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DECRETO-LEGGE 12 novembre 2001, n. 402

Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 gennaio 2002, n. 1 (in G.U. 10/01/2002, n.8).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal: 13-11-2001
al: 10-1-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
finalizzate  ad  assicurare  una maggiore funzionalita' ed efficienza
nella gestione del personale del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
         Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
  Infermieri professionali dipendenti ed emergenza infermieristica

  1.   In  caso  di  accertata  impossibilita'  a  coprire  posti  di
infermiere  e  di  tecnico sanitario di radiologia medica mediante il
ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unita' sanitarie locali e
le  Aziende  ospedaliere,  previa  autorizzazione della Regione e nei
limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze
di   organico   ricomprese  nella  programmazione  triennale  di  cui
all'articolo  39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e  successive  modificazioni,  hanno  facolta', non oltre il 31
dicembre 2003:
a) di  riammettere  in  servizio  infermieri  e  tecnici  sanitari di
   radiologia  medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto
   di lavoro;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di
   fuori  delle  ipotesi  previste  dall'articolo  17  del C.C.N.L. 1
   settembre 1995, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con
   le  modalita'  ed  i  criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7
   dello stesso articolo.
  2.  Fermo  restando  il  vincolo  finanziario  di  cui al comma 1 e
comunque  non  oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unita' sanitarie
locali,  le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e
gli  Istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione,
possono  remunerare  agli  infermieri  dipendenti  prestazioni orarie
aggiuntive  rese  al  di  fuori  dell'impegno di servizio, rispetto a
quelle  proprie  del  rapporto  di  dipendenza; tali prestazioni sono
assimilabili,  ai  soli  fini  fiscali  e  contributivi,  alla libera
professione ancorche' resa all'Amministrazione di appartenenza.
  3.  Sono  ammessi  a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri
dipendenti  dalla  stessa  Amministrazione,  in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere  in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno
   sei mesi;
b) essere  esenti  da  limitazioni anche parziali o prescrizioni alle
   mansioni come certificate dal medico competente;
c) non  beneficiare,  nel  mese  in  cui  e' richiesta la prestazione
   aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la
   riduzione,  a  qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese
   le assenze per malattia.
  4.  L'Amministrazione  interessata  utilizza  in via prioritaria le
prestazioni  aggiuntive  per garantire gli standard assistenziali nei
reparti di degenza e l'attivita' delle sale operatorie.
  5.   La   tariffa   di   tali   prestazioni   aggiuntive  a  favore
dell'Amministrazione  di  appartenenza  e i tetti massimi individuali
della   stessa   sono   determinati,   previa   consultazione   delle
organizzazioni  sindacali  in  sede decentrata, in misura compatibile
con il vincolo finanziario di cui al comma 1.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  lettera  b), 2 e 5 si
applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica
disciplina  contrattuale  e,  comunque,  non  oltre  la  data  del 31
dicembre 2003.
  7.  Il Ministro della salute individua, con proprio decreto emanato
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
figure  di  operatori  professionali  dell'area sanitaria nonche', di
concerto  con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, le
figure  professionali  operanti  nell'area  socio-sanitaria  ad  alta
integrazione  sanitaria  che  possono essere formate attraverso corsi
organizzati  e finanziati a cura delle Regioni. Con lo stesso decreto
sono   stabiliti   standard  minimi  di  insegnamento  teorico  e  di
addestramento   pratico,   nonche'   le  modalita'  di  nomina  della
commissione  esaminatrice  e  di  espletamento  dell'esame  finale. I
predetti  corsi  sono  svolti  dalle  Aziende sanitarie e dalle altre
strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.
  8.  Fino  a  quando  non  si  procedera'  ai sensi del comma 7, per
l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui
all'accordo  intervenuto  il  22  febbraio 2001 in sede di Conferenza
Stato-regioni  tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento
e   di   Bolzano.  Con  la  stessa  procedura  e'  disciplinata,  per
l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza
sanitaria   che   consente  a  detto  operatore  di  collaborare  con
l'infermiere  o  con  l'ostetrica  e di svolgere autonomamente alcune
attivita'   assistenziali   in  base  all'organizzazione  dell'unita'
funzionale   di  appartenenza  e  conformemente  alle  direttive  del
responsabile  dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la
sua supervisione.
  9.   Il   conseguimento   del  master  di  primo  livello  di  tipo
specialistico   in   Scienze   infermieristiche,   organizzato  dalle
universita'  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  8,  del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre  1999,  n.  509, costituisce titolo valutabile ai fini della
carriera.
  10.  I  diplomi  conseguiti dagli infermieri in base alla normativa
precedente  all'istituzione  dei corsi di laurea in infermieristica e
che  abbiano  consentito l'iscrizione agli albi professionali IPASVI,
sono  validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in
Scienze infermieristiche, ai master ed agli altri corsi di formazione
post-base  attivati dalle universita'. All'articolo 1, comma 1, della
legge  2  agosto  1999,  n.  264,  alla  lettera  a), dopo la parola:
"architettura"  sono  inserite  le  seguenti:  "ai  corsi  di  laurea
specialistica delle professioni sanitarie,".
  11.  In  ogni  caso  restano  fermi  i  vincoli finanziari previsti
dall'Accordo  tra  Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto
2001.