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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 384

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-11-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal: 8-11-2001
al: 14-6-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4);
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo  8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto  il  regolamento  CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre
1998;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
  Acquisito  il  parere  preliminare  reso  dalla  Corte  dei conti a
sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;
  Considerato  che  le  competenti commissioni parlamentari non hanno
espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di
effettuazione  delle  spese  per l'acquisizione in economia di beni e
servizi  da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della
legge   24  dicembre  1993,  n.  537,  e  delle  istituzioni  di  cui
all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2.  Resta  ferma,  per  l'esecuzione  dei  lavori  in  economia, la
disciplina  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 21
dicembre  1999,  n.  554, nonche' la disciplina di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui
all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2  e  3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
facilitare  la  lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
    - L'art.  87,  quinto  comma,  della  Costituzione  conferisce al
Presidente  della  Repubblica,  il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
    - Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400:
    "2.   Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di
Stato,  sono  emanati  i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per  le  quali  le  leggi  della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della  potesta'  regolamentare  del  Governo,  determinano  le  norme
generali  regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari.".
    - La  legge  8 marzo  1999,  n.  50,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  9 marzo  1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici
di   norme   concernenti   procedimenti  amministrativi  -  Legge  di
semplificazione   1998".   Si   trascrive  il  testo  del  punto  4),
dell'allegato 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50:
    "4) Procedimento di spese in economia:
      regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
      legge 5 agosto 1978, n. 468;
      decreto  del  Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
754, art. 15;
      decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
      decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
      decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,
art. 10;
      decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1 dicembre 1993, n.
600;
      decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 novembre 1992, n.
552;
      decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 febbraio 1991, n.
153;
      decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
      decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 gennaio 1990, n.
116;
      decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 novembre 1989, n.
391;
      regolamento   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
      regolamento   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
      regolamento   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
      decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
      decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
      decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
      regio decreto 1 marzo 1925, n. 394;
      decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
      regolamento   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
      decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
      decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
      regolamento   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
      decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
      regolamento   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
      decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1985, n. 166;
      decreto  del  Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n.
686;
      decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15 gennaio 1986, n.
36".
    - Si  trascrive  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione  e per la semplificazione amministrativa", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:
    "Art.  20.  -  1.  Il  Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno,
presenta  al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di
norme  concernenti  procedimenti  amministrativi,  anche coinvolgenti
amministrazioni  centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  nonche'  i  procedimenti
oggetto  della  disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del
comma 5.  In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione
sullo  stato  di  attuazione  della  semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
    2. Nelle   materie  di  cui  all'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione,  i  regolamenti di delegificazione trovano applicazione
solo   fino   a   quando  la  regione  non  provveda  a  disciplinare
autonomamente  la  materia  medesima.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'art.  2,  comma 2,  della presente legge e dall'art. 7 del testo
unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    3. I  regolamenti  sono  emanati con decreto del Presidente della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente,
previa   acquisizione   del   parere   delle  competenti  commissioni
parlamentari  e  del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio  dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi  trenta  giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
    4. I   regolamenti  entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana. Con effetto dalla stessa data
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
    5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
      a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che  agli  stessi  risultano  strettamente connessi o strumentali, in
modo   da  ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle
amministrazioni  intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici,  accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
      b) riduzione  dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
      c) regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che
si  svolgono  presso  diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
      d) riduzione   del  numero  di  procedimenti  amministrativi  e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita',  anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio'
corrisponda   ad   esigenze   di   semplificazione  e  conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
che  pretendono  particolari  procedure,  fermo restando l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse;
      e) semplificazione  e  accelerazione delle procedure di spesa e
contabili,  anche  mediante  adozione  ed  estensione  alle  fasi  di
integrazione  dell'efficacia  degli  atti, di disposizioni analoghe a
quelle   di   cui  all'art.  51,  comma 2,  del  decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
      f) trasferimento   ad   organi   monocratici   o  ai  dirigenti
amministrativi  di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in
ragione  della  loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione  degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi,  nei  relativi  procedimenti,  dei  soggetti portatori di
interessi diffusi;
      g) individuazione  delle  responsabilita'  e delle procedure di
verifica e controllo;
      g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che  risultino non piu'
rispondenti  alle  finalita'  e  agli obiettivi fondamentali definiti
dalla  legislazione  di  settore  o  che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
      g-ter) soppressione   dei   procedimenti  che  comportino,  per
l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili,   anche   attraverso   la  sostituzione  dell'attivita'
amministrativa  diretta  con  forme  di autoregolamentazione da parte
degli interessati;
      g-quater) adeguamento    della    disciplina    sostanziale   e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi
della  normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
      g-quinquies) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
normativa   procedimentale   di   carattere   generale,  qualora  non
sussistano  piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale;
      g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di  tutti  gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
      g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle nuove tecnologie
informatiche.
    5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti  da  semplificare  di  cui  all'allegato 1 alla presente
legge  e  alle  leggi  di  cui  al  comma 1  del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
    6. I  servizi  di  controllo  interno compiono accertamenti sugli
effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei  regolamenti  di
semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono   formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per  la
modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione
amministrativa.
    7. Le   regioni   a   statuto   ordinario   regolano  le  materie
disciplinate   dai  commi  da  1  a  6,  e  dalle  leggi  annuali  di
semplificazione   nel   rispetto   dei   principi   desumibili  dalle
disposizioni  in  essi contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni operano direttamente
nei  riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato
in  materia.  Entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di   Trento   e  di  Bolzano  provvedono  ad  adeguare  i  rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
    8. In  sede  di  prima  attuazione  della  presente  legge  e nel
rispetto  dei  principi,  criteri  e  modalita'  di  cui  al presente
articolo,  quali  norme  generali  regolatrici, sono emanati appositi
regolamenti  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1, alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
      a) sviluppo  e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche'
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni;
      b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo  altresi'  l'istituzione  di  un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
      c) interventi   per   il   diritto  allo  studio  e  contributi
universitari.  Le  norme  sono finalizzate a garantire l'accesso agli
studi  universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi,
a   ridurre   il  tasso  di  abbandono  degli  studi,  a  determinare
percentuali  massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a
carico  degli  studenti  in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato  per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri  di  equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni  economiche  del  nucleo  familiare,  nonche'  a  definire
parametri  e  metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni  economiche  dei  predetti  nuclei.  Le  norme di cui alla
presente  lettera  sono  soggette  a  revisione  biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari;
      d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo di dottore di
ricerca,  di  cui  all'art.  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e procedimento di approvazione
degli  atti  dei  concorsi  per  ricercatore  in  deroga  all'art. 5,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
      e) procedure  per  l'accettazione da parte delle universita' di
eredita',  donazioni  e  legati,  prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
    9. I  regolamenti  di  cui  al comma 8, lettere a), b) e c), sono
emanati  previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
    10. In  attesa  dell'entrata  in  vigore  delle  norme  di cui al
comma 8,  lettera  c),  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  previsto  dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
e'  emanato  anche  nelle  more  della  costituzione  della  Consulta
nazionale  per  il  diritto agli studi universitari di cui all'art. 6
della medesima legge.
    11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente   al   Parlamento   le   norme   di   delega   ovvero  di
delegificazione   necessarie   alla   compilazione   di  testi  unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate  dalla  attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione  della  presente legge, il Governo e' delegato ad emanare,
entro  il  termine  di  sei  mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  all'art.  4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c),
non  coperte  da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle
leggi  che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c),  anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri previsti dagli articoli 14
e 17 e dal presente articolo.".
    - Il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440  reca:  "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale   dello   Stato",   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
23 novembre  1923, n. 275. L'art. 8 del regio decreto e' abrogato dal
regolamento qui pubblicato.
    - Il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n. 827, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca
"Regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio  e  per  la
contabilita' generale dello Stato".
    - La  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  22 agosto  1978,  n. 233, reca "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
    - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  18 agosto  1990,  n.  192, reca "Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi.".
    - Per  il  riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367, si veda nelle note all'art. 10.
    - Il  regolamento  CE  n.  1103/97 del 17 giugno 1997, pubblicato
nella  G.U.C.E.  del  19 giugno 1997, n. L 162, reca "Regolamento del
Consiglio   relativo   a   talune   disposizioni  per  l'introduzione
dell'euro".
    - Il  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  22 agosto  1997,  n. 195, supplemento ordinario,
reca  "Individuazione  delle unita' previsionali di base del bilancio
dello   Stato,   riordino   del   sistema   di   tesoreria   unica  e
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".
    - Il  regolamento  CE  n.  2866/98  del Consiglio del 31 dicembre
1998,  pubblicato  nella G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359, reca il
"Regolamento  del  Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le
monete degli Stati membri che adottano l'euro".
    - Per  il  riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, si vedano le note all'art. 1.
    - Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
Note all'art. 1:
    - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993,
n.   537,   recante  "Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica",
pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre  1993,  n.  303,
supplemento ordinario:
    "Art.  4  (Pubblica istruzione). - 1. Gli istituti e le scuole di
ogni  ordine  e  grado  nonche' le istituzioni di alta cultura di cui
all'art.  33  della  Costituzione  ed  in particolare le accademie di
belle  arti, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i
conservatori  di musica hanno personalita' giuridica e sono dotati di
autonomia   organizzativa,   finanziaria,  didattica,  di  ricerca  e
sviluppo,  nei limiti, con la gradualita' e con le procedure previsti
dal presente articolo.
    2. Il  consiglio  di  circolo  o di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva
il bilancio.
    3. Nella  scuola  secondaria superiore il comitato degli studenti
puo'  esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio
di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
    4. Con   regolamento  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,
emanato  di  concerto  con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le
istruzioni  necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e
il controllo dei costi anche su base comparativa.
    5. (Sostituisce  il  comma 3  dell'art.  2  della legge 11 agosto
1991, n. 262).
    6. Il   Governo,   su   proposta   del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  e'  delegato  ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  previo  parere  delle
competenti  commissioni  permanenti  della  Camera dei deputati e del
Senato  della  Repubblica  sul  relativo  schema,  uno o piu' decreti
legislativi  per  l'attuazione  dell'autonomia  scolastica  e  per il
riassetto  degli  organi  collegiali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
    7. I  decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei
principi e dei criteri sottoindicati, determinano:
      a) i  tempi  di  attuazione  dell'autonomia,  in relazione alla
definizione  di  un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento
degli istituti di cui al comma 1, da formulare anche sulla base delle
esigenze  e delle proposte degli enti locali, nonche' le modalita' di
applicazione   e  di  coordinamento  delle  nuove  disposizioni  alle
istituzioni  scolastiche  gia'  dotate  di personalita' giuridica. Il
predetto piano, avuto riguardo all'eta' degli alunni, al numero degli
handicappati  inseriti,  alle zone definite a rischio per problemi di
devianza  giovanile e minorile, terra' in specifica considerazione la
necessita'  e  i  disagi  che  possono  determinarsi  in relazione ad
esigenze  locali,  particolarmente  nelle  comunita' e zone montane e
nelle piccole isole;
      b) le  modalita'  di  esercizio dell'autonomia didattica, anche
attraverso   progetti   di   istituto   che   consentano   forme   di
organizzazione   modulare,   procedure   di  valutazione,  ambiti  di
flessibilita'  curricolare  anche  in relazione ad obiettivi connessi
alle esigenze locali;
      c) le   modalita'   di   attuazione  della  collaborazione  tra
istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;
      d) le  modalita'  di  esercizio dell'autonomia organizzativa ed
amministrativa,  volta  ad  attribuire  alle  istituzioni scolastiche
anche  la  diretta  gestione dei beni patrimoniali, e la capacita' di
stipulare  le  convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale
gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle
disposizioni vigenti;
      e) le  modalita'  per  la  definizione di organici di istituto,
anche  in  relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che
consentano  di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla
base  di  criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro e per la funzione pubblica, e
sulla  base  di  piani  provinciali predisposti dai provveditori agli
studi;
      f) la  razionalizzazione  della  gestione  del  personale  e le
modalita'  di  utilizzazione,  nonche'  le modalita' di reclutamento,
senza  aggravio di spese, dei docenti per attivita' extracurricolari,
tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;
      g) le  modalita' di erogazione alle istituzioni scolastiche del
contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico,
e  del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonche'
delle  entrate  derivanti  dalle  tasse,  dai  contributi  e da altri
proventi,  salvaguardando  la  piena  realizzazione  del diritto allo
studio;
      h) l'attribuzione  ai capi di istituto di compiti di direzione,
promozione,  coordinamento  e  valorizzazione  delle  risorse umane e
professionali  e  di  compiti di gestione delle risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
      i) l'utilizzazione  delle strutture residenziali degli istituti
di  educazione  e  dei  convitti  annessi agli istituti di istruzione
secondaria superiore;
      l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli
istituti   di  educazione,  tenendo  conto  delle  loro  specificita'
ordinamentali;
      m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione
dei diritti e dei doveri, delle modalita' di partecipazione alla vita
della  scuola,  nonche'  il  comitato degli studenti da istituirsi in
ogni  scuola  secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula
proposte direttamente al consiglio di istituto;
      n) la  definizione  dei  compiti  e  della organizzazione degli
Istituti  regionali  di  ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamento
educativi  (IRRSAE),  del  Centro  europeo  dell'educazione  e  della
biblioteca  di  documentazione  pedagogica,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 maggio  1974, n. 419, quali enti di
sostegno   all'autonomia  didattica,  di  ricerca  e  sviluppo  delle
istituzioni  scolastiche,  con  la  previsione,  per la biblioteca di
documentazione  pedagogica,  del  collocamento  fuori  ruolo  a tempo
indeterminato,  a  richiesta, del personale comandato presso di essa,
ai  sensi  dell'art.  16  del  predetto  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  419  del  1974, che sia giunto al termine del periodo
massimo di comando previsto dalla legge;
      o) il  potenziamento degli organi collegiali della scuola, come
organi  di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche
nel  rispetto  della liberta' di insegnamento, da parte delle diverse
componenti   e   delle  famiglie,  da  valorizzare  in  relazione  al
rafforzamento  dell'autonomia  scolastica,  nonche'  le  modalita' di
elezione  dei  componenti  del  consiglio  di circolo o di istituto e
quelle  di  partecipazione  dei  componenti  elettivi e non elettivi,
anche mediante procedure elettorali di secondo grado.
    8. In  attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della
scuola  a  livello  nazionale  la  durata  in  carica  del  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e' prorogata di un anno.
    9. A  decorrere  dal  1  gennaio  1994 il servizio di cassa delle
istituzioni   scolastiche,  artistiche,  educative  e  dei  distretti
scolastici  e'  affidato  all'Ente  poste  italiane,  che lo gestisce
attraverso  il servizio dei conti correnti postali. Le modalita' e le
condizioni  di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della
graduale  attuazione  del  nuovo  sistema,  sono regolate da apposita
convenzione  da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del
tesoro  e  della  pubblica  istruzione.  Il  Ministro  della pubblica
istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  emana  le
istruzioni   amministrativo-contabili   necessarie.  (Comma  abrogato
dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    10. E'   anticipata   dall'anno   scolastico  1994-1995  all'anno
scolastico  1993-1994  l'attuazione  delle  direttive  del  piano  di
rideterminazione  del  rapporto  alunni-classi,  di  cui  all'art. 5,
comma 6,  della  legge  30 dicembre  1991, n. 412. Sono fatti salvi i
trasferimenti  e  i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno
scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che
dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il
personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura
di  cattedre  e posti disponibili nella provincia, e' utilizzato, per
le   supplenze   temporanee,   secondo   le   disposizioni  contenute
nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
    11. Per  gli  anni  scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli
enti   locali,   si   procede   con   separato   provvedimento   alla
rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo
conto   delle   specifiche  condizioni  demografiche,  geografiche  e
socio-economiche  di  ciascuna  provincia  in  particolare delle aree
montane,  nonche' della presenza di alunni portatori di handicap. Per
gli  eventuali  accorpamenti,  si  procede  a  partire  dalle  classi
iniziali.
    12. A  decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del
personale  docente,  educativo,  amministrativo, tecnico e ausiliario
delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle
istituzioni   educative,   sono   rideterminati   in  relazione  alle
prevedibili  cessazioni  dal  servizio  e, comunque, nel limite delle
effettive  esigenze  di funzionamento delle classi previste dal piano
di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
    13. Le  assunzioni  in  ruolo  sono disposte nei limiti dei posti
vacanti  dopo  la  riduzione  di organico di cui al comma 12. In ogni
caso   non   sono  effettuate  su  posti  dei  quali  si  preveda  la
soppressione nell'anno scolastico successivo.
    14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo
in   relazione   alle   cessazioni   dal   servizio  e  al  piano  di
razionalizzazione  della  rete  scolastica  da  definire ai sensi del
comma 6.
    15. I  criteri  e  le  modalita'  per  la  rideterminazione degli
organici  e  la  programmazione  delle  nuove  nomine  in  ruolo sono
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
    16. Le  disposizioni  di cui all'art. 3, commi da 47 a 52, non si
applicano al personale del comparto scuola.
    17. A  decorrere  dall'anno  finanziario  1994  le  spese  per le
supplenze  annuali  e  temporanee  sono  sostenute  dalle istituzioni
scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado con imputazione ai rispettivi
bilanci  e  con  applicazione dell'art. 25, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
    18. Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  ripartisce  fra  i
provveditori  agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla
base  della consistenza provinciale del personale docente, educativo,
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  dipendente  dallo Stato. Il
Ministro  della pubblica istruzione ha facolta' di operare interventi
correttivi  al  fine  di  un  riequilibrio  delle assegnazioni fra le
diverse   province.   Le   somme   sono   assegnate   con  ordini  di
accreditamento  a  rendicontazione  decentrata  emessi  in  deroga ai
limiti  di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre
1923,  n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio,
i  provveditori  agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed
educative  l'80  per  cento  delle  somme  accreditate, riservando il
residuo   20   per  cento  ad  interventi  relativi  a  imprevedibili
sopravvenute esigenze.
    19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di  istituto,  utilizzando  le  apposite  risorse, entro i limiti dei
finanziamenti  a  tal  fine  previsti  e nell'esercizio dei poteri di
gestione   di   cui  sono  rispettivamente  responsabili  nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze.
    20. Dal  1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi
dell'art.  113  del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974,   n.   417,   sono  utilizzati,  in  ambito  distrettuale,  dal
provveditore  agli  studi  dell'attuale sede di servizio in supplenze
temporanee  di  breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla
base  di accertamento medico nei confronti del docente da parte della
unita'  sanitaria  locale  e  sentito  anche  il capo d'istituto, non
ritenga   sussistenti   motivi   ostativi   al   temporaneo   ritorno
all'insegnamento.
    21. Dalla  medesima  data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti
ad  esaurimento  nell'assegnazione  a  compiti  diversi  da quelli di
istituto,  ai  sensi  dell'art.  63,  penultimo  comma,  della  legge
20 maggio   1982,   n.   270,   sono  restituiti  in  via  temporanea
all'insegnamento   e   utilizzati,   in   ambito   distrettuale,  dal
provveditore  agli  studi della sede di attuale servizio in supplenze
temporanee  di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano
di  essere  inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano
servizio  o  comunque  che  l'amministrazione stessa non se ne assuma
l'onere.
    22. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
legislativi  di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza
negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame
e  di  diploma  sono annualmente determinate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione.  I  relativi  introiti  sono  acquisiti  ai bilanci delle
istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento
amministrativo e didattico.
    23. Nella  determinazione  delle  tasse  di  cui al comma 22 sono
previste  misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla
base  del  reddito  del  nucleo  familiare,  risultante  dall'annuale
dichiarazione  effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti
disposizioni  che  prevedono  la  dispensa  dal pagamento delle tasse
scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
    24. In  conseguenza  delle  disposizioni  di  cui ai commi 19, 20
e 21,  i  capitoli 1032,  1035  e 1036  dello stato di previsione del
Ministero  della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996,
sono  ridotti  complessivamente  di  lire  292,7 miliardi per ciascun
anno.
    25. Nelle  materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte
salve  le  competenze  delle province autonome di Trento e di Bolzano
che  provvedono  a  disciplinare  un  proprio  ordinamento  anche  in
relazione  alle  esigenze  dei  gruppi  linguistici ed ai sensi delle
norme   di   attuazione   dello   statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto  Adige,  approvate  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del
testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89".
    - L'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma
delle  Accademie  di  belle  arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per  le  industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli
Istituti  musicali  pareggiati",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2000, n. 2, individua e definisce il regime giuridico delle
istituzioni  di alta formazione, di specializzazione e di ricerca del
settore artistico e musicale.
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28 aprile  2000, n. 98,
supplemento ordinario, reca "Regolamento di attuazione della legge 11
febbraio  1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni".
    - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n.
939,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 febbraio 1984, n. 57,
reca  "Approvazione  del  regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi  da  eseguirsi  in  economia da parte degli organi centrali e
periferici del Ministero della difesa".
    - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  9,  comma 2,  del  decreto
legislativo  19 marzo  2001,  n. 68, recante "Adeguamento dei compiti
del  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge
31 marzo  2000,  n.  78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2001, n. 71, supplemento ordinario:
    "2.  Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e
contabile  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  di  supporto alla
struttura  operativa,  e  la  relativa  disciplina,  ai contenuti dei
decreti  legislativi  di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'art. 27, commi 3 e 4,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,  emana  apposito  regolamento,  ai  sensi
dell'art.  17,  comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400.  A
decorrere  dall'entrata  in vigore del citato regolamento e' abrogato
il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189,
concernente il regolamento di amministrazione del Corpo".