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LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383

Primi interventi per il rilancio dell'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 25-10-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2008)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-11-2002
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
                     Dichiarazione di emersione

  1.  Gli  imprenditori  che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
non  adempiendo  in  tutto  o  in  parte agli obblighi previsti dalla
normativa  vigente  in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
emergere,  tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare
entro  il  30  novembre 2002, con indicazione, oltre al numero e alle
generalita'  dei  lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in
misura  non  inferiore  a  quanto  previsto  dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per
la   programmazione   economica  (CIPE),  sentite  le  organizzazioni
sindacali  e  di  categoria,  approva i programmi di emersione di cui
all'articolo 2, comma 4.
  2. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e per i due periodi
successivi,  la  dichiarazione  di  emersione  costituisce  titolo di
accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli  imprenditori  che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si
   impegnano   nel   programma   di  emersione  e,  conseguentemente,
   incrementano  il  reddito  imponibile dichiarato rispetto a quello
   relativo  al  secondo periodo d'imposta precedente, hanno diritto,
   fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto
   emergere  con  la  dichiarazione, all'applicazione sull'incremento
   stesso  di  un'imposta  sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
   persone  fisiche  (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone
   giuridiche  (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente
   imponibile,  dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per
   il  primo  periodo  di  imposta,  del  15 per cento per il secondo
   periodo  di  imposta  e  del  20  per cento per U terzo periodo di
   imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non
   e'   dovuta   fino   a  concorrenza  dell'incremento  del  reddito
   imponibile  dichiarato.  Per  il  secondo  ed  il terzo periodo di
   imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali
   variazioni  in  diminuzione  del  costo  del  lavoro  emerso.  Sul
   maggiore  imponibile  previdenziale  relativo ai redditi di lavoro
   emersi  dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione,
   si  applica  una  contribuzione  sostitutiva, dovuta in ragione di
   un'aliquota  del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento
   per  il  secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo,
   e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
   malattie  professionali,  si  applicano  tassi  di  premio ridotti
   rispettivamente  del  75  per  cento per il primo anno, del 70 per
   cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno;
b) i  lavoratori  che,  parallelamente, si impegnano nel programma di
   emersione  sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro
   redditi  di  lavoro  emersi,  si  applica  una imposta sostitutiva
   dell'IRPEF,   con   tassazione   separata  rispetto  al  rimanente
   imponibile,  dovuta  in ragione di un'aliquota del 6 per cento per
   il  primo  anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per
   cento per il terzo anno.
  2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo
periodo   d'imposta   e   fino  al  termine  di  presentazione  della
dichiarazione  di  emersione, previste, rispettivamente, alle lettere
a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione,
entro  il  termine  di  presentazione  della  medesima  dichiarazione
ovvero,  a  partire  dal  predetto termine, in sessanta rate mensili,
senza interessi.
  2-ter.    Per   le   violazioni   concernenti   gli   obblighi   di
documentazione,  registrazione,  dichiarazione  di  inizio attivita',
commesse  nel  primo  periodo  d'imposta  agevolato fino alla data di
presentazione  della  dichiarazione di emersione, non si applicano le
sanzioni  previste  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a
condizione  che  il  versamento  dell'imposta sia effettuato entro il
termine  previsto  per  il  versamento  dovuto  in base alla relativa
dichiarazione  annuale  IVA. Per il medesimo periodo non si applicano
le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte
sui  redditi  e  di  imposta regionale sulle attivita' produttive ne'
quelle  previste  per  l'omessa  effettuazione  delle  ritenute e dei
relativi  versamenti  dovuti  fino  alla  data di presentazione della
dichiarazione di emersione.
  3.  Per  gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione
di  emersione  vale  anche  come  proposta di concordato tributario e
previdenziale,  se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi,
ispezioni  e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
oggetto  della  dichiarazione  di emersione, l'imprenditore dichiara,
per  ciascuno  dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
utilizzato.   Per   ciascuno  di  questi  periodi  il  concordato  si
perfeziona  con  il  pagamento  di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG,  dell'IRAP,  dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei
contributi   previdenziali   e  premi  assicurativi,  con  tassazione
separata  rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta  in ragione di
un'aliquota   dell'8  per  cento  del  costo  del  lavoro  irregolare
utilizzato  e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per  ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza
dei  requisiti  di  legge,  il  concordato produce effetti preclusivi
automatici  degli  accertamenti  fiscali  relativi  all'attivita'  di
impresa  e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del
lavoro  irregolare  utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva
puo'  essere  effettuato  in  unica  soluzione,  entro  il termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del
25  per  cento,  ovvero  in  ventiquattro  rate mensili a partire dal
predetto  termine,  senza  applicazione di interessi. Con l'integrale
pagamento  sono  estinti  i  delitti  di  cui agli articoli 4 e 5 del
decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  il  delitto  di  cui
all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i reati
contravvenzionali  e  le  violazioni amministrative e civili connessi
alle  violazioni  fiscali  e previdenziali relative all'esistenza del
lavoro  sommerso.  In  caso  di rateazione, sono sospesi i termini di
prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.
  4.  I  lavoratori  delle  imprese  che  aderiscono  ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
previdenziali,  connessi  alla  prestazione di lavoro irregolare, per
ciascuno   degli   anni  che  intendono  regolarizzare,  mediante  il
pagamento  di  una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata
rispetto  al  rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000
per  ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il  pagamento  e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al
comma  3.  E'  precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui
redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai
periodi  di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta
la  dichiarazione  di emersione alla quale appartengono alla data del
30  novembre  2002.  La  ricostruzione,  che  avviene  esclusivamente
mediante  contribuzione  volontaria, integrata fino ad un massimo del
66  per  cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di
cui  all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di
coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di
venti  mesi  ogni  dodici  mesi  di  lavoro svolto presso la suddetta
impresa  a  far  data  dal 30 novembre 2002. La ricostruzione avviene
alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.
  4-bis.  I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che
non  risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il
periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal computo
dei  limiti  numerici  di  unita'  di  personale  previsti da leggi e
contratti   collettivi   di   lavoro  ai  fini  dell'applicazione  di
specifiche  normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in
materia  di  licenziamenti  individuali  e  collettivi. L'adesione da
parte  del  lavoratore  al  programma di emersione di cui al presente
articolo,  tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione,
((  nel  quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al
lavoratore,  come  specificato  dal contratto collettivo nazionale di
lavoro  di  riferimento,  sottoscritto  dalle  associazioni sindacali
comparativamente   piu'   rappresentative   dei  lavoratori  e  degli
imprenditori  o,  in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per
le  categorie affini, )) ha efficacia novativa del rapporto di lavoro
emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di
emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e
risarcitoria  per  il  periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai
sensi  degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla
stessa  data si applicano gli istituti economici e normativi previsti
dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  di  riferimento ((
sottoscritti   dalle  associazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori. ))
  5.  Le  disposizioni  di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con
riferimento  al  lavoro  irregolare  prestato dai soggetti richiamati
all'articolo  62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
  6.  Restano  fermi,  in  alternativa, per gli interessati, i regimi
connessi  ai  piani  di riallineamento retributivo e di emersione del
lavoro  irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996,  n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  e  successive  modificazioni,  all'articolo  63  della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7.  Per  intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa,
il  CIPE  definisce un piano straordinario di accertamento, operativo
dal  6  maggio  2002,  con  il quale sono individuate le priorita' di
intervento  coordinato  ed  integrato  degli  organi di vigilanza del
settore.  Al  fine  di  acquisire  elementi  utili all'attuazione del
piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai
soggetti  individuati  sulla  base  dei  dati in possesso del sistema
informativo  dell'anagrafe  tributaria  e previdenziale, dei soggetti
gestori  di  servizi  di  pubblica  utilita',  dei  registri dei beni
immobili  e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale
richiesta e' finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi
di  carattere generale correlabili alle irregolarita' del rapporto di
lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione.
  8.  Le  maggiori  entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa   ai  programmi  di  emersione,  con  esclusione  di  quelle
contributive,  affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
23  dicembre  2000,  n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  e' determinata la quota destinata alla riduzione
della  pressione  contributiva,  al  netto  delle  risorse  destinate
all'integrazione  del  contributo previdenziale dei lavoratori che si
impegnano  nei  programmi  di emersione ai sensi del comma 2, lettera
b),  del  presente  articolo, in misura non superiore al 66 per cento
della   quota   residua  rispetto  alla  contribuzione  previdenziale
versata,  e  agli  oneri concernenti la eventuale ricostruzione della
loro  posizione  previdenziale  relativamente agli anni pregressi, ai
sensi  del  comma  4  del presente articolo, nei limiti delle risorse
all'uopo  disponibili  presso  il  fondo;  con  lo  stesso decreto e'
inoltre  determinata la misura del trattamento previdenziale relativa
ai  periodi  oggetto  della dichiarazione di emersione in proporzione
alle  quote  contributive  versate,  senza  oneri aggiuntivi a carico
della   finanza  pubblica.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  altresi'  determinata  la quota
residua  del  predetto  fondo  destinata  al  riequilibrio  dei conti
pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del
2000 sono abrogati.
  8-bis.   Il   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  procede
annualmente,  sentite  le organizzazioni sindacali e di categoria, ad
una  verifica  dei  risultati  del  processo  di emersione in base al
numero  degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle
disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla
differenziazione   degli   stessi  per  il  settore  di  attivita'  e
ubicazione  dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori,
alla  rispettiva  anzianita'  contributiva, nonche' delle conseguenti
maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.