggiuntive rese al di
fuori  dell'impegno  di  servizio,  rispetto  a  quelle  proprie  del
rapporto  di  dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero
professionale  e  sono assimilate, ancorche' rese all'amministrazione
di  appartenenza,  al  lavoro  subordinato,  ai  soli  fini fiscali e
contributivi  ivi  compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.
(3) ((4))
  3.  Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e
i  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  dipendenti dalla stessa
Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere  in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno
   sei mesi;
b) essere  esenti  da  limitazioni anche parziali o prescrizioni alle
   mansioni come certificate dal medico competente;
c) non  beneficiare,  nel  mese  in  cui  e' richiesta la prestazione
   aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la
   riduzione,  a  qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese
   le assenze per malattia. (3) ((4))
  4.  L'Amministrazione  interessata  utilizza  in via prioritaria le
prestazioni  aggiuntive  per garantire gli standard assistenziali nei
reparti di degenza e l'attivita' delle sale operatorie. (3) ((4))
  5.   La   tariffa   di   tali   prestazioni   aggiuntive  a  favore
dell'Amministrazione  di  appartenenza  e i tetti massimi individuali
della   stessa   sono   determinati,   previa   consultazione   delle
organizzazioni  sindacali  in  sede decentrata, in misura compatibile
con il vincolo finanziario di cui al comma 1. (3) ((4))
  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  lettera  b), 2 e 5 si
applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica
disciplina  contrattuale  e,  comunque,  non  oltre  la  data  del 31
dicembre 2003. (3) ((4))
  7.  Il  Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  individua,  con proprio decreto
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve
le competenze gia' attribuite alle professioni sanitarie disciplinate
dalle  leggi  26  febbraio  1999,  n.  42,  e 10 agosto 2000, n. 251,
nonche',  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  le  figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria
ad  alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso
corsi  organizzati  a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard
minimi  di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonche' i
principi  per  la  composizione  della commissione esaminatrice e per
l'espletamento  dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
  8.  Fino  a  quando  non  si  procedera'  ai sensi del comma 7, per
l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui
all'accordo  intervenuto  il  22  febbraio 2001 in sede di Conferenza
Stato-regioni  tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento
e   di   Bolzano.  Con  la  stessa  procedura  e'  disciplinata,  per
l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza
sanitaria   che   consente  a  detto  operatore  di  collaborare  con
l'infermiere  o  con  l'ostetrica  e  di  svolgere  alcune  attivita'
assistenziali  in  base  all'organizzazione dell'unita' funzionale di
appartenenza   e   conformemente   alle  direttive  del  responsabile
dell'assistenza   infermieristica   od   ostetrica  o  sotto  la  sua
supervisione.
  9.   Il   conseguimento   del  master  di  primo  livello  di  tipo
specialistico   in   Scienze  infermieristiche  e  delle  professioni
sanitarie,  organizzato  dalle  universita' ai sensi dell'articolo 3,
comma  8,  del  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo
valutabile ai fini della carriera.
  10.  I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli
appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio
1999,  n.  42,  e  10  agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente
sociale   sono  validi  ai  fini  dell'accesso  ai  corsi  di  laurea
specialistica,  ai master ed agli altri corsi di formazione post-base
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999, n.509, attivati dalle
universita'.  All'articolo  1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.
264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le
seguenti:   "ai  corsi  di  laurea  specialistica  delle  professioni
sanitarie,". (2)
  10-bis. Le Aziende unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere,
le  altre  istituzioni  e  enti  che  svolgono  attivita' sanitarie e
socio-sanitarie  possono  assumere  personale  sanitario  diplomato o
laureato  non  medico  residente  in altri Paesi dell'Unione europea,
fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.
  10-ter.  Il  Ministro  della  salute  puo' autorizzare le regioni a
compiere  gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto
ministeriale  di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio
in Italia della specifica professione.
  11.  In  ogni  caso  restano  fermi  i  vincoli finanziari previsti
dall'Accordo  tra  Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto
2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  16  gennaio  2003,  n.  3  ha disposto che "il comma 10 del
presente   articolo,  si  interpreta  nel  senso  che  i  diplomi  di
assistente  sociale  validi  ai  fini dell'accesso ai corsi di laurea
specialistica,  ai master ed agli altri corsi di formazione post-base
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre 1999, n. 509, sono i diplomi
universitari di assistente sociale".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  24  dicembre  2003, n. 355, convertito con L. 27 febbraio
2004,   n.   47,  ha  disposto  che  "per  garantire  la  continuita'
assistenziale   e   fronteggiare   l'emergenza   infermieristica,  le
disposizioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo,  sono  prorogate  al  31  dicembre  2004, in armonia con le
disposizioni  recate  in  materia  di assunzioni dai provvedimenti di
finanza pubblica".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla L. 1 marzo 2005,
n.  26,  ha  disposto  (con  l'art.  6-quinquies,  comma  1) che "Per
garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel
settore  infermieristico,  le  disposizioni previste dall'articolo 1,
commi  1,  1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.
1,  si  applicano  fino  al  31  dicembre  2006,  nel  rispetto delle
disposizioni  recate  in  materia  di assunzioni dai provvedimenti di
finanza pubblica."