stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 382

Regolamento di esecuzione dell'accordo aggiuntivo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-11-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'articolo 8,  comma  1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme  per  la  disciplina  del  rapporto  fra  il Servizio sanitario
nazionale  e  i  medici  specialisti  pediatri  di  libera  scelta da
instaurarsi  attraverso  apposita  convenzione  di  durata triennale,
conforme   all'accordo   collettivo   nazionale   stipulato   con  le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
  Visto  l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
come  modificato  dall'articolo 72  del  decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, che individua la delegazione di parte pubblica per il
rinnovo  degli  accordi riguardante il personale sanitario a rapporto
convenzionale;
  Visto  il  provvedimento  n. 984 del 6 luglio 2000 della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di nomina della delegazione di parte
pubblica;
  Visto  l'articolo 17,  comma  1,  lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista  la legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata dalla
legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto
di  sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati;
  Preso  atto che e' stato stipulato, in data 20 dicembre, un accordo
aggiuntivo  del  citato  accordo  collettivo  nazionale  regolante il
trattamento normativo ed economico dei medici specialisti pediatri di
libera  scelta,  sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte
pubblica e dai sindacati F.I.M.P. e F.N.A.M. - C.I.Pe;
  Considerato  che  il predetto accordo aggiuntivo non comporta alcun
onere  economico  aggiuntivo  rispetto  a  quelli  gia' derivanti dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272;
  Visto  il  parere  n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il
Consiglio  di  Stato,  in  adunanza  generale,  ha  precisato che gli
accordi  collettivi  nazionali  per il personale sanitario a rapporto
convenzionale  sono  resi  esecutivi  su  proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso in data 26 marzo 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro della sanita';

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8,
comma  1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  l'accordo  aggiuntivo
dell'accordo  collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i  medici  specialisti  pediatri  di libera scelta reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 agosto 2001
                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 196
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -  Il  testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833  (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e'
          il seguente:
              "Art.   48  (Personale  a  rapporto  convenzionale).  -
          L'uniformita'  del  trattamento  economico  e normativo del
          personale  sanitario  a rapporto convenzionale e' garantita
          sull'intero  territorio  nazionale  da  convenzioni, aventi
          durata   triennale,   del   tutto   conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo,  delle  regioni  e  dell'ANCI per la stipula degli
          accordi   anzidetti   e'  costituita  rispettivamente:  dai
          Ministri  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e  del  tesoro; da cinque rappresentanti designati
          dalle  regioni  attraverso la commissione interregionale di
          cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (24/a) ;
          da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
              L'accordo  nazionale di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
              Gli  accordi collettivi nazionali di cui al primo comma
          devono prevedere:
                1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili per la
          medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta, al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
                2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
          unici  per  i  medici  generici,  per  i  pediatri, per gli
          specialisti,  convenzionati esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;
                3)  l'accesso  alla convenzione, che e' consentito ai
          medici   con  rapporto  di  impiego  continuativo  a  tempo
          definito;
                4)  la  disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni  del  rapporto  convenzionale rispetto ad altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione  del  lavoro medico e la qualificazione delle
          prestazioni;
                5)  il  numero  massimo  degli  assistiti per ciascun
          medico  generico  e  pediatra  di  libera scelta a ciclo di
          fiducia  ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali
          specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
          impegni  di  lavoro  compatibili; la regolamentazione degli
          obblighi  che  derivano  al medico in dipendenza del numero
          degli  assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
          libera  professione nei confronti dei propri convenzionati;
          le  attivita'  libero-professionali  incompatibili  con gli
          impegni  assunti  nella  convenzione.  Eventuali deroghe in
          aumento  al  numero  massimo degli assistiti e delle ore di
          servizio   ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate  in
          relazione  a  particolari  situazioni locali e per un tempo
          determinato  dalle  regioni,  previa  domanda motivata alla
          unita' sanitaria locale;
                6)   l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma  di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene al rapporto di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);
                7)  la  differenziazione  del trattamento economico a
          seconda  della  quantita' e qualita' del lavoro prestato in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione,  cura  e riabilitazione. Saranno fissate a tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici  e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
          globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli specialisti e
          generici  ambulatoriali,  da  distinti compensi commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo  e  numero  delle  prestazioni  effettuate  presso gli
          ambulatori  convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
                8)  le  forme  di controllo sull'attivita' dei medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei  medici  degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale  e  il  procedimento per la loro irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti   e   fissando   la  composizione  di  commissioni
          paritetiche di disciplina;
                9)  le  forme  di incentivazione in favore dei medici
          convenzionati  residenti in zone particolarmente disagiate,
          anche  allo  scopo di realizzare una migliore distribuzione
          territoriale dei medici;
                10)   le  modalita'  per  assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
                11)   le  modalita'  per  assicurare  la  continuita'
          dell'assistenza  anche  in assenza o impedimento del medico
          tenuto alla prestazione;
                12)  le  forme  di  collaborazione  fra  i medici, il
          lavoro   medico  di  gruppo  e  integrato  nelle  strutture
          sanitarie  e  la  partecipazione  dei medici a programmi di
          prevenzione e di educazione sanitaria;
                13) la collaborazione dei medici per la parte di loro
          competenza,   alla   compilazione   di   libretti  sanitari
          personali di rischio.
              I  criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili,  si  estendono  alle  convenzioni con le altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
              Gli  stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  alle  convenzioni  da  stipulare da parte
          delle  unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui
          all'art. 28.
              E'   nullo   qualsiasi  atto,  anche  avente  carattere
          integrativo,  stipulato  con organizzazioni professionali o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta  la  facolta'  degli  organi di gestione delle unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.
              E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione con singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli  atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
              Le   federazioni  degli  ordini  nazionali,  nonche'  i
          collegi  professionali,  nel  corso delle trattative per la
          stipula  degli  accordi nazionali collettivi riguardanti le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti  che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
          uniche.
              Gli  ordini  e collegi professionali sono tenuti a dare
          esecuzione  ai  compiti che saranno ad essi demandati dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi  convenzionali,  indipendentemente  dalle sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
              In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al  comma  precedente,  la  regione  interessata provvede a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale  dell'ordine.  Il Ministro della sanita', sentita
          la   suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di  un
          commissario,    scelto    tra    gli   iscritti   nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
              Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono  la  determinazione  della  misura dei contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei  fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato  nel  supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale del
          28 ottobre 1976, n. 289".
              -   Il   testo   dell'art.  8,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni  e integrazioni (Riordino della disciplina in
          materia   sanitaria,   a  norma  dell'art.  1  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
              "1.  Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i
          medici  di  medicina generale e i pediatri di libera scelta
          e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
          conformi  agli  accordi  collettivi nazionali stipulati, ai
          sensi  dell'art.  4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
          n.    412,    con    le    organizzazioni    sindacali   di
          categoria maggiormente  rappresentative in campo nazionale.
          La  rappresentativita'  delle  organizzazioni  sindacali e'
          basata  sulla consistenza associativa. Detti accordi devono
          tenere conto dei seguenti principi:
                a) prevedere  che la scelta dei medico e' liberamente
          effettuata   dall'assistito,  nel  rispetto  di  un  limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata;
                b) regolamentare  la  possibilita'  di  revoca  della
          scelta  da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
          la  ricusazione  della  scelta da parte del medico, qualora
          ricorrano     eccezionali    e    accertati    motivi    di
          incompatibilita';
                c) disciplinare   gli   ambiti   e  le  modalita'  di
          esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
          complessivamente   dedicato   alle   attivita'   in  libera
          professione  non  rechi  pregiudizio al corretto e puntuale
          svolgimento  degli obblighi del medico, nello studio medico
          e  al  domicilio  del  paziente;  le prestazioni offerte in
          attivita'  libero-professionale  siano definite nell'ambito
          della   convenzione,   anche   al   fine  di  escludere  la
          coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
          alla   lettera  d);  il  medico  sia  tenuto  a  comunicare
          all'azienda  unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
          in  libera  professione,  indicandone  sede  ed  orario  di
          svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
          sia   prevista  una  preferenza  nell'accesso  a  tutte  le
          attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
          favore    dei   medici   che   non   esercitano   attivita'
          libero-professionale  strutturata  nei confronti dei propri
          assistiti.  Fino  alla stipula della nuova convenzione sono
          fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
          termali.  In  ogni  caso,  il  non  dovuto pagamento, anche
          parziale,   di   prestazioni   da  parte  dell'assistito  o
          l'esercizio  di  attivita' libero-professionale al di fuori
          delle  modalita'  e  dei  limiti previsti dalla convenzione
          comportano     l'immediata    cessazione    del    rapporto
          convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
                d) ridefinire  la struttura del compenso spettante al
          medico,  prevedendo  una  quota  fissa per ciascun soggetto
          iscritto  alla  sua  lista,  corrisposta su base annuale in
          rapporto  alle  funzioni definite in convenzione; una quota
          variabile   in   considerazione  del  raggiungimento  degli
          obiettivi   previsti  dai  programmi  di  attivita'  e  del
          rispetto  dei  conseguenti  livelli di spesa programmati di
          cui  alla lettera f); una quota variabile in considerazione
          dei  compensi  per  le  prestazioni e le attivita' previste
          negli  accordi  nazionali e regionali, in quanto funzionali
          allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
                e) garantire  l'attivita'  assistenziale per l'intero
          arco  della  giornata  e per tutti i giorni della settimana
          attraverso  il  coordinamento  operativo  e  l'integrazione
          professionale,  nel  rispetto  degli  obblighi  individuali
          derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei
          medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
          della   guardia   medica  e  della  medicina  dei  servizi,
          attraverso   lo   sviluppo   di  forme  di  associazionismo
          professionale   e   la   organizzazione   distrettuale  del
          servizio;
                f) prevedere  le  modalita'  attraverso  le  quali le
          unita'  sanitarie  locali,  sulla base della programmazione
          regionale   e   nell'ambito   degli   indirizzi  nazionali,
          individuano   gli  obiettivi,  concordano  i  programmi  di
          attivita'  e  definiscono  i  conseguenti  livelli di spesa
          programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
          gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;
                g) disciplinare  le  modalita'  di partecipazione dei
          medici  alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
          attivita'   del   distretto   e   alla  verifica  del  loro
          raggiungimento;
                h) disciplinare  l'accesso alle funzioni di medico di
          medicina  generale del Servizio sanitario nazionale secondo
          parametri  definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
          modo  che  l'accesso  medesimo  sia  consentito  ai  medici
          forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del
          decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  o  titolo
          equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale
          evidenzi  i medici forniti dell'attestato o del diploma, al
          fine  di riservare loro una percentuale prevalente di posti
          in  sede  di  copertura  delle  zone carenti ferma restando
          l'attribuzione  agli  stessi  di un adeguato punteggio, che
          tenga  conto anche dello specifico impegno richiesto per il
          conseguimento dell'attestato;
                i) regolare   la  partecipazione  di  tali  medici  a
          societa',  anche  cooperative,  anche  al fine di prevenire
          l'emergere  di  conflitti  di  interesse  con  le  funzioni
          attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
          atto;
                l)  prevedere  la possibilita' di stabilire specifici
          accordi  con i medici gia' titolari di convenzione operanti
          in  forma  associata,  secondo  modalita'  e in funzione di
          specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
                m) prevedere  le  modalita'  con  cui  la convenzione
          possa    essere    sospesa,   qualora   nell'ambito   della
          integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
          di  libera  scelta  nella  organizzazione  distrettuale, le
          unita'   sanitarie   locali  attribuiscano  a  tali  medici
          l'incarico  di  direttore  di  distretto  o altri incarichi
          temporanei  ritenuti  inconciliabili  con  il  mantenimento
          della convenzione.".
              -   Il   testo   dell'art.  4,  comma  9,  della  legge
          30 dicembre  1991,  n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
          finanza pubblica), come modificato dall'art. 72 del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  limitatamente alla disciplina
          sui  contratti  di  lavoro  riguardanti  i dipendenti delle
          amministrazioni,  aziende  ed  enti  del Servizio sanitario
          nazionale, e' il seguente:
              "9.  La  delegazione  di  parte pubblica per il rinnovo
          degli  accordi  riguardanti  il  comparto del personale del
          Servizio  sanitario  nazionale  ed il personale sanitario a
          rapporto  convenzionale  e'  costituita  da  rappresentanti
          regionali   nominati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano.  Partecipano  i  rappresentanti dei
          Ministeri   dei  tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  della  sanita'  e,  limitatamente  al rinnovo dei
          contratti,   del   Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          designati  dai  rispettivi Ministri. La delegazione ha sede
          presso  la  segreteria  della Conferenza permanente, con un
          apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale
          del  Ministero  della  sanita'  a  tal fine collocato fuori
          ruolo.  Ai  fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono
          dell'art.   6  della  legge  29 marzo  1983,  n.  93,  come
          sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
          la  delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di
          accordo entro quindici giorni dalla stipula.".
              -  Il  provvedimento  n.  984  del  6 luglio 2000 della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          reca:  "Sostituzione  dei  rappresentanti regionali in seno
          alla  delegazione  di parte pubblica, ai sensi dell'art. 4,
          comma  9,  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 412, per il
          rinnovo  degli accordi collettivi del personale sanitario a
          rapporto  convenzionale  di  cui  all'art.  8, comma 1, dei
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502, successive
          modifiche e integrazioni.".
              -  Il  testo  dell'art.  17, comma 1, lettera d), della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) (omissis);
                b) (omissis);
                c) (omissis);
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              -  La  legge  12 giugno  1990,  n. 146, come modificata
          dalla   legge   11 aprile   2000,   n.   83,  reca:  "Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona
          costituzionalmente  tutelati. Istituzione della Commissione
          di garanzia dell'attuazione della legge.".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          2000, n. 272, reca: "Regolamento di esecuzione dell'accordo
          collettivo  nazionale  per la disciplina dei rapporti con i
          medici specialisti pediatri di libera scelta".

          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8,  comma  1, del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni   e   integrazioni,  si  veda  in  note  alle
          premesse.
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 luglio 2000, n. 272, si veda in note alle premesse.