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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 385

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni, relativo al conferimento dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 9-11-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  3  del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812,
recante   nuove   norme   relative  all'Ordine  della  "Stella  della
solidarieta' italiana";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949,
n.  61, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per
l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 agosto 2001;
  Sulla  proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per
gli italiani nel mondo;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20
gennaio  1949, n. 61, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 gennaio 1965, n. 180, e' sostituito
dai seguenti:

                              "Art. 1.
  1.  L'insegna della "Stella della solidarieta' italiana consiste in
una croce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro, attraversante
un'altra  croce stellata di verde, filettata d'oro, posta in decusse,
esse  croci a loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia
d'oro,  fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di
bianco   reca   al  centro  uno  scudetto  circolare  d'oro,  bordato
d'azzurro,  recante  una raffigurazione in oro dell'episodio del Buon
Samaritano;   all'interno   della  bordatura,  in  lettere  lapidarie
maiuscole  romane  d'oro, nell'area superiore la parola SOLIDARIETA',
in quella inferiore la parola ITALIANA.
  2.  La  Stella  di  1a classe consiste nell'insegna gia' descritta,
della misura di mm 50, appesa ad un nastro da collo di rosso, bordato
alle  estremita' da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra
di  bianco; e da una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera
convessa,  costituita da otto gruppi di raggi d'argento, intagliati a
punta  di  diamante  e  caricata  al  centro dallo scudetto circolare
dell'insegna  dell'Ordine.  Le  signore  appunteranno la Stella di 1a
classe  sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma
di fiocco.
  3.  La  Stella  di 2a classe consiste in una insegna identica nella
foggia  e  nell'uso a quella di 1a classe, ma senza la placca. Per le
signore,  la  Stella  di 2a classe si porta appuntata sotto la spalla
sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.
  4.  La  Stella  di  3a classe consiste in un'insegna identica nella
foggia  a quella di 1a classe, ma della misura di mm 40, appesa ad un
nastro  di  seta  con  i colori dell'ordine di mm 37 di larghezza, da
appuntare al petto.
  5.  Per le signore, la Stella di 3a classe si porta appuntata sotto
la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

                             Art. 1-bis.
  1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarieta'
italiana   ,   conformi  ai  modelli  precedenti  a  quello  definito
dall'articolo 1, e' consentito senza limitazione alcuna.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  dalla  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001
                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Ruggiero,   Ministro  degli  affari
                                     esteri
                                  Tremaglia,    Ministro    per   gli
                                     italiani nel mondo

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 291
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi  e  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  trascrive  il comma 1 dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa)".
              - L'art.  3  del  decreto  legislativo 9 marzo 1948, n.
          812,  recante  le  nuove  norme  relative  all'Ordine della
          Stella della solidarieta' italiana, e' il seguente:
              "Art.  3.  -  L'Ordine della "Stella della solidarieta'
          italiana  comprende  tre  classi:  la  prima  conferisce il
          titolo   di   grand'ufficiale,   la   seconda   quello   di
          commendatore e la terza quello di cavaliere.
              Le  caratteristiche  dell'Ordine  della  "Stella  della
          solidarieta'  italiana  saranno determinate con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  su proposta del Ministro per
          gli affari esteri, e sentito il Consiglio dei Ministri".