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DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2001, n. 390

Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 29-10-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 2001, n. 444 (in G.U. 27/12/2001, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal: 29-10-2001
al: 28-12-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  titolo  VIII  della  legge  14  maggio  1981,  n. 219, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 settembre 1999, n. 354, recante
disposizioni   per   la   definitiva   chiusura   del   programma  di
ricostruzione di cui al predetto titolo VIII;
  Visto  in  particolare  l'articolo  9,  comma 2, del citato decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 354;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese  a  non  vanificare l'efficacia dei provvedimenti adottati per
assicurare  la  disponibilita' delle aree su cui insistono interventi
giunti alla fase conclusiva;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  I  termini  di  efficacia  dei decreti di occupazione d'urgenza
emanati  per  la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII
della  legge  14  maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi
dell'articolo  9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999,
n.  354,  sono  ulteriormente  prorogati  di  un  anno  con  scadenza
improrogabile al 30 ottobre 2002.